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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22576/2024

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 dicembre 2023 il G.i.p. del Tribunale di Milano - per quel che qui rileva - ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ex art. 444 cod. proc. pen. la pena su richiesta (determinata in due anni e quattro mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, per i primi due; in quattro anni di reclusione per il Mourid) per i delitti aggravati di rissa e lesioni personali a loro ascritti (rispettivamente, capi B., C. e D. della rubrica), concesse a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza.

2. I difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto, è stata denunciata la violazione della legge penale in relazione al capo C. della rubrica, poiché sarebbe stata applicata la pena senza un'effettiva verifica dei presupposti per provvedere ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., mancando del tutto la prova della presenza dei ricorrenti allorché hanno avuto luogo i fatti (rispetto ai quali ricorrerebbe la desistenza volontaria), senza un vaglio della sua qualificazione giuridica e della conseguente congruità della pena.

2.2. Nell'interesse del Mourid si è dedotto che il Giudice avrebbe potuto ritenere sussistenti i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione del comportamento processuale dell'imputato e, dunque, ritenere congrua una pena inferiore.

3. I ricorsi sono inammissibili.

3.1. Invero: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) ed è «inammissibile» - poiché non rientra nelle predette ipotesi - «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01); - «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. [...], l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione» (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01); difatti, «in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata [...] ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati»; e «la ricorribilità per cassazione in caso di patteggiamento facendo valere l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è esclusa nel caso in cui l'impugnazione richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione» (Sez. 5, n. 33145/2020, che richiama Sez. 3, n. 46373 del 26/1/2017, Kanow, Rv. 271789, Sez. 7, n. 39600 del 10/9/2015, Casarin, Rv. 264766, e Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865).

3.2. Ne deriva che i ricorsi sono stati proposti fuori dai casi consentiti, il che è a dirsi anche in relazione all'impugnazione nell'interesse di Redjion e [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui ha prospettato l'erronea qualificazione del fatto di lesioni personali di cui al capo C., per cui pure è stata applicata la pena, richiamando elementi di fatto il cui apprezzamento avrebbe dovuto condurre il G.i.p. a non applicare la pena per esso per difetto della prova della loro presenza allorché il reato è stato commesso.

L'inammissibilità deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727/2018, cit.).

4. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità delle impugnazioni impone di attribuire loro profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 dicembre 2023 il G.i.p. del Tribunale di Milano - per quel che qui rileva - ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ex art. 444 cod. proc. pen. la pena su richiesta (determinata in due anni e quattro mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, per i primi due; in quattro anni di reclusione per il Mourid) per i delitti aggravati di rissa e lesioni personali a loro ascritti (rispettivamente, capi B., C. e D. della rubrica), concesse a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza. 2. I difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto, è stata denunciata la violazione della legge penale in relazione al capo C. della rubrica, poiché sarebbe stata applicata la pena senza un'effettiva verifica dei presupposti per provvedere ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., mancando del tutto la prova della presenza dei ricorrenti allorché hanno avuto luogo i fatti (rispetto ai quali ricorrerebbe la desistenza volontaria), senza un vaglio della sua qualificazione giuridica e della conseguente congruità della pena. 2.2. Nell'interesse del Mourid si è dedotto che il Giudice avrebbe potuto ritenere sussistenti i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione del comportamento processuale dell'imputato e, dunque, ritenere congrua una pena inferiore. 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Invero: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) ed è «inammissibile» - poiché non rientra nelle predette ipotesi - «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01); - «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. [...], l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione» (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01); difatti, «in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata [...] ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati»; e «la ricorribilità per cassazione in caso di patteggiamento facendo valere l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è esclusa nel caso in cui l'impugnazione richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione» (Sez. 5, n. 33145/2020, che richiama Sez. 3, n. 46373 del 26/1/2017, Kanow, Rv. 271789, Sez. 7, n. 39600 del 10/9/2015, Casarin, Rv. 264766, e Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865). 3.2. Ne deriva che i ricorsi sono stati proposti fuori dai casi consentiti, il che è a dirsi anche in relazione all'impugnazione nell'interesse di Redjion e [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui ha prospettato l'erronea qualificazione del fatto di lesioni personali di cui al capo C., per cui pure è stata applicata la pena, richiamando elementi di fatto il cui apprezzamento avrebbe dovuto condurre il G.i.p. a non applicare la pena per esso per difetto della prova della loro presenza allorché il reato è stato commesso. L'inammissibilità deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727/2018, cit.). 4. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità delle impugnazioni impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore