Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 aprile 2022

Cassazione n. 10802/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6031-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso il decreto n. cronol. 1407/2021 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 10/02/2021; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 6031/2021 Numero sezionale 1072/2022 Numero di raccolta generale 10802/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Venezia ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Bangladesh, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, avuto riguardo alla situazione generale del Bangladesh, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza, ritenendo non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale esponeva di aver lasciato il Paese a seguito delle minacce ed aggressioni subite da esponenti dell’[OSCURATO:PERSONA] che accusavano il ricorrente - in quanto autista di triciclo che prestava servizio per i leader del partito BNP di cui era sostenitore – di trasportare le armi dei leader del partito.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione orale.

3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del 28 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ. .

4. I motivi di ricorso sono così rubricati: «

I. Violazione di Legge.

Violazione dell’art. 360 c.p.c. n. 5.

Omesso esame circa uno o più fatti decisivi per il giudizio;

II. Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art.112, 132, n.4 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4;

III. Violazione di Legge.

Ric. 2021 n. 06031 sez.

M1 - ud. 28-01-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 6031/2021 Numero sezionale 1072/2022 Numero di raccolta generale 10802/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 Violazione dell’art. 360 c.p.c. n. 5.

Omessa valutazione delle prove in ordine alla richiesta di protezione umanitaria e/o sussidiaria » Con i motivi primo e secondo il ricorrente censura il giudizio di non credibilità, sia per violazione dei criteri legali, sia per mancata valutazione dei fatti risultanti dalla documentazione prodotta e dall’ audizione personale, nonché delle condizioni nel Paese di origine e dell’integrazione del ricorrente in Italia, sia per essere apparente e apodittica la motivazione del Tribunale sul punto.

Con il terzo motivo censura il decreto impugnato nella parte in cui è stato ritenuto che la documentazione prodotta dal ricorrente fosse incompleta, assumendo il ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto sottoporla ad indagine istruttoria onde verificarne l’autenticità.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

In punto di giudizio di non credibilità, il Tribunale ha in dettaglio evidenziato plurimi profili di genericità, incoerenza e contraddittorietà del racconto (pag.17 e 18 decreto impugnato), con motivazione adeguata, tenendo anche conto della documentazione proveniente da un avvocato in Bangladesh.

Il ricorrente svolge considerazioni astratte e generiche, prive di specifica critica al decisum e dirette a sollecitare impropriamente il riesame dei fatti (Cass. 24507/2021).

Se il racconto del richiedente è affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle COI è inutile perché manca alla base una storia individuale attendibile rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio (Cass. n. 2355/2020; Cass.8819/2020), sicché una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo per la gravità delle riscontrate contraddizioni, lacune e Ric. 2021 n. 06031 sez.

M1 - ud. 28-01-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 6031/2021 Numero sezionale 1072/2022 Numero di raccolta generale 10802/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca (Cass. 24575/2020; Cass. 6738/2021).

In ordine al diniego della protezione sussidiaria di cui all’art.14 lett.c) d.lgs.n.251/2007, la censura difetta di specificità perché il ricorrente non deduce in base a quali e diverse fonti più aggiornate, indicate in primo grado, risulti una diversa situazione, rispetto a quella descritta dal Tribunale con indicazione delle fonti qualificate di conoscenza (pag.21 decreto), di accresciuta instabilità e pericolosità non considerati (Cass.23999/2020).

Del tutto generica è anche la censura riferita al diniego della protezione umanitaria, con cui il ricorrente si duole della mancata valutazione comparativa delle sue condizioni soggettiva e oggettiva in considerazione della sua vulnerabilità personale, non compiutamente precisata in raffronto critico con le affermazioni di cui al decreto impugnato.

La doglianza non si confronta affatto con il decisum sul punto, avendo il Tribunale accertato il mancato raggiungimento del radicamento sociale in Italia da parte del richiedente, per non essere la documentazione prodotta dallo stesso a dimostrare un adeguato livello di integrazione, anche tenendo conto della sopravvenuta disciplina di cui al d.l.n.130/2020 (pag.23 e 24 decreto impugnato).

6. Nulla sulle spese nella irritualità della costituzione dell’Amministrazione.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Ric. 2021 n. 06031 sez.

M1 - ud. 28-01-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 6031/2021 Numero sezionale 1072/2022 Numero di raccolta generale 10802/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione Prima, del 28 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 06031 sez.

M1 - ud. 28-01-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6031-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso il decreto n. cronol. 1407/2021 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 10/02/2021; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 6031/2021 Numero sezionale 1072/2022 Numero di raccolta generale 10802/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Venezia ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Bangladesh, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, avuto riguardo alla situazione generale del Bangladesh, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza, ritenendo non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale esponeva di aver lasciato il Paese a seguito delle minacce ed aggressioni subite da esponenti dell’[OSCURATO:PERSONA] che accusavano il ricorrente - in quanto autista di triciclo che prestava servizio per i leader del partito BNP di cui era sostenitore – di trasportare le armi dei leader del partito. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione orale. 3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del 28 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ. . 4. I motivi di ricorso sono così rubricati: « I. Violazione di Legge. Violazione dell’art. 360 c.p.c. n. 5. Omesso esame circa uno o più fatti decisivi per il giudizio; II. Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art.112, 132, n.4 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4; III. Violazione di Legge. Ric. 2021 n. 06031 sez. M1 - ud. 28-01-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 6031/2021 Numero sezionale 1072/2022 Numero di raccolta generale 10802/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 Violazione dell’art. 360 c.p.c. n. 5. Omessa valutazione delle prove in ordine alla richiesta di protezione umanitaria e/o sussidiaria » Con i motivi primo e secondo il ricorrente censura il giudizio di non credibilità, sia per violazione dei criteri legali, sia per mancata valutazione dei fatti risultanti dalla documentazione prodotta e dall’ audizione personale, nonché delle condizioni nel Paese di origine e dell’integrazione del ricorrente in Italia, sia per essere apparente e apodittica la motivazione del Tribunale sul punto. Con il terzo motivo censura il decreto impugnato nella parte in cui è stato ritenuto che la documentazione prodotta dal ricorrente fosse incompleta, assumendo il ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto sottoporla ad indagine istruttoria onde verificarne l’autenticità. 5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. In punto di giudizio di non credibilità, il Tribunale ha in dettaglio evidenziato plurimi profili di genericità, incoerenza e contraddittorietà del racconto (pag.17 e 18 decreto impugnato), con motivazione adeguata, tenendo anche conto della documentazione proveniente da un avvocato in Bangladesh. Il ricorrente svolge considerazioni astratte e generiche, prive di specifica critica al decisum e dirette a sollecitare impropriamente il riesame dei fatti (Cass. 24507/2021). Se il racconto del richiedente è affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle COI è inutile perché manca alla base una storia individuale attendibile rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio (Cass. n. 2355/2020; Cass.8819/2020), sicché una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo per la gravità delle riscontrate contraddizioni, lacune e Ric. 2021 n. 06031 sez. M1 - ud. 28-01-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 6031/2021 Numero sezionale 1072/2022 Numero di raccolta generale 10802/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca (Cass. 24575/2020; Cass. 6738/2021). In ordine al diniego della protezione sussidiaria di cui all’art.14 lett.c) d.lgs.n.251/2007, la censura difetta di specificità perché il ricorrente non deduce in base a quali e diverse fonti più aggiornate, indicate in primo grado, risulti una diversa situazione, rispetto a quella descritta dal Tribunale con indicazione delle fonti qualificate di conoscenza (pag.21 decreto), di accresciuta instabilità e pericolosità non considerati (Cass.23999/2020). Del tutto generica è anche la censura riferita al diniego della protezione umanitaria, con cui il ricorrente si duole della mancata valutazione comparativa delle sue condizioni soggettiva e oggettiva in considerazione della sua vulnerabilità personale, non compiutamente precisata in raffronto critico con le affermazioni di cui al decreto impugnato. La doglianza non si confronta affatto con il decisum sul punto, avendo il Tribunale accertato il mancato raggiungimento del radicamento sociale in Italia da parte del richiedente, per non essere la documentazione prodotta dallo stesso a dimostrare un adeguato livello di integrazione, anche tenendo conto della sopravvenuta disciplina di cui al d.l.n.130/2020 (pag.23 e 24 decreto impugnato). 6. Nulla sulle spese nella irritualità della costituzione dell’Amministrazione. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Ric. 2021 n. 06031 sez. M1 - ud. 28-01-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 6031/2021 Numero sezionale 1072/2022 Numero di raccolta generale 10802/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione Prima, del 28 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 06031 sez. M1 - ud. 28-01-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I
Decreto Cassazione n. 10802/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris