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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 34190/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5948-2018 proposLn da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2022 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale 3576 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - ricorrenti incidentali - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - ricorrente incidentale - nonchè da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:SOCIETA].; - controricorrenti - ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 6/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 29/01/2018 R.G.N. 375/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.g. n. 5948/2018 Ha [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l'appello proposto da Agenzia delle Entrate Riscossione e dichiarava il difetto di legittimazione passiva della stessa rispetto all'opposizione svolta da [OSCURATO:PERSONA] avverso un'intimazione di pagamento avente come presupposto cartelle di pagamento per crediti contributivi dell'Inps che egli riteneva prescritti.

La Corte, confermando la prescrizione maturata, riteneva che l'opposizione di merito ai sensi dell'art.615 c.p.c. andasse rivolta soltanto contro l'ente creditore.

Compensava le spese di lite dell'appello tra tutte le parti, nonché le spese di lite del primo grado nel rapporto tra Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA], attesa l'incertezza della soluzione giurisprudenziale circa l'individuazione del legittimato passivo.

Contro la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi, illustrati da memoria.

Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto due motivi di ricorso incidentale condizionato, per il caso in cui sia riformata la sentenza e dichiarata la propria legittimazione passiva, argomentando che la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali è di dieci e non di cinque anni.

Ha depositato memoria in vista dell'adunanza camerale Inps, in proprio e quale mandatario di [OSCURATO:SOCIETA], ha proposto ricorso incidentale affermando che la legittimazione passiva deve ravvisarsi in capo anche all'AdER. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso principale, parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione della normativa concernente il difetto di legittimazione passiva del concessionario della riscossione.

Con l'iscrizione a ruolo, si R.g. n. 5948/2018 argomenta, vi è una traslazione dei compiti dall'ente impositore all'ente a cui è demandata la riscossione, per cui quest'ultimo è il solo soggetto responsabile.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt.2948 c.c. in relazione all'art. 91 c.p.c.

La Corte avrebbe errato nel compensare le spese di lite del secondo grado tra tutte le parti, nonché le spese di lite del primo grado nel rapporto tra sé e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, poiché il ricorrente era comunque risultato vittorioso a prescindere dal soggetto passivo.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale svolta da AdER sostenendo l'assenza delle norme di legge che, nel ragionamento della Corte d'appello, sarebbero state violate; il secondo motivo di ricorso citerebbe poi norme inconferenti.

L'erronea individuazione delle norme che si assumono violate non determina inammissibilità del ricorso (Cass.12690/18), e lo stesso va affermato per il caso di omessa indicazione delle norme di legge violate (Cass.21819/17) quando il motivo consenta comunque di individuare i principi di diritto asseritamente trasgrediti.

Ciò detto, il primo motivo di ricorso principale e il ricorso incidentale dell'Inps sono manifestamente infondati.

Questa Corte, a sezioni unite (sent. n.7514/22), ha affermato che l'opposizione alla cartella esattoria con cui si deduca la sola intervenuta prescrizione - come è nel caso di specie - ha come suo legittimato passivo l'ente impositore, e quindi l'Inps, quale unico soggetto titolare della situazione sostanziale, e non anche il concessionario.

Da tale decisione non v'è motivo di discostarsi in questa sede, con conseguente rigetto del motivo di ricorso principale nonché del ricorso incidentale dell'Inps.

Atteso il rigetto del motivo, restano assorbiti i due motivi di ricorso incidentale condizionato proposti da AdER.

Il secondo motivo di ricorso principale è manifestamente infondato.

La Corte ha motivato richiamando l'art.92 c.p.c. ed esplicitando i gravi ed eccezionali R.g. n. 5948/2018 motivi fondanti la compensazione delle spese di lite, ovvero la presenza di orientamenti non univoci della giurisprudenza di legittimità.

In ciò la Corte ha applicato correttamente Vart.92 c.p.c., dovendosi aggiungere che il ricorrente è rimasto vittorioso nei confronti dell'Inps in primo grado - e infatti la sentenza ha compensato le spese per il primo grado solo nei rapporti con AdER - ma non nei confronti di AdER stessa, la quale ha visto accogliere il suo appello in punto di difetto di legittimazione.

Nel giudizio di secondo grado, posto che la decisione assorbente rispetto all'intera materia del contendere e a tutte le parti è stata solo quella in punto di legittimazione passiva, la sentenza ha correttamente compensato le spese tra tutte le parti in causa.

Le spese del presente giudizio sono compensate atteso che la questione della legittimazione passiva è stata definitivamente risolta da Cass., sez. un., n.7514/22 soltanto nelle more del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato, rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e di Inps dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidental

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5948-2018 proposLn da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2022 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale 3576 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - ricorrenti incidentali - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - ricorrente incidentale - nonchè da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:SOCIETA].; - controricorrenti - ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 6/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 29/01/2018 R.G.N. 375/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.g. n. 5948/2018 Ha [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l'appello proposto da Agenzia delle Entrate Riscossione e dichiarava il difetto di legittimazione passiva della stessa rispetto all'opposizione svolta da [OSCURATO:PERSONA] avverso un'intimazione di pagamento avente come presupposto cartelle di pagamento per crediti contributivi dell'Inps che egli riteneva prescritti. La Corte, confermando la prescrizione maturata, riteneva che l'opposizione di merito ai sensi dell'art.615 c.p.c. andasse rivolta soltanto contro l'ente creditore. Compensava le spese di lite dell'appello tra tutte le parti, nonché le spese di lite del primo grado nel rapporto tra Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA], attesa l'incertezza della soluzione giurisprudenziale circa l'individuazione del legittimato passivo. Contro la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi, illustrati da memoria. Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto due motivi di ricorso incidentale condizionato, per il caso in cui sia riformata la sentenza e dichiarata la propria legittimazione passiva, argomentando che la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali è di dieci e non di cinque anni. Ha depositato memoria in vista dell'adunanza camerale Inps, in proprio e quale mandatario di [OSCURATO:SOCIETA], ha proposto ricorso incidentale affermando che la legittimazione passiva deve ravvisarsi in capo anche all'AdER. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso principale, parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione della normativa concernente il difetto di legittimazione passiva del concessionario della riscossione. Con l'iscrizione a ruolo, si R.g. n. 5948/2018 argomenta, vi è una traslazione dei compiti dall'ente impositore all'ente a cui è demandata la riscossione, per cui quest'ultimo è il solo soggetto responsabile. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt.2948 c.c. in relazione all'art. 91 c.p.c. La Corte avrebbe errato nel compensare le spese di lite del secondo grado tra tutte le parti, nonché le spese di lite del primo grado nel rapporto tra sé e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, poiché il ricorrente era comunque risultato vittorioso a prescindere dal soggetto passivo. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale svolta da AdER sostenendo l'assenza delle norme di legge che, nel ragionamento della Corte d'appello, sarebbero state violate; il secondo motivo di ricorso citerebbe poi norme inconferenti. L'erronea individuazione delle norme che si assumono violate non determina inammissibilità del ricorso (Cass.12690/18), e lo stesso va affermato per il caso di omessa indicazione delle norme di legge violate (Cass.21819/17) quando il motivo consenta comunque di individuare i principi di diritto asseritamente trasgrediti. Ciò detto, il primo motivo di ricorso principale e il ricorso incidentale dell'Inps sono manifestamente infondati. Questa Corte, a sezioni unite (sent. n.7514/22), ha affermato che l'opposizione alla cartella esattoria con cui si deduca la sola intervenuta prescrizione - come è nel caso di specie - ha come suo legittimato passivo l'ente impositore, e quindi l'Inps, quale unico soggetto titolare della situazione sostanziale, e non anche il concessionario. Da tale decisione non v'è motivo di discostarsi in questa sede, con conseguente rigetto del motivo di ricorso principale nonché del ricorso incidentale dell'Inps. Atteso il rigetto del motivo, restano assorbiti i due motivi di ricorso incidentale condizionato proposti da AdER. Il secondo motivo di ricorso principale è manifestamente infondato. La Corte ha motivato richiamando l'art.92 c.p.c. ed esplicitando i gravi ed eccezionali R.g. n. 5948/2018 motivi fondanti la compensazione delle spese di lite, ovvero la presenza di orientamenti non univoci della giurisprudenza di legittimità. In ciò la Corte ha applicato correttamente Vart.92 c.p.c., dovendosi aggiungere che il ricorrente è rimasto vittorioso nei confronti dell'Inps in primo grado - e infatti la sentenza ha compensato le spese per il primo grado solo nei rapporti con AdER - ma non nei confronti di AdER stessa, la quale ha visto accogliere il suo appello in punto di difetto di legittimazione. Nel giudizio di secondo grado, posto che la decisione assorbente rispetto all'intera materia del contendere e a tutte le parti è stata solo quella in punto di legittimazione passiva, la sentenza ha correttamente compensato le spese tra tutte le parti in causa. Le spese del presente giudizio sono compensate atteso che la questione della legittimazione passiva è stata definitivamente risolta da Cass., sez. un., n.7514/22 soltanto nelle more del presente giudizio. P.Q.M. La Corte, dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato, rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e di Inps dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidental
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