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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 05906/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza competente aveva disposto che non si facesse luogo a consegna di fotografie in favore del detenuto, trattandosi di fotografie che ritraevano volti non identificati.

Avverso tale ordinanza Amato, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo, con unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione.

Il giudizio compiuto dal tribunale di sorveglianza, in relazione alla sussistenza dei presupposti per il provvedimento assunto, era incongruo.

Le fotografie ritraevano volti noti e soggetti appartenenti al nucleo familiare.

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati e fortemente orientati verso una rivalutazione dei profili di merito della regiudicanda, come tali incompatibili con l'odierno scrutinio di legittimità.

E' necessario ribadire, al fine della verifica da compiere, che il giudizio critico dell'impugnazione non può essere invalidato da prospettazioni alternative, protese ad una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507).

Alla luce di questi parametri ermeneutici questa Corte osserva che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti applicativi del provvedimento di censura disposto dal Magistrato di sorveglianza e confermato dal Tribunale di sorveglianza.

L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, sottolineando che le fotografie ritraggono soggetti non identificati.

Le fotografie, si è esplicitato sono state trattenute perché trasmesse al detenuto con un semplice invio, senza il rispetto delle disposizioni regolamentari che avrebbero permesso le comparazioni e le verifiche relative all'identità dei soggetti effigiati.

In altri termini il rilievo fotografico per esigenze di sicurezza deve essere accompagnato come prescritto dall'indicazione dell'identità del soggetto raffigurato e da una copia del documento identificativo, adempimenti precedenti l'invio stesso e non successivi.

Non sono da ritenere equipollenti allo scopo attività postume e operazioni alternative o solo eventuali, non conformi alle disposizioni dettate in materia.

Si rischierebbe, in questa logica, per aggirare il controllo sul soggetto ritratto e sul luogo di scatto o su eventuali e ulteriori soggetti, comunque, raffigurati in compagnia, aspetti che costituiscono ugualmente oggetto di valutazione e che risultano condizioni necessarie per l'inoltro.

Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 8 settembre 2021.

Il Consigliere estensore Il Presidente A onio Cairo DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza competente aveva disposto che non si facesse luogo a consegna di fotografie in favore del detenuto, trattandosi di fotografie che ritraevano volti non identificati. Avverso tale ordinanza Amato, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo, con unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il giudizio compiuto dal tribunale di sorveglianza, in relazione alla sussistenza dei presupposti per il provvedimento assunto, era incongruo. Le fotografie ritraevano volti noti e soggetti appartenenti al nucleo familiare. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati e fortemente orientati verso una rivalutazione dei profili di merito della regiudicanda, come tali incompatibili con l'odierno scrutinio di legittimità. E' necessario ribadire, al fine della verifica da compiere, che il giudizio critico dell'impugnazione non può essere invalidato da prospettazioni alternative, protese ad una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507). Alla luce di questi parametri ermeneutici questa Corte osserva che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti applicativi del provvedimento di censura disposto dal Magistrato di sorveglianza e confermato dal Tribunale di sorveglianza. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, sottolineando che le fotografie ritraggono soggetti non identificati. Le fotografie, si è esplicitato sono state trattenute perché trasmesse al detenuto con un semplice invio, senza il rispetto delle disposizioni regolamentari che avrebbero permesso le comparazioni e le verifiche relative all'identità dei soggetti effigiati. In altri termini il rilievo fotografico per esigenze di sicurezza deve essere accompagnato come prescritto dall'indicazione dell'identità del soggetto raffigurato e da una copia del documento identificativo, adempimenti precedenti l'invio stesso e non successivi. Non sono da ritenere equipollenti allo scopo attività postume e operazioni alternative o solo eventuali, non conformi alle disposizioni dettate in materia. Si rischierebbe, in questa logica, per aggirare il controllo sul soggetto ritratto e sul luogo di scatto o su eventuali e ulteriori soggetti, comunque, raffigurati in compagnia, aspetti che costituiscono ugualmente oggetto di valutazione e che risultano condizioni necessarie per l'inoltro. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente A onio Cairo DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA]
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