CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 gennaio 2023
Cassazione n. 48857/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 31/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio Ritenuto in fatto 1. Con decreto in data 31.1.2023, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento al servizio sociale e, in subordine di detenzione domiciliare, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in ragione della mancata elezione di domicilio.2. Avverso tale provvedimento il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo come unico motivo di censura la violazione di legge in relazione all'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rileva la difesa che la mancata indicazione nell'istanza del domicilio del condannato dipenderebbe dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato irreperibile con decreto emesso in fase esecutiva dalla Procura di Milano, sicché in tale ipotesi, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di elezione o dichiarazione di domicilio diverrebbe inesigibile. In ogni caso la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe contraddittoria e illogica, non avendo riconosciuto rilevanza alla condizione di irreperibilità del condannato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. L'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. stabilisce espressamente che il condannato, che non sia detenuto, ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con cui richiede una misura alternativa alla detenzione, a pena di inammissibilità. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale obbligo - avente la finalità di rendere più spedito il procedimento di sorveglianza, assicurando la disponibilità di un domicilio certo presso il quale procedere alle notifiche, e di evitare, conseguentemente, la possibilità di improprie sottrazioni del condannato alla corretta esecuzione - incontra un limite nell'ipotesi in cui il condannato sia dichiarato irreperibile o latitante. In tal caso, le Sezioni unite di questa Corte, hanno rilevato che ricorre una presumibile impossibilità di contatti tra la difesa e il condannato che fa venir meno l'obbligo sancito dall'art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen., assumendo «in tali casi significatività e rilievo principi generali - insuscettibili di essere negletti - che, con altri sono posti a base del sistema processual-penalistico e regolano il giusto processo: il diritto di difesa, il concreto e fattivo esercizio della difesa tecnica, l'estensione al difensore di diritti e facoltà dell'imputato, il carattere necessariamente esigibile di ogni obbligo normativamente imposto» (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720 - 01).Pertanto, si è affermato che le istanze di differimento dell'esecuzione della pena e di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato, che non sia detenuto, irreperibile o latitante (Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407 - 01; Sez. U, Sentenza n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, cit.). 2. Nel caso di specie, dalla documentazione allegata al ricorso risulta che, nella fase esecutiva, la Procura di Milano, con decreto in data 19.9.2019, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] irreperibile. Pertanto, erroneamente l'istanza di concessione di misure alternative alla detenzione avanzata dal difensore ai sensi dell'art. 656, commi 5 e 6 cod. proc. pen. è stata dichiarata inammissibile, non essendosi considerato che ricorreva una delle ipotesi in cui l'obbligo della dichiarazione di domicilio viene meno. 3. Si impone pertanto l'annullamento del decreto impugnato, e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano. PQM Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2