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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 19270/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41479/2022 - Rilevato che INDRACCOLO Andrea ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di tentato furto aggravato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 7 cod. pen.; Considerato che, con un motivo di ricorso, si formulano plurime, quanto generiche, contestazioni afferenti all'applicazione della circostanza aggravante della esposizione alla . pubblica fede, alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art.56 cod. pen., e ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., nonché al trattamento sanzionatorio, altresì invocandosi la prescrizione: ritenuto che le doglianze, oltre che a-specifiche, risultano anche manifestamente infondate, alla luce delle osservazioni contenute nella sentenza impugnata che ha replicato facendo corretta applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite "Prevete", laddove ha osservato che "gli addetti alla vigilanza non hanno operato alcun preventivo moniibraggio della res", per ritenere integrato il furto consumato ed aggravato, con conseguente assorbimento anche della questione relativa all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., stante il superamento del limite edittale di legge; ritenuto che la doglianza afferente al trattamento sanzionatorio risulta del tutto generica a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che, nel confermare la valutazione del primo giudice, ha valorizzato i precedenti specifici e gravi; rilevato che l'eccezione di prescrizione risulta del tutto infondata, in ragione del limite edittale di pena correlato alla presenza della circostanza aggravante.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eure tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 aprile 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] oe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41479/2022 - Rilevato che INDRACCOLO Andrea ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di tentato furto aggravato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 7 cod. pen.; Considerato che, con un motivo di ricorso, si formulano plurime, quanto generiche, contestazioni afferenti all'applicazione della circostanza aggravante della esposizione alla . pubblica fede, alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art.56 cod. pen., e ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., nonché al trattamento sanzionatorio, altresì invocandosi la prescrizione: ritenuto che le doglianze, oltre che a-specifiche, risultano anche manifestamente infondate, alla luce delle osservazioni contenute nella sentenza impugnata che ha replicato facendo corretta applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite "Prevete", laddove ha osservato che "gli addetti alla vigilanza non hanno operato alcun preventivo moniibraggio della res", per ritenere integrato il furto consumato ed aggravato, con conseguente assorbimento anche della questione relativa all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., stante il superamento del limite edittale di legge; ritenuto che la doglianza afferente al trattamento sanzionatorio risulta del tutto generica a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che, nel confermare la valutazione del primo giudice, ha valorizzato i precedenti specifici e gravi; rilevato che l'eccezione di prescrizione risulta del tutto infondata, in ragione del limite edittale di pena correlato alla presenza della circostanza aggravante. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eure tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] oe
Sentenza Cassazione n. 19270/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris