CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12401/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dei Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 ottobre 2025 il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame presentata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza del 30 settembre 2025 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale di Napoli, con la quale gli è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione di due pistole (una Beretta priva di matricola e una Tanfoglio provento di furto) e di sette caricatori, oltre che di ricettazione di entrambe le armi. 2. Avverso tale ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale si lamenta, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'insufficienza e l'illogicità della motivazione nella parte relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla loro attualità, tenendo conto del tempo trascorso dai fatti, risalenti al 29 novembre 2024, decorso che era stato sottolineato dalla difesa del ricorrente con la richiesta di riesame, ma di cui il Tribunale non aveva tenuto conto, nonostante le ammissioni di responsabilità del ricorrente sia in occasione dell'interrogatorio reso al Pubblico ministero il 17 marzo 2025, sia in sede di interrogatorio preventivo in data 30 settembre 2025, cui aveva fatto seguito l'emissione e l'esecuzione della misura, in data 4 ottobre 2025. Il Tribunale, nel disattendere la richiesta di riesame, si era limitato a sottolineare la gravità delle condotte, idonee a illustrare il pericolo di reiterazione di condotte dello stesso, ma non anche l'attualità di tale pericolo, che era stata affermata con motivazione congetturale, senza neppure considerare l'ammissione dei fatti da parte del ricorrente, la risalenza nel tempo della precedente condanna per furto, relativa a un fatto commesso nel 2018, e l'estinzione per esito positivo della prova di altro reato, commesso nel 2021. 3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sottolineando la genericità dell'unico motivo di ricorso e l'indebito carattere rivalutativo delle censure con lo stesso formulate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Va rammentato che in tema di misure cautelari personali il requisito dell'attualità del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 2non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non richiede anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (tra le tante, da ultimo, Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 - 01; nel medesimo senso Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D'Eugenio, Rv. 288476 - 01; Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197 - 01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01). L'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche qualora queste siano risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 - 01). Ora, nel caso in esame il Tribunale, nel disattendere la richiesta di riesame avanzata dal ricorrente, ha giustificato la persistenza e attualità delle esigenze cautelari in considerazione sia della indiscutibile gravità dei fatti, sottolineando che si tratta della detenzione di 2,200 chilogrammi di cocaina, di due pistole (una clandestina perché priva di matricola e l'altra provento di furto) e di centinaia di munizioni, occultate in un deposito attiguo alla abitazione del padre del ricorrente medesimo; sia del comportamento di quest'ultimo, che ha reso una confessione ritenuta "opportunistica", in quanto necessitata dall'evidenza del sequestro, e parziale, per non avere il ricorrente inteso scindere i legami con gli ambienti criminali nei quali, secondo il Tribunale, risulta evidentemente inserito alla luce della disponibilità di una cospicua quantità di sostanza stupefacente pesante e della contemporanea detenzione di micidiali armi da fuoco e di molte munizioni; sia della negativa personalità del ricorrente medesimo, desumibile dalle precedenti condanne dallo stesso riportate e della inefficacia, sul piano deterrente e rieducativo, dei benefici (sospensione condizionale della pena e messa alla prova) accordatigli. Si tratta di motivazione immune da vizi logici, mediante la quale è stata adeguatamente e non illogicamente giustificata, proprio alla luce della personalità del ricorrente e del suo comportamento, la persistenza delle esigenze cautelari nonostante il tempo trascorso dalla realizzazione delle condotte, risalenti al novembre 2024, posto che dalla gravità e dalle modalità di queste ultime e dal vano riconoscimento dei benefici in relazione ai reati precedenti si ricava la persistente immanenza della propensione del ricorrente alla commissione di reati. 3Tale motivazione è, poi, stata censurata dal ricorrente esclusivamente sul piano valutativo, censurando la considerazione delle condotte e della personalità del ricorrente compiute dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale, contrapponendone una alternativa, fondata esclusivamente su una diversa valutazione dei medesimi aspetti, non consentita, in presenza di motivazione idonea e scevra da illogicità, tantomeno manifeste, nel giudizio di legittimità, per essere il giudizio di pericolosità rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito (Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851 - 01; Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Soriato, Rv. 250093 - 01). 3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della evidente infondatezza dell'unico motivo al quale è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M