CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 1977
Cassazione n. 22740/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07/1977 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che in parziale riforma della sentenza di primo grado ha riconosciuto la responsabilità dell'imputato per i delitti previsti dagli artt. 624-625 cod. pen. (capo A), 337 cod. pen. (capo B) e 707 cod. pen. (capo C); rilevato che con l'unico motivo il ricorso denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato; ritenuto che il medesimo sia inammissibile in quanto del tutto aspecifico, difettando della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, secondo quanto richiesto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (così Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823 - 01), non essendosi il ricorso in alcun modo confrontato con la motivazione resa in relazione alle aggravanti del furto e alla configurabilità della resistenza a pubblico uffidale (mentre le censure relative all'art. 707 cod. pen. non sono state in alcun modo esplicitate); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigliere estensore Il Presidente