CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21762/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] FIECCONI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 01 / 07/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 26607 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 26607del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a socio unico ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona dell ’ Amministratore unico, legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA]- trucciani rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : PTRMRA 62P 1 1 B519D ), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 52S27 B519M) e BrunoCapponi (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57M 11 H501A ) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del rispettivo Direttore o Ministro pro tem- pore AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difes i dall’ Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cam- pobasson. 109/2022, pubblicata in data 6 aprile 20 22 ; Ric. n. 26607/2022 –Sez. 3 – A d. 1 / 7/ 2024 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 2 di 3 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 1° luglio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha agitoin giudizio nei confronti dell’Agenzia del Demanio, dell’Agenzia delle En- trate, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché del locale agente della riscossione([OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui è suc- cessivamente subentrata l’Agenzia delle Entrate –Riscossione), per ottenerela restituzione di alcuni immobili, oggetto di espro- priazione forzata in suo danno, nelle forme della procedura di riscossione esattoriale, che si assume svolta secondo modalità illegittime, ovvero, in subordine,il risarcimento dei danni subiti; la domanda è stata rigettata dal Tribunale di Campobasso; la Corte d’appello di Campobassoha confermato la decisione di primo grado; ricorre la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di due motivi; resistono con controricorso l’Agenzia del Demanio, l’Agenzia delle Entrate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate –Riscossione; è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. ; le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ritenuto che: le questioniposte con il ricorso in esame hanno rilievo nomofi- lattico, sia con riguardo all’applicabilità della disciplina transito- ria relativa al decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, in caso di surroga dell’agente della riscossione nei procedimenti esecu- tivi già iniziati (attualmente prevista dall’art. 51 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e, anteriormente al 1999, dall’art. 50 del medesimo decreto, peraltro secondo identica disciplina),sia con riguardoalla proponibilità dell’opposizione agli atti esecutivi Ric. n. 26607/2022 –Sez. 3 – A d. 1 / 7/ 2024 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 3 di 3 di cui all’art 617 c.p.c. avverso gli atti del giudice dell’esecu- zione, anche sulla base del regime dell’esecuzione esattoriale anteriore al 1999; la Corte ritiene, pertanto, opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Per questi motivi La Corte: - dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza , rin- viando all’uopo a nuovo ruolo. Così deci