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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22910/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22/04/2022, decidendo in merito all'appello proposto dall'odierno ricorrente, previa riqualificazione dei fatti nel reato di cui all'art. 639 cod. pen., ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 25/11/2019.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponendo tre motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. ed articolata richiesta di annullamento della sentenza impugnata per omessa citazione dell'imputato al giudizio di appello e per erronea indicazione della data dell'udienza; la Corte di appello di Napoli ha fissato per la trattazione del giudizio di appello la data del 20/04/2022 e pur tuttavia il processo è stato trattato in data 22/04/2022, mediante differimento comunicato sempre in data 29/03/2022 dalla Cancelleria della Corte di appello con una comunicazione inviata a mezzo pec priva di qualsiasi provvedimento di correzione e/o rettifica; questa comunicazione veniva inviata al solo difensore, sicché l'udienza veniva celebrata in assenza di una regolare citazione dell'imputato.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 639 cod. pen.; la stessa descrizione del fatto e conseguente qualificazione giuridica da parte della Corte di appello evidenziava l'assenza di offensività e dunque la necessità di giungere ad una declaratoria di non punibilità.

2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio della motivazione per illogicità del ragionamento giudiziario in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; i giudici di merito hanno ritenuto sufficiente quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente la presenza di impronta digitale ricondotta al dito anulare della mano destra dell'imputato rinvenuta sulla bomboletta spray adoperata per imbrattare le vetrate del club freccia rossa, unitamente alla partecipazione dell'imputato alla manifestazione organizzata all'esterno della stazione; il ragionamento della Corte di appello sul punto è apodittico e manca qualsiasi reale prova quanto all'utilizzo della bomboletta da parte dell'Amato; ricorre un travisamento della prova, atteso che da nessuno degli elementi acquisiti emerge, come affermato dalla Corte di appello, che l'Amato avesse partecipato alla manifestazione NO-TAV all'interno della stazione ferroviaria, atteso che il teste Feo aveva riconosciuto l'Amato all'esterno della stazione, sicché la convergenza indiziaria ritenuta dalla Corte perde la propria forza, anche considerato che sulla bomboletta vi erano anche altre impronte di soggetto rimasto non identificato, senza che la Corte di appello abbia in alcun modo spiegato perché le scritte oggetto di imputazione non possano essere riferite a questo diverso soggetto, venuto a contatto con la bomboletta.

2. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il reato contestato venga dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.2.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Dalla consultazione degli atti presenti al fascicolo, consentito in relazione al tipo di vizio dedotto, è emerso come il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avesse eletto domicilio in data 30/06/2014 presso il proprio attuale difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] (come da verbale sottoscritto); presso il predetto difensore è stata, dunque, correttamente effettuata la notifica del decreto di citazione a giudizio in appello e la comunicazione di cancelleria richiamata, con corretta indicazione, per evidente mero errore materiale, della effettiva data di udienza.

Nella data di udienza comunicata il difensore di fiducia era tra l'altro presente dinnanzi alla Corte di appello di Napoli, mediante un proprio sostituto processuale, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che nell'articolare le proprie conclusioni, pur avendone piena possibilità, non solo nulla ha rilevato in ordine alle modalità di citazione in giudizio, ma anzi si è riportato ai motivi di appello chiedendone l'accoglimento.

L'insieme di tali chiari elementi, la presenza di un difensore di fiducia, la regolare notificazione presso lo stesso del decreto di citazione in appello, la partecipazione del difensore di fiducia mediante formale sostituzione processuale, con articolazione di specifiche conclusioni senza nulla eccepire sul punto, sono tutti elementi indicativi della piena conoscenza, proprio grazie alla riscontrata elezione di domicilio presso il difensore e alla ricorrenza di un costante rapporto fiduciario tra lo stesso e il proprio assistito, della citazione in appello, anche quanto alla ricorrenza di un mero errore materiale nell'indicazione della stessa, tempestivamente comunicata e ampiamente recepita dalla difesa di fiducia che, appunto, anche nella sua qualità di domiciliatario dell'imputato, aveva ricevuto compiuta comunicazione in tal senso.

3. Il secondo e terzo motivo di ricorso possono essere considerati congiuntamente, attesa la sostanziale articolazione di critica, seppure da diversa prospettiva argomentativa, alla decisione della Corte di appello nell'affermare la responsabilità del ricorrente per il fatto allo stesso ascritto, sia in considerazione della mancanza di offensività del fatto, che della erronea valutazione della risultanze istruttorie in ordine alla posizione dell'Amato per i fatti ascritti.

I motivi sono all'evidenza non consentiti, e tra l'altro generici nella loro argomentazione, evidentemente tesa a proporre nel caso in esame una lettura alternativa nel merito non consentita in questa sede.

Il ricorrente, difatti, è stato prosciolto dal giudice di primo grado in considerazione della ritenuta ricorrenza di fatto di lieve entità e il giudice di appello ha confermato tale decisione tra l'altro riqualificando il fatto ascritto ai sensi dell'art. 639 cod. pen., con motivazione logica e persuasiva con la quale il ricorrente non si confronta, limitandosi a proporre una propria diversa valutazione degli elementi probatori compiutamente e persuasivamente valutati in senso conforme sia dal giudice di primo che di secondo grado.

La difesa si è, dunque, limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.

Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

La Corte di appello ha difatti motivatamente argomentato, richiamando una serie di elementi di prova convergenti e persuasivamente considerati, che portavano in modo inequivoco ad identificare il ricorrente quale autore della condotta contestata così come riqualificata (pag. 4 della sentenza, con particolare riferimento alla video ripresa dell'Amato all'interno della stazione ferroviaria e al rinvenimento delle sue impronte digitali sulla bomboletta spray utilizzata per effettuare l'imbrattamento delle vetrine del club freccia rossa, anche con riferimento alla versione alternativa proposta dallo stesso, in un quadro di rilevante e inequivoca riferibilità allo stesso della condotta ascritta).

Né ricorre alcun travisamento della prova, attesa la compiuta ricostruzione degli elementi con i quali è stata ricostruita in modo persuasivo e logico la piena riferibilità all'Amato ella condotta imputata, anche in considerazione delle osservazioni difensive e tenuto conto del consistente supporto probatorio, anche tecnico, acquisito.

Inoltre occorre considerare come tale travisamento non sia stato oggetto di specifico e puntuale motivo di appello, sicché il motivo predetto risulta all'evidenza non consentito, essendosi determinata una interruzione della catena devolutiva sul punto.

4. Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ritenuta equa, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22/04/2022, decidendo in merito all'appello proposto dall'odierno ricorrente, previa riqualificazione dei fatti nel reato di cui all'art. 639 cod. pen., ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 25/11/2019. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponendo tre motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. ed articolata richiesta di annullamento della sentenza impugnata per omessa citazione dell'imputato al giudizio di appello e per erronea indicazione della data dell'udienza; la Corte di appello di Napoli ha fissato per la trattazione del giudizio di appello la data del 20/04/2022 e pur tuttavia il processo è stato trattato in data 22/04/2022, mediante differimento comunicato sempre in data 29/03/2022 dalla Cancelleria della Corte di appello con una comunicazione inviata a mezzo pec priva di qualsiasi provvedimento di correzione e/o rettifica; questa comunicazione veniva inviata al solo difensore, sicché l'udienza veniva celebrata in assenza di una regolare citazione dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 639 cod. pen.; la stessa descrizione del fatto e conseguente qualificazione giuridica da parte della Corte di appello evidenziava l'assenza di offensività e dunque la necessità di giungere ad una declaratoria di non punibilità. 2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio della motivazione per illogicità del ragionamento giudiziario in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; i giudici di merito hanno ritenuto sufficiente quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente la presenza di impronta digitale ricondotta al dito anulare della mano destra dell'imputato rinvenuta sulla bomboletta spray adoperata per imbrattare le vetrate del club freccia rossa, unitamente alla partecipazione dell'imputato alla manifestazione organizzata all'esterno della stazione; il ragionamento della Corte di appello sul punto è apodittico e manca qualsiasi reale prova quanto all'utilizzo della bomboletta da parte dell'Amato; ricorre un travisamento della prova, atteso che da nessuno degli elementi acquisiti emerge, come affermato dalla Corte di appello, che l'Amato avesse partecipato alla manifestazione NO-TAV all'interno della stazione ferroviaria, atteso che il teste Feo aveva riconosciuto l'Amato all'esterno della stazione, sicché la convergenza indiziaria ritenuta dalla Corte perde la propria forza, anche considerato che sulla bomboletta vi erano anche altre impronte di soggetto rimasto non identificato, senza che la Corte di appello abbia in alcun modo spiegato perché le scritte oggetto di imputazione non possano essere riferite a questo diverso soggetto, venuto a contatto con la bomboletta. 2. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il reato contestato venga dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dalla consultazione degli atti presenti al fascicolo, consentito in relazione al tipo di vizio dedotto, è emerso come il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avesse eletto domicilio in data 30/06/2014 presso il proprio attuale difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] (come da verbale sottoscritto); presso il predetto difensore è stata, dunque, correttamente effettuata la notifica del decreto di citazione a giudizio in appello e la comunicazione di cancelleria richiamata, con corretta indicazione, per evidente mero errore materiale, della effettiva data di udienza. Nella data di udienza comunicata il difensore di fiducia era tra l'altro presente dinnanzi alla Corte di appello di Napoli, mediante un proprio sostituto processuale, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che nell'articolare le proprie conclusioni, pur avendone piena possibilità, non solo nulla ha rilevato in ordine alle modalità di citazione in giudizio, ma anzi si è riportato ai motivi di appello chiedendone l'accoglimento. L'insieme di tali chiari elementi, la presenza di un difensore di fiducia, la regolare notificazione presso lo stesso del decreto di citazione in appello, la partecipazione del difensore di fiducia mediante formale sostituzione processuale, con articolazione di specifiche conclusioni senza nulla eccepire sul punto, sono tutti elementi indicativi della piena conoscenza, proprio grazie alla riscontrata elezione di domicilio presso il difensore e alla ricorrenza di un costante rapporto fiduciario tra lo stesso e il proprio assistito, della citazione in appello, anche quanto alla ricorrenza di un mero errore materiale nell'indicazione della stessa, tempestivamente comunicata e ampiamente recepita dalla difesa di fiducia che, appunto, anche nella sua qualità di domiciliatario dell'imputato, aveva ricevuto compiuta comunicazione in tal senso. 3. Il secondo e terzo motivo di ricorso possono essere considerati congiuntamente, attesa la sostanziale articolazione di critica, seppure da diversa prospettiva argomentativa, alla decisione della Corte di appello nell'affermare la responsabilità del ricorrente per il fatto allo stesso ascritto, sia in considerazione della mancanza di offensività del fatto, che della erronea valutazione della risultanze istruttorie in ordine alla posizione dell'Amato per i fatti ascritti. I motivi sono all'evidenza non consentiti, e tra l'altro generici nella loro argomentazione, evidentemente tesa a proporre nel caso in esame una lettura alternativa nel merito non consentita in questa sede. Il ricorrente, difatti, è stato prosciolto dal giudice di primo grado in considerazione della ritenuta ricorrenza di fatto di lieve entità e il giudice di appello ha confermato tale decisione tra l'altro riqualificando il fatto ascritto ai sensi dell'art. 639 cod. pen., con motivazione logica e persuasiva con la quale il ricorrente non si confronta, limitandosi a proporre una propria diversa valutazione degli elementi probatori compiutamente e persuasivamente valutati in senso conforme sia dal giudice di primo che di secondo grado. La difesa si è, dunque, limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). La Corte di appello ha difatti motivatamente argomentato, richiamando una serie di elementi di prova convergenti e persuasivamente considerati, che portavano in modo inequivoco ad identificare il ricorrente quale autore della condotta contestata così come riqualificata (pag. 4 della sentenza, con particolare riferimento alla video ripresa dell'Amato all'interno della stazione ferroviaria e al rinvenimento delle sue impronte digitali sulla bomboletta spray utilizzata per effettuare l'imbrattamento delle vetrine del club freccia rossa, anche con riferimento alla versione alternativa proposta dallo stesso, in un quadro di rilevante e inequivoca riferibilità allo stesso della condotta ascritta). Né ricorre alcun travisamento della prova, attesa la compiuta ricostruzione degli elementi con i quali è stata ricostruita in modo persuasivo e logico la piena riferibilità all'Amato ella condotta imputata, anche in considerazione delle osservazioni difensive e tenuto conto del consistente supporto probatorio, anche tecnico, acquisito. Inoltre occorre considerare come tale travisamento non sia stato oggetto di specifico e puntuale motivo di appello, sicché il motivo predetto risulta all'evidenza non consentito, essendosi determinata una interruzione della catena devolutiva sul punto. 4. Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ritenuta equa, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm
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