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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32608/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI BARInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15 maggio 2022, il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, accogliendo la preliminare eccezione della difesa, ha dichiarato l'incompetenza per territorio, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, ufficio giudiziario, quest'ultimo, ritenuto competente a decidere in ordine al reato di cui all'art. _ 617-bis cod. pen., commesso in data 30 maggio 2018 in Cerignola e ascritto, in concorso ex art. 110 cod. pen., a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L'incompetenza è stata dichiarata perché i fatti erano stati commessi tutti nel circondario del Tribunale di Foggia e la competenza distrettuale per il reato di cui all'art. 617-bis cod. pen. — stabilita dall'art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen. — concerne solo la fase delle indagini preliminari.

2. Ricorre avverso la suindicata sentenza il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia, denunziando con un unico articolato motivo l'abnormità "funzionale", sostenendo che alla declaratoria di incompetenza territoriale il Tribunale di Bari avrebbe dovuto far conseguire la statuizione di trasmissione degli atti direttamente al Tribunale di Foggia, giacché l'ufficio competente all'esercizio dell'azione penale aveva già compiuto le sue valutazioni in merito e aveva disposto il rinvio a giudizio con citazione diretta degli imputati.

Il Pubblico Ministero ricorrente non contesta l'individuazione del Tribunale di Foggia come giudice competente per la fase dibattimentale; contesta invece la statuizione del Tribunale monocratico di Bari di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, che avrebbe determinato un'indebita regressione del procedimento.

Al contrario il Tribunale di Bari avrebbe dovuto disporre direttamente la trasmissione all'omologo organo giudicante di Foggia, come sancito sia dalla Corte costituzionale nella sentenza 104 del 2001, sia dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 39746 del 2017.

La stasi sarebbe determinata dal fatto che il Pubblico Ministero di Foggia non potrebbe investire della richiesta di rinvio a giudizio il "proprio" giudice dell'udienza preliminare, dal momento che la competenza distrettuale prevista per il reato sub iudice determina anche quella del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale del capoluogo del distretto ai sensi dell'art. 328, comma 1-quater, cod. proc, pen.; né potrebbe trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Bari, in quanto, così facendo, disattenderebbe il dictum della sentenza impugnata.

Né il Pubblico Ministero — prosegue il ricorso — potrebbe investire il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia per sollecitare un conflitto di competenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Per affrontare il tema della dedotta abnormità va premesso che detta categoria consente diverse classificazioni degli atti che vi rientrano.

Sotto un primo profilo, è abnorme il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste oltre ogni ragionevole limite.

Altra distinzione è quella tra abnormità strutturale e funzionale, ricorrendo la prima quando l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale e verificandosi la seconda allorché l'atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, se non a prezzo di imporre al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo ovvero la violazione di legge nell'esercizio dell'azione penale (tra le altre, Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590, Sez. 5, n. 29392 del 10/05/2019, Procura Repubblica T. Annunziata, Rv. 276899; Sez. 5, n. 569 del 04/11/2016, dep. 2017, P.M. in proc.

Cheptanaru, Rv. 268598).

Del tema della abnormità si sono occupate anche le Sezioni Unite Fenucci (Sez.

U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Rv. 2828079), che hanno ulteriormente vagliato tutto il quadro giurisprudenziale in materia (Sez.

U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581; Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715; Sez.

U, n. 21243 del 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910; la già citata Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez.

U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240-01; Sez.

U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163-01; Sez.

U, n. 19289 del 25/02/2004, Lustri, Rv. 227356; Sez.

U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999; Sez.

U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219598; Sez.

U, n. 4 del 31/01/2001, Romano, Rv. 217760; Sez.

U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244; Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez.

U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez.

U, n. 11 del 09/07/1997, Quarantelli, Rv. 208221), dando atto proprio della risalente distinzione tra abnormità strutturale e abnormità funzionale, per cui - come si è detto- può ritenersi affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

Sono state tratte, quindi, due conclusioni: una più generale, nel senso che la giurisprudenza ha progressivamente ristretto l'ambito di applicazione della categoria dell'abnormità, in particolare evidenziando, per la sua configurabilità, la necessità di una stasi processuale; una più specifica, nel senso che la stasi processuale rilevante ai fini dell'abnormità si determina solo quando il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del pubblico ministero.

Più di recente, le Sezioni unite hanno affermato che è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di un atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale "contra legem" e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento (Sez.

U, n. 37502 del 28/04/2022, PMTc/Scarlini, Rv. 283552).

3. Nel caso in esame non può ravvisarsi alcuna abnormità.Non ignora questo Collegio il diverso orientamento espresso in un caso analogo dalla pronunzia Sez. 5, n. 36023 del 15/07/2022, Rv. 283596, secondo cui: "È abnorme il provvedimento con il quale il giudice distrettuale del dibattimento - innanzi al quale il giudice dell'udienza preliminare abbia irritualmente disposto il rinvio a giudizio per un reato di cui all'art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen. commesso nel circondario di altro tribunale del medesimo distretto - dichiarando la propria incompetenza territoriale, disponga la trasmissione degli atti non al giudice competente, ma al pubblico ministero presso di esso".

Va, tuttavia, evidenziato come nella specie debba essere escluso che l'erronea trasmissione degli atti alla Procura di Foggia (invece che al Tribunale) abbia determinato una nullità che possa determinare la regressione del procedimento, con correlata situazione di stasi dello stesso superabile solo con il compimento di un atto nullo o comunque, contra legem, del Pubblico Ministero.

Non vi sono dubbi sul fatto che ci sia stato un errore da parte del Tribunale di Bari, che, dichiarata l'incompetenza, avrebbe dovuto disporre non la trasmissione degli atti al Procuratore di Foggia bensì al Tribunale di Foggia, giudice competente, per la fissazione del giudizio (si veda Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270935, che ha affermato il principio per cui il Tribunale del capoluogo del distretto che, in fase dibattimentale, dichiari la propria incompetenza per materia in relazione ad un reato attribuito alla competenza della Corte di assise ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d-bis, cod. proc. pen. e ricompreso nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve trasmettere gli atti direttamente alla Corte di assise e non al Pubblico Ministero presso tale giudice, a condizione che la competenza non appartenga a un giudice di altro distretto e le funzioni di Pubblico Ministero e di Giudice dell'udienza preliminare siano state svolte ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen.) Va rilevato, però, che legittimamente il Tribunale di Bari non ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Bari, giacché quest'ultima ha già esercitato l'azione penale in modo corretto, seppure richiedendo la fissazione dell'udienza dinanzi alla autorità giudiziaria incompetente.

In tal senso, la trasmissione per un secondo esercizio dell'azione penale integrerebbe una indebita regressione del procedimento, non compatibile con il principio per cui l'esercizio rituale dell'esercizio dell'azione penale determina la consumazione del relativo potere (Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800).

Dunque, essendo già stata esercitata l'azione penale senza alcuna nullità, l'errore da correggere è solo quello della richiesta formulata dal Pubblico Ministero competente (che ha proceduto a citazione diretta, in quanto è stata contestata la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 617 bis cod. pen.) di fissazione dell'udienza dinanzi al giudice incompetente.

Questa Corte (Sez. 2, n. 12990 del 05/03/2003, Hormann, Rv. 224907) ha già avuto modo di chiarire che vanno distinti i due atti ovvero l'esercizio dell'azione penale e la richiesta di fissazione dell'udienza di comparizione: quest'ultima, prevista dall'art. 132, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., depositata in segreteria ai sensi dell'art. 160 disp. att. cod. proc. pen., non costituisce esercizio dell'azione penale da parte della pubblica accusa, ma atto interno dell'ufficio del Pubblico Ministero, avente come scopo la sollecitazione del potere ordinatorio del Presidente del Tribunale di fissazione delle udienze di comparizione.

L'eventuale omissione della richiesta non determina, pertanto, l'inesistenza o l'abnormità del decreto di citazione e neppure la nullità dello stesso e degli atti processuali successivi.

Ne consegue, nella specie, che la Procura della Repubblica di Foggia, che ha ricevuto gli atti dal Tribunale di Bari, può limitarsi a richiedere la fissazione dell'udienza dibattimentale al Tribunale competente, trasmettendo il fascicolo e così consentendo al procedimento di avere ulteriore corso.

4. Insomma, la circostanza che il Tribunale di Bari abbia trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Foggia non integra alcuna nullità, né comporta alcuna regressione ad altra fase processuale, poiché il giudice competente, cui automaticamente spetta la cognizione degli atti, è sufficientemente e correttamente individuato e a quest'ultimo gli atti dovranno essere fatti pervenire (Sez. 6, n. 1416 de/ 11/04/1995, Barone, Rv. 201698 — 01), previa richiesta di fissazione dell'udienza dibattimentale.

Pertanto, deve ritenersi che l'autonoma statuizione (rispetto alla declaratoria di incompetenza) di trasmissione diretta degli atti al Pubblico Ministero anziché al Tribunale competente non attinge il contenuto decisorio espresso dal dispositivo, anche alla luce della motivazione che individua la corretta competenza del Tribunale di Foggia; essa integra solo una disposizione strumentale, rispetto alla quale - come si è detto- può essere posto rimedio dal Pubblico Ministero che indebitamente ha ricevuto gli atti, facendoli pervenire materialmente al Giudice competente per la fissazione del relativo giudizio.

Né in tal modo il Pubblico Ministero disattende la decisione del Tribunale di Bari, giacché - come si è più volte evidenziato- essa ha correttamente individuato il giudice competente nel Tribunale di Foggia.

D'altronde, questo passaggio non eluderebbe l'ordinata sequenza procedimentale prevista dal codice di rito per i reati, come quello ascritto agli imputati nella specie, per i quali è prevista la citazione diretta ex art. 550 cod. proc. pen., giacché risulta contestato l'art. 617 bis, comma 1, cod. pen., sicché si rivelano del tutto inconferenti le argomentazioni del ricorrente in ordine all'impossibilità di sollecitare il "proprio" giudice dell'udienza preliminare a sollevare conflit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI BARInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 maggio 2022, il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, accogliendo la preliminare eccezione della difesa, ha dichiarato l'incompetenza per territorio, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, ufficio giudiziario, quest'ultimo, ritenuto competente a decidere in ordine al reato di cui all'art. _ 617-bis cod. pen., commesso in data 30 maggio 2018 in Cerignola e ascritto, in concorso ex art. 110 cod. pen., a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'incompetenza è stata dichiarata perché i fatti erano stati commessi tutti nel circondario del Tribunale di Foggia e la competenza distrettuale per il reato di cui all'art. 617-bis cod. pen. — stabilita dall'art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen. — concerne solo la fase delle indagini preliminari. 2. Ricorre avverso la suindicata sentenza il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia, denunziando con un unico articolato motivo l'abnormità "funzionale", sostenendo che alla declaratoria di incompetenza territoriale il Tribunale di Bari avrebbe dovuto far conseguire la statuizione di trasmissione degli atti direttamente al Tribunale di Foggia, giacché l'ufficio competente all'esercizio dell'azione penale aveva già compiuto le sue valutazioni in merito e aveva disposto il rinvio a giudizio con citazione diretta degli imputati. Il Pubblico Ministero ricorrente non contesta l'individuazione del Tribunale di Foggia come giudice competente per la fase dibattimentale; contesta invece la statuizione del Tribunale monocratico di Bari di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, che avrebbe determinato un'indebita regressione del procedimento. Al contrario il Tribunale di Bari avrebbe dovuto disporre direttamente la trasmissione all'omologo organo giudicante di Foggia, come sancito sia dalla Corte costituzionale nella sentenza 104 del 2001, sia dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 39746 del 2017. La stasi sarebbe determinata dal fatto che il Pubblico Ministero di Foggia non potrebbe investire della richiesta di rinvio a giudizio il "proprio" giudice dell'udienza preliminare, dal momento che la competenza distrettuale prevista per il reato sub iudice determina anche quella del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale del capoluogo del distretto ai sensi dell'art. 328, comma 1-quater, cod. proc, pen.; né potrebbe trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Bari, in quanto, così facendo, disattenderebbe il dictum della sentenza impugnata. Né il Pubblico Ministero — prosegue il ricorso — potrebbe investire il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia per sollecitare un conflitto di competenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Per affrontare il tema della dedotta abnormità va premesso che detta categoria consente diverse classificazioni degli atti che vi rientrano. Sotto un primo profilo, è abnorme il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste oltre ogni ragionevole limite. Altra distinzione è quella tra abnormità strutturale e funzionale, ricorrendo la prima quando l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale e verificandosi la seconda allorché l'atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, se non a prezzo di imporre al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo ovvero la violazione di legge nell'esercizio dell'azione penale (tra le altre, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590, Sez. 5, n. 29392 del 10/05/2019, Procura Repubblica T. Annunziata, Rv. 276899; Sez. 5, n. 569 del 04/11/2016, dep. 2017, P.M. in proc. Cheptanaru, Rv. 268598). Del tema della abnormità si sono occupate anche le Sezioni Unite Fenucci (Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Rv. 2828079), che hanno ulteriormente vagliato tutto il quadro giurisprudenziale in materia (Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715; Sez. U, n. 21243 del 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910; la già citata Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240-01; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163-01; Sez. U, n. 19289 del 25/02/2004, Lustri, Rv. 227356; Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999; Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219598; Sez. U, n. 4 del 31/01/2001, Romano, Rv. 217760; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Quarantelli, Rv. 208221), dando atto proprio della risalente distinzione tra abnormità strutturale e abnormità funzionale, per cui - come si è detto- può ritenersi affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Sono state tratte, quindi, due conclusioni: una più generale, nel senso che la giurisprudenza ha progressivamente ristretto l'ambito di applicazione della categoria dell'abnormità, in particolare evidenziando, per la sua configurabilità, la necessità di una stasi processuale; una più specifica, nel senso che la stasi processuale rilevante ai fini dell'abnormità si determina solo quando il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del pubblico ministero. Più di recente, le Sezioni unite hanno affermato che è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di un atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale "contra legem" e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento (Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, PMTc/Scarlini, Rv. 283552). 3. Nel caso in esame non può ravvisarsi alcuna abnormità.Non ignora questo Collegio il diverso orientamento espresso in un caso analogo dalla pronunzia Sez. 5, n. 36023 del 15/07/2022, Rv. 283596, secondo cui: "È abnorme il provvedimento con il quale il giudice distrettuale del dibattimento - innanzi al quale il giudice dell'udienza preliminare abbia irritualmente disposto il rinvio a giudizio per un reato di cui all'art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen. commesso nel circondario di altro tribunale del medesimo distretto - dichiarando la propria incompetenza territoriale, disponga la trasmissione degli atti non al giudice competente, ma al pubblico ministero presso di esso". Va, tuttavia, evidenziato come nella specie debba essere escluso che l'erronea trasmissione degli atti alla Procura di Foggia (invece che al Tribunale) abbia determinato una nullità che possa determinare la regressione del procedimento, con correlata situazione di stasi dello stesso superabile solo con il compimento di un atto nullo o comunque, contra legem, del Pubblico Ministero. Non vi sono dubbi sul fatto che ci sia stato un errore da parte del Tribunale di Bari, che, dichiarata l'incompetenza, avrebbe dovuto disporre non la trasmissione degli atti al Procuratore di Foggia bensì al Tribunale di Foggia, giudice competente, per la fissazione del giudizio (si veda Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270935, che ha affermato il principio per cui il Tribunale del capoluogo del distretto che, in fase dibattimentale, dichiari la propria incompetenza per materia in relazione ad un reato attribuito alla competenza della Corte di assise ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d-bis, cod. proc. pen. e ricompreso nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve trasmettere gli atti direttamente alla Corte di assise e non al Pubblico Ministero presso tale giudice, a condizione che la competenza non appartenga a un giudice di altro distretto e le funzioni di Pubblico Ministero e di Giudice dell'udienza preliminare siano state svolte ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen.) Va rilevato, però, che legittimamente il Tribunale di Bari non ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Bari, giacché quest'ultima ha già esercitato l'azione penale in modo corretto, seppure richiedendo la fissazione dell'udienza dinanzi alla autorità giudiziaria incompetente. In tal senso, la trasmissione per un secondo esercizio dell'azione penale integrerebbe una indebita regressione del procedimento, non compatibile con il principio per cui l'esercizio rituale dell'esercizio dell'azione penale determina la consumazione del relativo potere (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800). Dunque, essendo già stata esercitata l'azione penale senza alcuna nullità, l'errore da correggere è solo quello della richiesta formulata dal Pubblico Ministero competente (che ha proceduto a citazione diretta, in quanto è stata contestata la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 617 bis cod. pen.) di fissazione dell'udienza dinanzi al giudice incompetente. Questa Corte (Sez. 2, n. 12990 del 05/03/2003, Hormann, Rv. 224907) ha già avuto modo di chiarire che vanno distinti i due atti ovvero l'esercizio dell'azione penale e la richiesta di fissazione dell'udienza di comparizione: quest'ultima, prevista dall'art. 132, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., depositata in segreteria ai sensi dell'art. 160 disp. att. cod. proc. pen., non costituisce esercizio dell'azione penale da parte della pubblica accusa, ma atto interno dell'ufficio del Pubblico Ministero, avente come scopo la sollecitazione del potere ordinatorio del Presidente del Tribunale di fissazione delle udienze di comparizione. L'eventuale omissione della richiesta non determina, pertanto, l'inesistenza o l'abnormità del decreto di citazione e neppure la nullità dello stesso e degli atti processuali successivi. Ne consegue, nella specie, che la Procura della Repubblica di Foggia, che ha ricevuto gli atti dal Tribunale di Bari, può limitarsi a richiedere la fissazione dell'udienza dibattimentale al Tribunale competente, trasmettendo il fascicolo e così consentendo al procedimento di avere ulteriore corso. 4. Insomma, la circostanza che il Tribunale di Bari abbia trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Foggia non integra alcuna nullità, né comporta alcuna regressione ad altra fase processuale, poiché il giudice competente, cui automaticamente spetta la cognizione degli atti, è sufficientemente e correttamente individuato e a quest'ultimo gli atti dovranno essere fatti pervenire (Sez. 6, n. 1416 de/ 11/04/1995, Barone, Rv. 201698 — 01), previa richiesta di fissazione dell'udienza dibattimentale. Pertanto, deve ritenersi che l'autonoma statuizione (rispetto alla declaratoria di incompetenza) di trasmissione diretta degli atti al Pubblico Ministero anziché al Tribunale competente non attinge il contenuto decisorio espresso dal dispositivo, anche alla luce della motivazione che individua la corretta competenza del Tribunale di Foggia; essa integra solo una disposizione strumentale, rispetto alla quale - come si è detto- può essere posto rimedio dal Pubblico Ministero che indebitamente ha ricevuto gli atti, facendoli pervenire materialmente al Giudice competente per la fissazione del relativo giudizio. Né in tal modo il Pubblico Ministero disattende la decisione del Tribunale di Bari, giacché - come si è più volte evidenziato- essa ha correttamente individuato il giudice competente nel Tribunale di Foggia. D'altronde, questo passaggio non eluderebbe l'ordinata sequenza procedimentale prevista dal codice di rito per i reati, come quello ascritto agli imputati nella specie, per i quali è prevista la citazione diretta ex art. 550 cod. proc. pen., giacché risulta contestato l'art. 617 bis, comma 1, cod. pen., sicché si rivelano del tutto inconferenti le argomentazioni del ricorrente in ordine all'impossibilità di sollecitare il "proprio" giudice dell'udienza preliminare a sollevare conflit
Sentenza Cassazione n. 32608/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris