CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30721/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 32537/19 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, via Tacito 41, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura conferita con atto pubblico, allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; - ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] società coop. a r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 11, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; con troricorrente e ricorrente incidentale - nonché -) [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, v. [OSCURATO:PERSONA] n. 7 (c/p studio legale Dresda), difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrente - nonché -) [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.I.; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., - intimati - R.G.N. 32537/19 Camera di consiglio del 13 aprile 2022 avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze 26 settembre 2018 n. 2187; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La comprensione dei fatti di causa consiglia l'esposizione dei loro antefatti. l'Inpdap era proprietario di un immobile sito a Scandicci. L'immobile venne concesso in locazione alla SITA Firenze s.r.I., la quale in seguito cedette la propria azienda alla cooperativa [OSCURATO:PERSONA]. Scaduta la locazione, la cooperativa rimase nel possesso dell'immobile. L'Inpdap ottenne un provvedimento di sfratto esecutivo ma non lo mise in esecuzione. La cooperativa, nel possesso dell'immobile, lo adibì a deposito. Nello svolgimento di tale attività concesse varie aree di questo capannone in uso ad altri soggetti, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. (CFS). 2. Il 31 gennaio 2002 l'Inpdap concluse un contratto con la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in virtù del quale affidò a quest'ultima la gestione dell'immobile. Sopravvenuta la legge sulla cartolarizzazione dei crediti e dei beni della pubblica amministrazione, l'immobile venne venduto dall'Inpdap alla [OSCURATO:SOCIETA]. il 28 novembre 2002. 3. Nel 2003 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Firenze la CFS, esponendo che: -) in occasione di un trasloco, aveva affidato alla CFS arredì e suppellettili della propria abitazione, affinché fossero custoditi dietro corrispettivo; -) il 27 gennaio 2003 un incendio distrusse il capannone ove la CFS aveva depositato i beni suddetti. Chiese pertanto la condanna della convenuta al risarcimento del danno. 2.1. Iniziò a questo punto una serie di chiamate in causa "a cascata":R.G.N. 32537/19 Camera di consiglio del 13 aprile 2022 - la CFS chiamò in causa la cooperativa [OSCURATO:PERSONA], al fine di esserne tenuta indenne; - [OSCURATO:PERSONA] si costituì e chiamò in causa la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che ne fosse accettata la responsabilità esclusiva nella causazione dell'incendio, sul presupposto che questo fu causato dall'incauta esecuzione di lavori sul tetto dell'immobile da parte di un dipendente di [OSCURATO:PERSONA], cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva affidato i relativi lavori; - la [OSCURATO:PERSONA] si costituì e chiamò in causa i quattro coassicuratori con i quali aveva stipulato una polizza a copertura della propria responsabilità civile. Tutti i chiamati in causa si costituirono. 3. Con sentenza 15 dicembre 2011 n. 4244 il Tribunale di Firenze: -) condannò la CFS al risarcimento del danno in favore dell'attrice; -) condannò la cooperativa [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne la CFS; -) condannò la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido a tenere indenne la cooperativa [OSCURATO:PERSONA]; -) condannò i coassicuratori della [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne quest'ultima, secondo le quote di rischio rispettivamente sottoscritte. La sentenza venne appellata in via principale dalla [OSCURATO:PERSONA] ed in via incidentale dalla [OSCURATO:SOCIETA], incorporante delle società coassicuratrici della [OSCURATO:PERSONA]. 4. La Corte d'appello di Firenze con sentenza 26 settembre 2018 n. 2187 accolse parzialmente il gravame principale. Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d'appello ritenne che: -) nessuna domanda di manleva era stata formulata dalla cooperativa [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]; di conseguenza annullò il relativo capo di condanna contenuto nella sentenza di primo grado; -) nondimeno, pur non sussistendo altre domande nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], né domande di regresso o surrogazione, la Corte d'appello ritenne comunque di dover passare a stabilire in che misura ciascuna delle parti convenute e chiamate in causa dovesse rispondere dell'accaduto, e stabilì che R.G.N. 32537/19 Camera di consiglio del 13 aprile 2022 la responsabilità dell'incendio dovesse ascriversi per il 50% a [OSCURATO:PERSONA]; per il 30% alla [OSCURATO:PERSONA] e per il 20% alla [OSCURATO:PERSONA]; -) la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] venne ravvisata dalla Corte d'appello in plu rime condotte: avere acquistato per contratto la qualifica di "affidataria dei servizi gestione" dell'immobile, finalizzati alla conservazione e all'uso produttivo, assumendo le relative responsabilità civili; non avere selezionato con accuratezza diligenza l'impresa cui 'affidare i lavori di riparazione del tetto; avere assunto per contratto stipulato con l'Inpdap gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro; non avere mantenuto in condizioni di sicurezza gli impianti antincendio. 5. La sentenza è stata impugnata per cassazione in via principale dalla [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su tre motivi, ed in via incidentale dalla cooperativa [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su due motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso per contraddire al ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] Prima di esaminare i motivi di ricorso, va rilevato come la procura alle liti conferita dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a all'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di costituirsi in sostituzione del precedente difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], è nulla. Essa è stata infatti allegata alla "comparsa di costituzione di nuovo difensore", ed autenticata dal medesimo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che in tal modo evidentemente ha inteso avvalersi della facoltà accordatagli dall'art. 83, terzo comma, c.p.c.. Tuttavia la possibilità di conferire la procura speciale su atti diversi dal ricorso o dal controricorso, con scrittura privata autenticata dal difensore, è stata introdotta dalla legge n. 69 del 2009, e si applica solo ai giudizi introdotti in primo grado dopo l'entrata in vigore dell'art. 45 della predetta legge (ossia il 4 luglio 2009). Nei procedimenti già pendenti a tale data, invece, se la procura non viene rilasciata in calce o a margine del ricorso o del controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ex art. 83, comma 2, c.p.c., come ripetutamente R.G.N. 32537/19 Camera di consiglio del 13 aprile 2022 affermato da questa Corte (ex multis, Sez. 2 -, Ordinanza n. 12434 del 19/04/2022, Rv. 664786 - 01; Sez. 2 - , Ordinanza n. 20692 del 09/08/2018, Rv. 650007- 01; Sez. 6- L, Ordinanza n. 2460 del 09/02/2015, Rv. 634543 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 18323 del 27/08/2014, Rv. 632092 - 01; Sez. 5, Ordinanza n. 7241 del 26/03/2010, Rv. 612212 - 01). Nel caso di specie il giudizio è iniziato in primo grado nel 2003: di conseguenza la procura conferita dalla [OSCURATO:PERSONA] all'avv. [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere legittimamente autenticata da quest'ultimo, e va dichiarata nulla. Non avendo la [OSCURATO:PERSONA] nominato altri difensori, resta senza effetto la rinuncia al mandato depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], giusta la previsione di cui all'art. 85 c.p.c. 1. Col primo motivo la ricorrente principale prospetta sia il vizio di violazione di legge, sia quello di omesso esame d'un fatto decisivo. Sotto il primo profilo deduce che erroneamente la Corte d'appello l'avrebbe qualificata "custode" dell'immobile dove si sprigionò l'incendio. Sostiene che tale giudizio sarebbe erroneo per molteplici ragioni: -) la [OSCURATO:PERSONA] ricevette dall'Inpdap il solo compito di provvedere alla piccola manutenzione dell'immobile; -) in ogni caso le pattuizioni circa il potere di custodia contenute nel contratto concluso fra la [OSCURATO:PERSONA] e l'Inpdap non potevano essere invocate dai terzi; -) i veri e soli custodi dell'immobile erano da un lato l'Inpdap, che aveva conservato il potere di fatto sull'immobile (come si desumeva dal contratto di vendita stipulato fra l'Inpdap e la SCIP); e dall'altro la cooperativa [OSCURATO:PERSONA], che non aveva mai restituito l'immobile dopo la scadenza del contratto di locazione in virtù del quale lo deteneva; -) infine, la circostanza che l'immobile fosse locato a terzi impediva alla [OSCURATO:PERSONA] di averne il controllo giuridico e fattuale. R.G.N. 32537/19 Camera di consiglio del 13 aprile 2022 1.1. Sotto il secondo profilo (omesso esame di fatti decisivi) la società ricorrente deduce che la Corte d'appello avrebbe trascurato di considerare le quattro circostanze indicate al paragrafo che precede. 1.2. In motivo è inammissibile. La Corte d'appello, infatti, ha fondato la propria decisione su un rilievo squisitamente di fatto, e cioè quello secondo cui il contratto stipulato il 31 gennaio 2002 fra la [OSCURATO:PERSONA] e l'Inpdap ebbe l'effetto di attribuire alla prima la gestione dell'immobile, l'uso produttivo di esso e la qualità di custode del patrimonio affidato in gestione, "assumendone le relative responsabilità civili, contabili e amministrative". Si tratta di un accertamento fondato sulla ricognizione del contenuto oggettivo del contratto, non censurabile in questa sede se non invocando il travisamento della prova o la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. 2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione del principio di t\PII corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Formula al riguardo una tesi così riassumibile: -) il Tribunale aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] a manlevare la cooperativa [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che la prima fosse custode ex articolo 2051 c.c. dell'immobile; -) nessuna delle altre parti aveva impugnato la sentenza di primo grado invocando un diverso titolo di responsabilità della [OSCURATO:PERSONA]; -) nondimeno la Corte d'appello aveva fondato il giudizio di responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] sia sulla presunzione di cui all'articolo 2051 c.c., sia su altre e diverse condotte, e dunque ai sensi dell'articolo 2043 e 2049 c.c.. 2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività. Infatti, poiché per quanto detto l'affermazione della qualità di custode della [OSCURATO:PERSONA] compiuta dalla Corte d'appello resiste alle censure contenute nel primo motivo di ricorso, col rigetto del primo motivo si è formato il giudicato su tale qualità soggettiva. Pertanto la circostanza che la Corte Pagina 6 R.G.N. 32537/19 Camera di consiglio del 13 aprile 2022 d'appello, oltre a qualificare la [OSCURATO:PERSONA] come "custode", abbia anche ravvisato una sua ulteriore responsabilità ex articolo 2043 c.c. è affermazione irrilevante, ed insuscettibile - se rimossa - di travolgere l'intera decisione d'appello. 3. Col terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la sua responsabilità civile oltre che quale custode ai sensi dell'articolo 2051 c.c., anche per culpa in eligendo del subappaltatore e per le altre mancanze di cui a pagina 11, secondo capoverso, della sentenza impugnata. Deduce che l'innesco dell'incendio fu provocato da un dipendente della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che, in virtù del principio dell'autonomia dell'appaltatore, solo quest'ultima avrebbe dovuto rispondere dell'accaduto. 3.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto del secondo motivo di ricorso. In ogni caso esso è manifestamente infondato dal momento che la predisposizione delle misure antincendio in un capannone industriale era onere gravante (anche) sul custode, e non solo sull'appaltatore. Questa Corte infatti ha ripetutamente affermato che, salva l'ipotesi in cui l'appalto comporti il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato, non viene meno per il committente detentore dell'immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza. (Sez. 3 - , Sentenza n. 41435 del 23/12/2021, Rv. 663448- 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31601 del 04/11/2021, Rv. 662646 -01; Sez. 3 - , Sentenza n. 7553 del 17/03/2021, Rv. 660915 - 01). Questa Corte del resto, in vicenda scaturita dal medesimo fatto illecito, nel rigettare il ricorso proposto da uno dei danneggiati ed inteso a far valere, oltre la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], anche quella dell'Inpdap, ha dato atto - sia pure obiter dictum - della correttezza con cui il giudice di merito anche in quel caso affermò la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] quale "custode" (Sez. 3, Sentenza n. 22163 del 5.9.2019).R.G.N. 32537/19 Camera di consiglio del 13 aprile 2022 4. Il primo motivo di ricorso incidentale proposto dalla cooperativa [OSCURATO:PERSONA] contiene due diverse censure, così riassumibili: a) la cooperativa [OSCURATO:PERSONA] era l'affittuaria dell'azienda in cui era ricompreso il capannone; l'affittuario d'azienda non può apportare alcuna modifica agli immobili oggetto dell'affitto; di conseguenza erroneamente il Tribunale aveva ravvisato la responsabilità della cooperativa nel non essersi attivata "per evitare che gli accessori e le altre parti dell'immobile provocassero danni a terzi"; b) la Corte d'appello aveva ravvisato la responsabilità della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] per avere stipato le merci su scaffalature alte sette metri, invece dei quattro metri previsti [la ricorrente non indica da quale norma o regola]; tale circostanza tuttavia era stata illegittimamente acquisita al giudizio, sol perché riferita dal c.t.u. che, a sua volta, l'aveva desunta da un accertamento tecnico preventivo cui la cooperativa [OSCURATO:PERSONA] non aveva preso parte. 4.1. Ambedue le censure sono manifestamente infondate. Quanto alla prima, la sentenza di merito ha fondato il giudizio di responsabilità della cooperativa sull'affermazione che grava sul custode la responsabilità per i danni a terzi causati "dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile" acquisiti alla sua disponibilità. La Corte d'appello, dunque, non ha mai affermato quel che la ricorrente pretende di farle dire, e cioè che la sentenza impugnata le avrebbe addossato un inesigibile obbligo di modificare l'immobile oggetto del contratto di affitto. Quanto alla seconda censura, essa è già stata esaminata dalla Corte d'appello (pagine 12-13) con argomenti totalmente trascurati dalla ricorrente. In ogni caso: a) non è dato sapere se la pretesa nullità della c.t.u. sia stata tempestivamente eccepita nella prima difesa successiva al deposito della relazione.; b) il principio del libero convincimento di atipicità della prova consentiva la Corte d'appello di utilizzare anche l'accertamento tecnico preventivo celebrato R.G.N. 32537/19 Camera di consiglio del 13 aprile 2022 fa altre parti, alla sola condizione che esso fosse sottoposto dibattito processuale, come effettivamente è accaduto. 5. Col secondo motivo la ricorrente incidentale lamenta il vizio di u ltrapetizion e. Sostiene che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto non essere stata mai formulata alcuna domanda di manleva da parte della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. In pratica la ricorrente incidentale sostiene che, chiamando in causa la [OSCURATO:PERSONA] ed additandola quale unico responsabile dell'incendio, avrebbe per ciò solo formulato una domanda di man leva nei suoi confronti. 5.1. Anche a prescindere dal rilievo dell'esistenza d'un giudicato esterno nei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], derivante dalle decisioni con cui questa Corte, in giudizi scaturiti dalla medesima vicenda, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla cooperativa [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di merito con cui era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dalla stessa cooperativa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ( (Sez. 3, Sentenza n. 1158 del 17.1.2022), il motivo è comunque manifestamente infondato. Di una domanda di manleva non vi è traccia, né il convenuto che chiami in causa un terzo, senza formulare domanda alcuna nei suoi confronti, può invocare il principio di automatica estensione della domanda attorea, il quale opera esclusivamente a favore dell'attore. 6. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate integramente tra le parti, in considerazione della soccombenza reciproca. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non è luogo a provvedere sulle spese, in quanto contro di lei non erano state proposte impugnazioni. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, R.G.N. 32537/19 Camera di consiglio del 13 aprile 2022 n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso principale; (-) rigetta il ricorso incidentale; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e dell'incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel