CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 13360/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anti,rappresentate e difese dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procurain calce al ricorso;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso;- controricorrente -avverso il DECRETO N. 620/2025 del TRIBUNALE di CATANIA,depositato il 9/1/2025;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del15/4/2026;1.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettatol’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA].,dichiarato con sentenza del 14/7/2016, proposta, nella qualitàNumero registro generale 3470/2025Nu2m ero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 13360/2026Data pubblicazione 08/05/2026di eredi di [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e CristinaAnnunziata Ferranti.1.2. Le opponenti, ha osservato il tribunale, avevanoproposto domanda di ammissione tardiva al passivo deldalle osservazioni al progetto di stato passivo presentate dallestesse, avevano, tra l’altro, dedotto che: - innanzitutto, non eraconfigurabile “un rapporto di comodato gratuito tra il Dr. Ferrantie la [OSCURATO:SOCIETA] per l’utilizzo dei beni costituenti il complessoaziendale della Società fallita di proprietà degli stessi”; - “in ognicaso … la domanda riguarda il periodo di diciotto mesi successivoalla dichiarazione di fallimento, tenuto conto che, sin dalla finedel mese di luglio 2016, … gli eredi del Dr. Ferranti hannoreitera(ta)mente (con email al Curatore del 6.9.2016; con pecalla procedura fallimentare con istanza del 26.11.2016) richiestoalla Curatela il rilascio delle unità immobiliari senza chequest’ultima subentrasse nel precedente rapporto che,conseguentemente, deve intendersi, comunque, risolto dalladetta richiesta”; - “sin dall’inizio della procedura fallimentare, ladetenzione degli immobili da parte della Curatela è divenuta sinetitulo”; - di conseguenza, “la proprietà ha diritto ad ottenerel’indennità per la detta detenzione” fino all’“effettivo rilasciodelle unità immobiliari … avvenuto solo nel mese di settembre2018”.1.3. Nel ricorso in opposizione allo stato passivo, haproseguito il tribunale, le opponenti, dopo aver dichiarato: - diessere proprietarie “del complesso immobiliare sito inMisterbianco, [OSCURATO:PERSONA] n. 24/28, ove era esercitata l’attivitàimprenditoriale della [OSCURATO:SOCIETA], fallita con sentenza del14.7.2016”; - non hanno “rinvenuto, tra la documentazione deldante causa, copia dei contratti di locazione dell’interocomplesso …”; hanno evidenziato che: - “dal mese di settembreRic. 2025 n. 3470 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 3470/2025Nu3m ero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 13360/2026Data pubblicazione 08/05/20262016, è stato richiesto il rilascio degli immobili in titolarità deglieredi Ferranti, poi, formalizzato con verbale del 25.7.2017, maeseguito, gradualmente, dalla Curatela, solo, nel periodocompreso tra il mese di dicembre 2017 e settembre 2018”; -“dal settembre 2016 al settembre 2018, la detenzione degliimmobili da parte della Curatela è stata sine titulo, … conconseguente diritto ad un indennizzo, pari al valore locativo degliimmobili”; - “con istanza n. 193, i ricorrenti hanno richiestol’ammissione in prededuzione … dell’importo di Euro 613.800 peril periodo fino al dicembre 2017, oltre alla indennità ulteriore perl’ulteriore periodo fino all’effettivo sgombero, verificatosi, poi,nel mese di settembre 2018…”; - “successivamente, la vedovadel … Ferranti in una carpetta rinvenuta in un immobile di loroproprietà a Linguaglossa, ha trovato la copia del contratto datato2.1.2003 e sottoscritto, con il quale il defunto marito avevaceduto alla [OSCURATO:SOCIETA] in locazione parte del complesso aziendaleutilizzato dalla detta società (n. 3 depositi, corpo uffici,abitazione guardiano e piazzali per mq. 5000), con esclusione,quindi, dei capannoni e dell’officina (per i quali, evidentemente,vi era altro contratto), per il canone annuo di Euro 60.000, oltreiva, da corrispondere in rate mensili di Euro 5.000, oltre Iva”; -tale “… contratto è stato registrato il 14.1.2003”.1.4. Le opponenti hanno, quindi, dedotto che: - “ilrinvenimento del contratto di locazione, ancorché parziale degliimmobili, … comporta che: a) con il fallimento della Società, exart. 80 L.F., la Curatela è subentrata alla società conduttrice nelcontratto di locazione e, conseguentemente, doveva pagare, inprededuzione, il canone locativo … per i locali di cui al contrattodi locazione dalla data del fallimento all’effettivo rilascio; b) laCuratela del [OSCURATO:SOCIETA], aveva la facoltà di recedere dalcontratto entro il termine di un anno dal fallimento”; -“circostanza questa, in concreto, verificatasi, tant’è che laRic. 2025 n. 3470 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 3470/2025Nu4m ero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 13360/2026Data pubblicazione 08/05/2026Curatela ha provveduto a sottoscrivere il verbale del 25.7.2017con cui il possesso giuridico è stato restituito alla proprietà,impegnandosi a sgomberare i locali, ancorché, gradualmente”;- lo “sgombero”, infatti, “è stato completato nel mese diSettembre 2018”; - il contratto rinvenuto, “per la locazione diparte del complesso aziendale, quantifica in Euro 5.000 mensiliil canone per tutti gli uffici, per la casa del custode, per imagazzini sottostanti agli uffici ed alla casa del custode oltre allasuperfice di mq. 5000 di piazzali”; - “il valore locativo dei trecapannoni non compresi nel detto contratto … è coerente con ilvalore stimato nella perizia giurata e cioè: euro 20.000 mensiliper il capannone officina; 7.500 mensili ciascuno per gli altri dueCapannoni”; - “il mancato rinvenimento dell’altro contratto per itre capannoni de quibus, non può certamente, fare sorgere lapresunzione che il … Ferranti abbia voluto concedere l’uso deglistessi in comodato gratuito, in assenza di un contratto scritto dicomodato”; - “è incontestabile che, nella fattispecie in esame, laCuratela abbia utilizzato ed occupato i beni immobili di proprietàdegli eredi Ferranti, ininterrottamente, dalla data del fallimentoal mese di settembre 2018”; - “è, altresì, incontestabile che, sindal mese di settembre 2016, i proprietari abbiano richiesto allaCuratela la riconsegna del complesso aziendale libero e sgombrodi persone e/o cose e che, quindi, da detto momento ladetenzione degli immobili sia divenuta sine titulo”; - “con ilsuccessivo rinvenimento del contratto di locazione registrato nelgennaio 2003, è divenuto incontestabile che l’uso degli immobilinon era a titolo gratuito per l’intero complesso aziendale e che,quindi, i proprietari abbiano diritto al pagamento sia del canonelocativo per i beni compresi nel contratto”, “nella misura di Euro5.000 mensili oltre iva …”, “dal settembre 2016 al settembre2018”, “sia dell’indennità mensile per la detenzione dei trecapannoni di cui uno con officina, nella misura indicata nellaRic. 2025 n. 3470 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 3470/2025Nu5m ero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 13360/2026Data pubblicazione 08/05/2026perizia … e cioè di Euro 7.500,00 oltre IVA ciascuno, per i duecapannoni compresi tra lo spiazzale antistante la guardiola delcustode e gli Uffici e di Euro 20.000 mensili oltre Iva, per ilcapannone con officina”.1.5. Le opponenti, infine, hanno dedotto, “in ulterioresubordine”, che: - “in assenza di contratto di comodato gratuito,il provvedimento del Giudice delegato (che ha recepitoacriticamente la proposta del Curatore), di rigetto della domanda…, oltre a violare le norme indicate nel presente ricorso e adessere illogico ed ingiusto, determina in capo alla Curatela unarricchimento senza giusta causa (ex art. 2041 cc) ed aiproprietari un danno che va indennizzato in prededuzione, exart. 80 L.F. non solo per il recesso anticipato del contratto maanche per non avere potuto cedere a terzi, in locazione, gliimmobili de quibus neppure per l’irrisorio importo indicato dallaCuratela come valore locativo a mq.”; - di conseguenza, “iproprietari degli immobili hanno diritto, comunque, o all’importopari all’arricchimento conseguito dalla Curatela che hacontinuato a conservare presso gli immobili dei ricorrenti, i beniinventariati senza sborsare alcun importo per il deposito deglistessi, che, invece, avrebbe dovuto corrispondere in caso diimmediato rilascio degli immobili e/ o a titolo di risarcimento deldanno pari al valore locativo di mercato come quantificato … edindicato nella domanda di ammissione al passivo”.1.6. Le opponenti hanno, quindi, insistito perl’ammissione in prededuzione degli importi reclamati indomanda.2.1. Il tribunale, a fronte di tali deduzioni e richieste, haritenuto: - innanzitutto, che era “inammissibile la domanda exart. 2041 c.c., formulata per la prima volta in sede diopposizione …, avendo quest’ultima causa petendi e petitummediato radicalmente diversi rispetto alla domanda risarcitoriaRic. 