CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 09177/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI con sentenza in data 08/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI,in data 01/04/2011 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di riciclaggio contestato sub 1) e riduceva la pena per effetto della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato sub 2). Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo la violazione di legge (artt. 125, comma 3 - 546, comma 1, lett. e cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 420 e 178 cod. proc. pen.) per l'omesso rinvio delle udienze del 15/01/2010 e del 15/10/2010 per l'assoluto impedimento a comparire dell'imputato per ragioni di salute; il vizio di motivazione circa il rigetto delle relative istanze di rinvio. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, relativi alla medesima questione processuale. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte è infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le tante Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012; Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, rv. 231708). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Cass. Sez. 6, sent. n. 20377 del 11/03/2009, dep. 14/05/2009, Rv. 243838). Con argomentazioni immuni da vizi logici e corrette sotto il profilo giuridico, con le quali il ricorrente non si confronta, la corte territoriale ha attestato la mancanza di documentazione attestante l'assoluta impossibilità del Cirillo a comparire alle udienze in oggetto, tale non potendosi ritenere la astenia documentata dalla difesa. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]