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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2025

Cassazione n. 08998/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27576/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Campania n. 3383/2022 depositata il 12/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. (poi in liquidazione, di seguito la società), impugnava un avviso di pagamento dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli (ADM), proveniente dall’Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] di Napoli (di seguito, l’ufficio) per l’accisa dovuta per l’ipotizzato dirottamento di gpl da uso domestico a uso autotrazione.

La società proponeva ricorso che la [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Napoli accoglieva.

L’ADM proponeva appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Campania che confermava la sentenza di primo grado.

L’ADM proponeva ricorso per cassazione che questa Corte, con sentenza n. 30766/2019, accoglieva ritenendo fondata la denunciata carenza di motivazione della sentenza della CTR.

Riassunta la causa davanti alla CTR della Campania, il giudice del rinvio ha accolto l ’appello dell’ADM.

La società e il Marinello hanno proposto per cassazione fondato su sette motivi.

E’ rimasta intimata l’Agenzia. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti hanno proposto i seguenti motivi: 1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 D.lgs. 546/1992 (vizio di motivazione) e in subordine violazione degli artt. 100 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione alla eccepita inammissibilità dell’appello; 2)Violazione e falsa applicazione dell’art.63 D.lgs. 546/1992 e omessa pronuncia sulla eccepita rilevabilità d’ufficio delle violazioni di diritto dell’UE e, in subordine, violazione degli artt.12, comma 7 L.212/2000, 19, D.lgs. 504/1995, e 41 Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea; 3)Omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione e riunione dei giudizi, e in subordine, in caso di rigetto implicito, violazione dell’artt. 295 c.p.c; 4)Violazione dell’art.112 c.p.c. 5)Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2728, 2729 e 2697 c.c., 445, comma 1-bis cpp, 8 L.67/88 e 36, comma 2, D.lgs. 546/1992: il preteso valore indiziario del patteggiamento, da solo, non travolge la presunzione sancita dall’art.8, comma 36 L.67/1988; pertanto, la CTR non ha ottemperato al compito affidatole dalla Cassazione, consistente nell’individuare elementi ulteriori rispetto alla sentenza di patteggiamento; 6)Omessa pronuncia sulla eccepita mancanza di prova della corrispondenza del petitum penale con il petitum tributario. violazione dell’onere della prova e dell’allegazione ex artt.2697 c.c. e 112 c.p.c. (censure proposte ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, 112 c.p.c. e 36d.lgs 546/1992); 7)Omessa pronuncia sulla eccepita mancanza di prova della compartecipazione alla frode della [OSCURATO:SOCIETA] e in subordine violazione del principio affermato dalla CGUE, secondo il quale l’ufficio ha l’onere di provare la consapevolezza del contribuente di partecipare ad una frode, violazione dell’art. 8, comma 36, legge 67/1988 e violazione dell’art. 7 del d.l. 269/2003, in relazione agli artt. 2, comma 2, e

9. d.lgs. 472/1997.

In data 7.2.2025 è stata depositata telematicamente istanza di rinunzia al ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA], anche quale ex rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], e di [OSCURATO:PERSONA], quale ex liquidatore della società, i quali hanno altresì rappresentato che la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione è stata cancellata dal registro delle imprese in data 24.5.2024.

Va rammentato che «In tema di cancellazione dellasocietà dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, con disposizione avente natura sostanziale e operante nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione ivi indicati, con riguardo a tributi o contributi, implica che in detto ambito illiquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza dellasocietà sul piano sostanziale e processuale » (ultimamente, Cass. n. 18310 del 2023; ma già, Cass. n. 36892 del 2022).

A seguito della riforma dell’art. 390 c.p.c., di cui al d.lgs. n. 149/2022 come modificato dalla l. n. 197/2022, applicabile anche ai giudizi in corso, la rinunzia si perfeziona con il deposito in cancelleria di cui è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria.

Deve quindi dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

Non vi è da provvedere sulle spese atteso che l’Agenzia è rimasta intimata.

Non vi è da provvedere neppure sul cd.

“doppio contributo” poiché l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art.1 comma 17 della l. n. 228/2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr., ad es., Cass. n. 23175 del 2015, Cass. n. 340

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27576/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania n. 3383/2022 depositata il 12/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. (poi in liquidazione, di seguito la società), impugnava un avviso di pagamento dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli (ADM), proveniente dall’Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] di Napoli (di seguito, l’ufficio) per l’accisa dovuta per l’ipotizzato dirottamento di gpl da uso domestico a uso autotrazione. La società proponeva ricorso che la [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Napoli accoglieva. L’ADM proponeva appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Campania che confermava la sentenza di primo grado. L’ADM proponeva ricorso per cassazione che questa Corte, con sentenza n. 30766/2019, accoglieva ritenendo fondata la denunciata carenza di motivazione della sentenza della CTR. Riassunta la causa davanti alla CTR della Campania, il giudice del rinvio ha accolto l ’appello dell’ADM. La società e il Marinello hanno proposto per cassazione fondato su sette motivi. E’ rimasta intimata l’Agenzia. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti hanno proposto i seguenti motivi: 1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 D.lgs. 546/1992 (vizio di motivazione) e in subordine violazione degli artt. 100 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione alla eccepita inammissibilità dell’appello; 2)Violazione e falsa applicazione dell’art.63 D.lgs. 546/1992 e omessa pronuncia sulla eccepita rilevabilità d’ufficio delle violazioni di diritto dell’UE e, in subordine, violazione degli artt.12, comma 7 L.212/2000, 19, D.lgs. 504/1995, e 41 Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea; 3)Omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione e riunione dei giudizi, e in subordine, in caso di rigetto implicito, violazione dell’artt. 295 c.p.c; 4)Violazione dell’art.112 c.p.c. 5)Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2728, 2729 e 2697 c.c., 445, comma 1-bis cpp, 8 L.67/88 e 36, comma 2, D.lgs. 546/1992: il preteso valore indiziario del patteggiamento, da solo, non travolge la presunzione sancita dall’art.8, comma 36 L.67/1988; pertanto, la CTR non ha ottemperato al compito affidatole dalla Cassazione, consistente nell’individuare elementi ulteriori rispetto alla sentenza di patteggiamento; 6)Omessa pronuncia sulla eccepita mancanza di prova della corrispondenza del petitum penale con il petitum tributario. violazione dell’onere della prova e dell’allegazione ex artt.2697 c.c. e 112 c.p.c. (censure proposte ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, 112 c.p.c. e 36d.lgs 546/1992); 7)Omessa pronuncia sulla eccepita mancanza di prova della compartecipazione alla frode della [OSCURATO:SOCIETA] e in subordine violazione del principio affermato dalla CGUE, secondo il quale l’ufficio ha l’onere di provare la consapevolezza del contribuente di partecipare ad una frode, violazione dell’art. 8, comma 36, legge 67/1988 e violazione dell’art. 7 del d.l. 269/2003, in relazione agli artt. 2, comma 2, e 9. d.lgs. 472/1997. In data 7.2.2025 è stata depositata telematicamente istanza di rinunzia al ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA], anche quale ex rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], e di [OSCURATO:PERSONA], quale ex liquidatore della società, i quali hanno altresì rappresentato che la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione è stata cancellata dal registro delle imprese in data 24.5.2024. Va rammentato che «In tema di cancellazione dellasocietà dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, con disposizione avente natura sostanziale e operante nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione ivi indicati, con riguardo a tributi o contributi, implica che in detto ambito illiquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza dellasocietà sul piano sostanziale e processuale » (ultimamente, Cass. n. 18310 del 2023; ma già, Cass. n. 36892 del 2022). A seguito della riforma dell’art. 390 c.p.c., di cui al d.lgs. n. 149/2022 come modificato dalla l. n. 197/2022, applicabile anche ai giudizi in corso, la rinunzia si perfeziona con il deposito in cancelleria di cui è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria. Deve quindi dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Non vi è da provvedere sulle spese atteso che l’Agenzia è rimasta intimata. Non vi è da provvedere neppure sul cd. “doppio contributo” poiché l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art.1 comma 17 della l. n. 228/2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr., ad es., Cass. n. 23175 del 2015, Cass. n. 340
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