CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 39578/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza emessa in data 12/07/2022 della Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza in data 12/11/2020 del Tribunale di Caltanissetta, che li aveva condannati per concorso nel reato di tentativo di truffa; letta la nota dell'[OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la nota dell'[OSCURATO:PERSONA]Acquì nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che tutte le questioni proposte dai ricorrenti con riguardo alla sussistenza della condizione di procedibilità, alla prova della responsabilità sotto i vari profili -ivi compresa la configurabilità della desistenza o del recesso attivo- alla riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio sono tutte reiterative delle medesime censure esposte con l'atto di appello, così che reiterano questioni già adeguatamente affrontate e risolte dalla Corte di appello e propongono in sede di legittimità questioni di merito il cui esame è precluso al giudice della legittimità; rilevato, dunque, che le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. osservato che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/2023 [OSCURATO:PERSONA]