2025 n. 3470 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 3470/2025Nu6m ero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 13360/2026Data pubblicazione 08/05/2026originaria”; - inoltre, “per le stesse superiori ragioni concernentiil mutamento della causa petendi e del petitum mediato rispettoall’originaria domanda risarcitoria, è inammissibile quella partedella domanda adesso fondata … sul detto contratto di locazionedel 2003”; - del resto, “in alcun modo gli opponenti hannochiarito le circostanze dell’asserito rinvenimento del medesimocontratto di locazione del 2003”, né hanno “formulato istanza dirimessione in termini, avendo omesso di chiarire i profili diammissibilità di tali circostanze come fatto nuovo sopravvenutospeso entro la prima difesa utile e comunque venuto aconoscenza per cause oggettivamente non imputabili(insufficiente il mero generico richiamo al rinvenimento delcontratto “in un immobile di loro proprietà a Linguaglossa”)”.2.2. Il tribunale, inoltre, quanto al merito, limitato allasola domanda di occupazione sine titulo, dopo aver rilevato che:- nel caso in cui la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancatoguadagno causato dall’occupazione abusiva, l’onere diallegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possonoidentificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzopiù conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche lemancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato; -una volta che si quantifichi equitativamente il godimentoperduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di unalocazione ai correnti valori di mercato rientra, invece, nelleperdite subite; ha ritenuto che: - “nella specie, dovendosiescludere un danno in re ipsa nella materia in questione, assumepregnanza il dato per cui, incontestata la qualità di sociomaggioritario della società fallita del dante causa degliopponenti, quale anche proprietario all’epoca del complessoimmobiliare per cui vi è domanda …, la stessa opponente MariaCristina [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della societàfallita, nell’integrazione della proposta di concordato preventiveRic. 2025 n. 3470 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 3470/2025Nu7m ero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 13360/2026Data pubblicazione 08/05/2026in continuità depositata in data 2/5/2016 … ha affermato che gli immobili di proprietà Simei (ad eccezione di quelli locati aterzi) sono utilizzati dalla società unicamente come sede degliufficio , laddove magazzino, deposito ed altra parte degliuffici, sono invece collocati in immobili di proprietà dei soci …,che sono stati concessi in comodato gratuito di fatto, al fine dinon gravare il conto economico della societa negli ultimi anni ;- “non vi è prova che la concessione in godimento dei cespitiabbia avuto intento oneroso per diversi anni (in un numero nonmeglio precisato) nei confronti della società poi fallita, tanto chegli opponenti nulla hanno rappresentato e comprovato quanto alpagamento di un qualche canone per gli anni anteriori alfallimento, non avendo neanche spiegato domanda diinsinuazione al passivo per un credito concorsuale per eventualeinadempimento …”; - “il rapporto tra i proprietari e la società poifallita non può che essere qualificato in termini di comodatoimmobiliare, così come dedotto dalla curatela”, “trattandosi dicontratto a forma libera dimostrabile per testimoni o perpresunzioni …”; - “a fronte di ciò, gli opponenti non hannodedotto e comprovato che intendessero concretamenteprocedere alla locazione dei cespiti occupati dopo ladichiarazione di fallimento, essendosi limitati a reclamare ilrisarcimento di un danno da rapportare al valore locativo delbene, dimostrato a mezzo di perizia giurata …”; - “non assumeun qualche valore dirimente l’affermazione contenuta per laprima volta nel ricorso in opposizione secondo cui il dirittosussiste per non avere potuto cedere a terzi, in locazione, gliimmobili de quibus …”; - ed infatti, “… gli opponenti non hannoofferto alcuna prova circa l’intenzione effettiva di mettere afrutto i beni immobili con perdita di occasioni di locazione deglistessi esattamente (e solo) per il periodo successivo alladichiarazione di fallimento”; - “avrebbero, invece, dovutoRic. 2025 n. 3470 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 3470/2025Nu8m ero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 13360/2026Data pubblicazione 08/05/2026allegare e comprovare, pur per presunzioni, le occasioni dilocazione perdute per il ristretto arco temporale intercorso tra ladichiarazione di fallimento del 14/7/2016 e il 25/7/2017, afronte di una non fruttificazione volontaria dei beni immobili persvariati anni in epoca precedente la dichiarazione di fallimento,non avendo nemmeno dedotto e comprovato, successivamenteallo sgombero totale dei beni immobili ad opera della curatelanel settembre del 2018, che questi siano stati locati e per qualecorrispettivo, pur essendo stata l’odierna opposizione propostanel luglio del 2019”; - infine, “… gli opponenti non hannoneanche dedotto e comprovato in che senso, ritornati nelladisponibilità degli immobili da quel momento in poi nei limiti ealle condizioni esposte nel citato verbale del 25/7/2017, la lorooccupazione parziale per la presenza ivi di beni acquisiti allamassa fallimentare (v. il citato verbale) avrebbe impedito lamessa a frutto degli stessi nella loro totalità e comunque perquale quota-parte, tenuto conto della conformazione dei dettibeni immobili in relazione alle porzioni effettivamente occupatedai beni mobili acquisiti alla massa e genericamente citati nel piùvolte richiamato verbale del 25/7/2017”.3.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],con ricorso notificato il 14/2/2025, hanno chiesto, per duemotivi, la cessazione del decreto.3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.3.3. Le ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo, le ricorrenti, lamentando laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 163 e 345,comma 3°, c.p.c., in relazione agli artt. 2041 c.. e 80 l.fall.,hanno censurato, a norma dell’art. 360 n. 3 c.p.c., il decretoimpugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato l’opposizioneallo stato passivo proposta dalle stesse sul rilievo che leRic. 2025 n. 3470 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 3470/2025Nu9m ero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 13360/2026Data pubblicazione 08/05/2026domande formulate per la prima volta in sede di opposizioneerano inammissibili in ragione di una causa petendi e di unpetitum mediato radicalmente diversi rispetto alla domandarisarcitoria originariamente formulata, omettendo, tuttavia, diconsiderare che: - nella domanda risarcitoria originaria, il benedella vita preteso dalla parte convenuta corrispondeva al “valorelocativo” di quanto occupato dal Fallimento, così comeindividuato nella perizia giurata in atti, per la somma mensile di€. 34.100, oltre Iva, dall’inizio dell’occupazione sine titulo(settembre 2016) sino all’effettivo rilascio (settembre 2018); -nel ricorso ex art. 98 l.fall., il petitum mediato è assolutamenteidentico, essendosi i ricorrenti limitati a chiedere l’accoglimentodella domanda n. 193 “per l’importo richiesto nella stessa”; -quanto alla causa petendi, è incontestabile che una parte delcompendio immobiliare utilizzato dalla curatela sia stato oggettodi un contratto di locazione regolarmente registrato risalente al2003, così come è incontestabile che, dal 25/7/2017, le partiabbiano riconosciuto, per il tramite del verbale sottoscritto e maicontestato, che l’intero compendio immobiliare era statodetenuto sine titulo e a titolo oneroso dalla curatela delfallimento; - nel periodo tra settembre 2016 e il 25/7/2017, ilcompendio immobiliare era, pertanto, ancora oggetto dilocazione, come risulta dal contratto del 2003; - nel periodo trail 25/7/2017 e il settembre 2018, invece, come emerge da “undocumento controfirmato dalle parti, versato in atti e maicontestato dalla curatela”, e cioè “il verbale del 25 luglio 2017”,“per l’occupazione sine titulo” era dovuto un importo“parametrato sulla base del valore locativo”; - l’indebitoarricchimento ex art. 2041 c.c. era stato, infine, chiesto in viasubordinata, trattandosi, comunque, di una domandaampiamente compatibile e non contraddittoria con la domandaoriginaria proposta in via principale.Ric. 2025 n. 3470 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 3470/20251Nu0m ero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 13360/2026Data pubblicazione 08/05/20264.2. Con il secondo motivo, le ricorrenti, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 1810 c.c., in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato il decreto impugnatonella parte in cui il tribunale ha rigettato l’opposizione allo statopassivo proposta dalle stesse sul rilievo che il rapporto tra iproprietari e la società poi fallita doveva essere qualificato comeun comodato immobiliare, omettendo, tuttavia, di considerareche: a) per i beni oggetto del contratto di locazione in atti, taleaffermazione è del tutto erronea; b) per quella diversa parte delcompendio immobiliare sulla quale non è stato ritrovato alcuncontratto, anche a voler dare seguito alla qualificazione delrapporto fornita dal tribunale: - il comodato gratuito senza untermine determinato può essere per sua natura rescisso adnutum dal comodante in qualsiasi momento; - tale rescissione èavvenuta nel mese di settembre 2016, quando, comepacificamente ammesso dalla controparte, gli eredi Ferrantihanno richiesto la restituzione del compendio immobiliare senzaottenerla; - a far data da detta richiesta, l’occupazione delcompendio immobiliare è, di conseguenza, proseguita sinetitulo; - il comodatario che non restituisca la cosa ricevuta incomodato gratuito dal momento in cui gli viene richiesta,diventa, infatti, un occupante sine titulo ed è tenuto adindennizzare il valore locativo della cosa stessa; - il tribunale,pertanto, avrebbe dovuto riconoscere il credito richiesto con ladomanda 193, vale a dire “il valore locativo dei beni in uso alfallimento in prededuzione”, che le opponenti hannodiligentemente indicato con perizia di parte e confermato dallaconsulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del giudizio; - ildanno da occupazione sine titulo, specie a fronte “diun’occupazione … dell’intero compendio immobiliare sin dalsettembre 2016 e fino alla riconsegna dello stesso avvenuta solonel settembre 2018”, può essere, del resto, provato anche conRic. 2025 n. 3470 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero1 r1eg istro generale 3470/2025Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 13360/2026Data pubblicazione 08/05/2026presunzioni ed è stato, comunque, riconosciuto da entrambe leparti con il verbale del 25/7/2017.4.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.4.4. Il tribunale, innanzitutto, ha dichiaratol’inammissibilità delle domande che le opponenti avevanoproposto per la prima volta in sede di opposizione allo statopassivo, e cioè la domanda di ammissione fondata sul contrattodi locazione asseritamente rinvenuto nelle more del giudizio e ladomanda di ammissione fondata sull’indebito arricchimento aisensi dell’art. 2041 c.c..4.5. Tale statuizione è giuridicamente corretta.4.6. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermatoche: - il procedimento d’opposizione allo stato passivo è ungiudizio di carattere impugnatorio e, dunque, non consente, indifetto di una previsione espressa nell’art. 99 l.fall. cheintegralmente lo disciplina, né l’introduzione di domande nuovené la c.d. emendatio libelli, le quali vanificherebbero, d’altronde,l’obiettivo di semplificazione e celerità perseguito dalla relativadisciplina nel rispetto dell’art. 24 Cost. (Cass. n. 32750 del2022); - si tratta, infatti, di un giudizio che ha naturaimpugnatoria ed è retto dal principio dell’immutabilità delladomanda, nel quale, pertanto, non possono essere introdottedomande nuove o modificazioni sostanziali delle domande giàavanzate in sede d’insinuazione al passivo (Cass. n. 26225 del2017); - non trova, di conseguenza, applicazione il principio,tipico del giudizio di primo grado, secondo cui, entro il primotermine di cui all’art. 183, comma 6°, c.p.c., è consentita lamutatio di uno o entrambi gli elementi oggettivi della domanda(petitum e causa petendi) ove la stessa, così modificata, risulticomunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio(Cass. n. 6279 del 2022; Cass. n. 372 del 2025, in motiv.).Ric. 2025 n. 3470 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero1 r2eg istro generale 3470/2025Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 13360/2026Data pubblicazione 08/05/20264.7. Il tribunale, in secondo luogo, ha rigettato ladomanda con la quale le opponenti avevano chiestol’ammissione per le indennità di occupazione sine titulo da partedel Fallimento per il periodo successivo alla sentenza dichiarativafino all’effettiva restituzione degli immobili.4.8. Il tribunale, sul punto, dopo aver affermato che “ilrapporto tra i proprietari e la società poi fallita non può cheessere qualificato in termini di comodato immobiliare, così comededotto dalla curatela”, “trattandosi di contratto a forma liberadimostrabile per testimoni o per presunzioni …”, ha, in sostanza,ritenuto che: - “gli opponenti” si erano “limitati a reclamare ilrisarcimento di un danno da rapportare al valore locativo delbene”, senza, tuttavia, dedurre la propria concreta intenzione di“procedere alla locazione dei cespiti occupati dopo ladichiarazione di fallimento”, né provare “l’intenzione effettiva dimettere a frutto i beni immobili con perdita di occasioni dilocazione degli stessi esattamente (e solo) per il periodosuccessivo alla dichiarazione di fallimento”; - gli opponenti“avrebbero, invece, dovuto allegare e comprovare, pur perpresunzioni, le occasioni di locazione perdute per il ristretto arcotemporale intercorso tra la dichiarazione di fallimento del14/7/2016 e il 25/7/2017 …”.4.9. Tali statuizioni (implicitamente ma inequivocamentefondate sull’affermata cessazione, rimasta incensurata da partedel Fallimento, del rapporto di comodato intercorrente tra iproprietari degli immobili e la società poi fallita a partire dalladichiarazione di fallimento o, come hanno sostenuto le ricorrenti,dal mese di settembre del 2016) sono giuridicamente corrette.4.10. Non v’è dubbio che, come affermato dalle SezioniUnite di questa Corte (con la sentenza n. 33645 del 2022), incaso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte diun terzo: - il fatto costitutivo del diritto del proprietario alRic. 2025 n. 3470 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero1 r3eg istro generale 3470/2025Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 13360/2026Data pubblicazione 08/05/2026risarcimento del danno da perdita subita è la concretapossibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento,diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietrocorrispettivo (conf., Cass. n. 6909 del 2025); - se il danno daperdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non puòessere provato nel suo preciso ammontare, lo stesso è liquidatodal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante ilparametro del canone locativo di mercato (conf., Cass. n. 6909del 2025).4.11. Resta nondimeno il fatto che, ai fini del risarcimentodel danno da occupazione senza titolo di un bene immobile daparte di un terzo, il proprietario (a differenza di quanto hannoincontestatamente omesso di fare le opponenti) è tenuto: - adallegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità digodimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specificopregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni divendere o locare il bene a un prezzo ovvero a un canonesuperiore a quello di mercato), nonché, a fronte della specificacontestazione del convenuto, a fornire la prova (anche mediantepresunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nellacomune esperienza) del pregiudizio subito; - l’onere dicontestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e nonbisognoso di prova, sussiste, peraltro, soltanto per i fatti noti,con la conseguenza che l’onere probatorio sorge comunque peri fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità chegeneralmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi dimancato esercizio del diritto di godimento, comporta chel’evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelleipotesi di mancato guadagno (Cass. SU n. 33645 del 2022;conf., Cass. n. 2610 del 2025, in motiv.).4.12. In tema di risarcimento del danno derivantedall’indisponibilità di un immobile, dunque, il danno emergenteRic. 2025 n. 3470 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero1 r4eg istro generale 3470/2025Numero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 13360/2026Data pubblicazione 08/05/2026presuppone l’allegazione (e, in caso di contestazione delconvenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilitàdi esercizio del diritto di godimento perduta: e (solo all’esito)tale danno può essere liquidato equitativamente facendo ricorsoal criterio del valore locativo di mercato (Cass. n. 14947 del2023; Cass. n. 10328 del 2025).4.13. Il danno da indisponibilità diretta dell’immobilepatito dal proprietario (configurabile quando si verifica, qualeconseguenza immediata e diretta della violazione del dirittodominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruiredirettamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla suadestinazione) può essere, in definitiva, risarcito solo acondizione che lo stesso sia stato provato, anchepresuntivamente, sulla base dell’allegazione, da parte deldanneggiato, di determinate caratteristiche materiali e dispecifiche qualità giuridiche del bene che consentano dipresumere, con ragionevole certezza e secondo l’id quodplerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe statodestinato ad un impiego fruttifero o che l’avente diritto neavrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un’utilità,specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche(Cass. n. 10477 del 2024).5. Il ricorso, per l’infondatezza di tutti i suoi motivi,dev’essere, pertanto, rigettato.6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.7. La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quelloRic. 2025 n. 3470 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 3470/20251Nu5m ero sezionale 1745/2026Numero di raccolta generale 13360/2026Data pubblicazione 08/05/2026dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. P.Q.MLa Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna lericorrenti a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio,che liquida in €. 8.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltreaccessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà attoche sussistono i presupposti per il versamento, da partedelle ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R.n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l.n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 15 aprile 2026.Il PresidenteCosmo CrollaRic. 2025 n. 3470 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026