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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2024

Cassazione n. 00272/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OMON3IAHIO FRANCIS nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 030 MUNGIWA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 628 co.3, n.1 e 582 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, rilevando che: a) il procedimento che vedeva indagata l'odierna persona offesa è stato archiviato e, pertanto, la stessa non necessita di essere escussa con le modalità del c.d. teste assistito; b) la narrazione dei fatti esposta dalla vittima trova plurimi riscontri sia nelle dichiarazioni dei testi di p.g., sia nel certificato del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha attestato delle lesioni compatibili con la condotta tenuta dagli imputati che l'hanno colpita con una pietra e poi con una tavoletta di legno rinvenuta nel luogo dell'aggressione; c) ulteriore prova della presenza degli imputati sul luogo dei fatti è offerta dalla macchina a bordo della quale gli stessi viaggiavano e di cui la persona offesa ha fornito la targa, consentendo di risalire al legittimo proprietario; d) la discrepanza tra quanto riferito dalla vittima in sede di incidente probatorio e quanto riferito in dibattimento è frutto del lasso di tempo intercorso tra le due deposizioni, ma non si tratta di una imprecisione che vale ad escludere l'attendibilità delle dichiarazioni; e) il reato di lesioni non può essere riqualificato nel delitto di rissa posto che non è dato ravvisare la presenza di due gruppi contrapposti che abbiano agito con la volontà di attentare all'altrui incolumità; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rt3n9, 1-1.1\ N [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OMON3IAHIO FRANCIS nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 030 MUNGIWA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 628 co.3, n.1 e 582 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, rilevando che: a) il procedimento che vedeva indagata l'odierna persona offesa è stato archiviato e, pertanto, la stessa non necessita di essere escussa con le modalità del c.d. teste assistito; b) la narrazione dei fatti esposta dalla vittima trova plurimi riscontri sia nelle dichiarazioni dei testi di p.g., sia nel certificato del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha attestato delle lesioni compatibili con la condotta tenuta dagli imputati che l'hanno colpita con una pietra e poi con una tavoletta di legno rinvenuta nel luogo dell'aggressione; c) ulteriore prova della presenza degli imputati sul luogo dei fatti è offerta dalla macchina a bordo della quale gli stessi viaggiavano e di cui la persona offesa ha fornito la targa, consentendo di risalire al legittimo proprietario; d) la discrepanza tra quanto riferito dalla vittima in sede di incidente probatorio e quanto riferito in dibattimento è frutto del lasso di tempo intercorso tra le due deposizioni, ma non si tratta di una imprecisione che vale ad escludere l'attendibilità delle dichiarazioni; e) il reato di lesioni non può essere riqualificato nel delitto di rissa posto che non è dato ravvisare la presenza di due gruppi contrapposti che abbiano agito con la volontà di attentare all'altrui incolumità; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rt3n9, 1-1.1\ N [OSCURATO:PERSONA]
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