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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 gennaio 2026

Cassazione n. 01011/2026

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DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-intimato-avverso DECRETO del TRIBUNALE MILANO n. 11799/2024 depositato il17/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1.- Con ricorso ex art. 35 bis d.lgs. n. 25/2008 depositatotelematicamente il 26.03.2024, M.D. , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], haOscuramento disposto Numero registro generale 22557/2024Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 1011/2026Data pubblicazione 19/01/2026adìto il Tribunale di Milano proponendo opposizione avverso ilprovvedimento di diniego della domanda di protezione internazionaleemesso dalla locale [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificato indata 19.03.2024.Il Tribunale, con decreto n. cron. 8549 in data 17 ottobre 2024, harigettato integralmente la domanda, compresa quella relativa allaprotezione complementare fondata sull’applicazione della normativanazionale.Il cittadino straniero ha proposto ricorso chiedendone la cassazionecon un mezzo.Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.Il ricorso inizialmente fissato per l’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],con ordinanza interlocutoria n. 23291/2025 è stato rinviato a nuovo ruoloper la novità delle questioni.All’esito della definizione del rinvio pregiudiziale ex art.363 bis c.p.c. -deciso con sentenza n.29593/2025 - è stata disposta la trattazionecamerale del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]:2.- Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 7 e 35 Bis D. Lgs. nr. 25/08, art. 4 e 5 del D. Lgs.142/15, artt. 5, comma 6 e 19, commi 1.1 del D. Lgs. nr. 286/98 postriforma di cui al D.L. nr. 20/23, convertito in Legge nr. 50/23 in relazioneall’art. 8 della C.E,D.U., all’art. 7 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA]Uomo dell’Unione Europea ed agli artt. 2, 3 e 117 Cost. ex art. 360 nr.5 c.p.c..

Il ricorrente deduce che il Tribunale, in merito alla domandagradata di riconoscimento della c.d. protezione speciale, ha omesso diesaminare il fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti inerente la regolarità del soggiorno dell’odierno ricorrente,invero titolare del permesso rilasciato ai sensi del combinato disposto degliartt. 4 e 5 del D. Lgs. nr. 142/15 ed artt. 7 e 35 Bis del D Lgs. nr. 245/08,Oscuramento disposto Numero registro generale 22557/2024Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 1011/2026Data pubblicazione 19/01/2026a suo parere rilevante ai fini della positiva valutazione del percorso diintegrazione socio-culturale avviato nel Paese di accoglienza dell’odiernoricorrente.

Deduce che tale circostanza non è stata presa in esame esostiene che il Tribunale è pervenuto ad una non corretta ricognizione deldato normativo perché, a suo parere, la precarietà del soggiornocostituisce dato del tutto neutro rispetto alle disposizioni in rubrica.2.2.- Il motivo è fondato e va accolto.2.3.- Secondo il Tribunale di Milano, la fattispecie in esame ricadesotto la vigenza del d.l. n.20 del 10/03/2023 (conv. con mod. dalla leggen.50/2023) che ha modificato l’art.19 del d.lgs. n. 286 del 25/07/1998 inprimo luogo sopprimendo il terzo e il quarto periodo dell’art. 19, comma1.1., in tema di protezione speciale per esigenze di tutela della vita privatae familiare; in secondo luogo, modificando la disciplina dei permessi disoggiorno per cure mediche e per calamità, mediante riformulazionitestuali volte a restringere l’accesso a tali forme di permanenza sulterritorio italiano; infine, introducendo il principio della non convertibilitàdei citati permessi in permessi di soggiorno per motivi di lavoro,restringendo altresì la portata temporale di quello per calamità.

Da talemodifica ha dedotto che alla stregua del rinvio agli obblighi costituzionali einternazionali, e dunque al parametro della tutela della vita privata efamiliare secondo la previsione dell’art. 8 della Cedu, l’estensione deldiritto corrispondente venga ad essere ora determinata non più entro ilimiti disegnati dalla giurisprudenza di legittimità interna, ma secondoquelli, più stringenti, elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo,che distingue fra stranieri stabiliti, cioè regolarmente soggiornanti sulterritorio nazionale (settled migrants), e stranieri non stabiliti, cioèpresenti sul territorio nazionale irregolarmente (non-settled migrants).Il Tribunale ha così affermato che «nel valutare la consistenza dellavita privata e familiare in Italia del richiedente asilo cui sia stata rigettatala domanda di protezione internazionale ed operare il bilanciamento diOscuramento disposto Numero registro generale 22557/2024Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 1011/2026Data pubblicazione 19/01/2026quella con il potere statuale di consentire o meno l’ingresso e lapermanenza sul territorio, il giudice italiano deve rifarsi alla consolidatainterpretazione che, dell’art. 8 della CEDU in relazione al fenomenomigratorio, ha dato nel tempo la Corte di Strasburgo, e non più a quella –oggettivamente più lasca – operata sull’art. 19 co. 1.1 terzo periodo dalleSezioni italiane specializzate in materia (inter quas, quella di Milano) nelregime giuridico anteriore al D.L. n. 20/2023.» ed ha respinto il ricorso.Secondo queste premesse, solo in casi eccezionali il rifiuto di un titolodi soggiorno richiesto da uno straniero non stabilito o illegalmentesoggiornante determinerebbe una lesione della vita privata e familiarerilevante ai fini applicativi della Cedu.Tale assunto va disatteso.2.4.- Questa Corte, nella sentenza n.29593/2025 che si è pronunciatasul rinvio pregiudiziale, ha precisato che «… non può seguirsi la tesisecondo cui i titolari del diritto convenzionale di cui all’art. 8, nella letturaofferta dalla Corte Edu, sarebbero esclusivamente i settled migrants, conesclusione delle cittadine e dei cittadini stranieri, magari in Italia da untempo non breve e apprezzabilmente significativo, che siano in attesadell’esame della loro domanda di protezione internazionale.La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, infatti, guarda allairregolarità della presenza dello straniero sul territorio nazionale, non giàper fissare un limite soggettivo all’applicazione del diritto al rispetto dellavita privata e familiare, ma, in un’operazione diretta ad attribuireadeguato rilievo a tutti i fattori che caratterizzano il caso concreto, perdiversamente impostare la scala del bilanciamento e misurare laproporzionalità dell’interferenza dello Stato contraente.

Il criterio, quindi,incide sull’ampiezza del margine di apprezzamento.La Corte EDU ha elaborato una ricca giurisprudenza in relazione ailimiti che il diritto alla vita privata e familiare impone alla potestà degliStati di controllare l’accesso al proprio territorio e, in particolare, diOscuramento disposto Numero registro generale 22557/2024Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 1011/2026Data pubblicazione 19/01/2026definire le condizioni per accedervi, risiedervi ed esserne allontanati…»(par. 14).Quindi, alla luce di un’approfondita ricostruzione del quadro normativoe della giurisprudenza della Cedu, ha chiarito che «pur nel mutamento, inparte, del tessuto legislativo di riferimento, la sentenza delle Sezioni Uniten. 24413 del 2021, significativamente protesa alla elaborazione di principidi diritto ancorati alla Costituzione e al sistema Cedu, continua tuttora aorientare il giudice nell’interpretazione del complesso delle disposizioni chedisciplinano la materia a seguito del decreto-legge n. 20 del 2023,convertito, con modificazioni, nella legge n. 50 del 2023, aiutando acomprendere la nuova disciplina di legge, ratione temporis applicabile.L’abrogazione, per effetto del decreto-legge n. 20 del 2023, comeconvertito, dei due periodi dell’art. 19 del testo unico olim rivolti aspecificare i seri motivi inerenti alla vita privata e familiare, riveste,pertanto, una portata limitata, perché incide esclusivamente sullaindividuazione dei fattori e dei criteri che presiedono al necessariobilanciamento degli interessi in gioco.

Il sistema perde così, in proposito, itratti di tipicità normativa che era venuto ad assumere.

L'interprete dovrà,d'ora innanzi, ripercorrere i sentieri tracciati dalla giurisprudenza erinvenire, nei criteri - largamente sovrapponibili, e soggetti alla flessibilemediazione giudiziale - elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale, giàrichiamati e fatti propri dagli arresti di questa Corte di legittimità, le ormeda seguire per riempire di contenuto la formula elastica che egli deveapplicare.

Il giudice nazionale, al cospetto del caso al suo esame, è tenutoa far vivere i criteri dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, eribaditi dalla Corte di legittimità, rivolti a valorizzare i legami familiari, ladurata della pre-senza della persona sul territorio nazionale, le relazionisociali intessute, il grado di integrazione lavorativa realizzato.».Infine, ha affermato che «La rivisitazione, a opera del decreto-leggen. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell’istituto dellaOscuramento disposto Numero registro generale 22557/2024Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 1011/2026Data pubblicazione 19/01/2026protezione complementare non ha determinato il venir meno della tuteladella vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto piùche il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighicostituzionali e convenzionali.

Ne deriva che la protezione complementarepuò essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino stranierosul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suoallontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezzanazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto allavita familiare o alla vita privata.

Nessun rilievo ostativo assume il fatto cheil radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare ledomande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori.

Latutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalitàe di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla CorteEdu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413,tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata dellapresenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni socialiintessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame conla comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole».2.5.- Il decreto impugnato non è attestato su questa lineainterpretativa e la decisione va cassata.Sempre secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegiocondivide, in tema di protezione umanitaria, ai fini della valutazionecomplessiva dell'integrazione sociale e del radicamento sul territorioitaliano, deve essere valutato in concreto l'intero percorso compiuto dalcittadino straniero, anche considerando, a titolo esemplificativo, le attivitàsvolte all'interno del sistema di accoglienza, previsto dalla legge erealizzato dagli enti locali, e la continuità temporale delle stesse (Cass. n.16716/2023; Cass. n.7938/2022), nonché le attività svolte in tirocinioformativo (Cass. n. 7396/2022).

Anche la sola integrazione lavorativa puòcomportare il riconoscimento del diritto (Cass. n. 10130/2022).Oscuramento disposto Numero registro generale 22557/2024Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 1011/2026Data pubblicazione 19/01/2026Inoltre in tema di protezione complementare, ai sensi della disciplinaprevista dal d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n.173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dalricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile eradicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma comeogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento,dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e diapprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempodeterminato (Cass. n. 27475/2023; Cass. n. 21956/2024).Va altresì verificata la sussistenza in concreto di condizioni divulnerabilità dedotte.Nessuna valutazione risulta compiuta dal Tribunale e ciò imponel’accoglimento del motivo e la cassazione del decreto impugnato.In sede di rinvio il Tribunale dovrà rinnovare l’esame del ricorso allaluce dei principi prima richiamati.3.- In conclusione, il ricorso va accolto, il decreto impugnato vacassato e la causa va rinviata al Tribunale di Milano, in diversacomposizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio dilegittimità.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a normadel d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale diMilano in diversa composizione anche per le spese del giudizio dilegittimità;- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a normadel d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.Oscuramento disposto Numero registro generale 22557/2024Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 1011/2026Data pubblicazione 19/01/2026Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima SezioneCivile, il 9 gennaio 2026.Il PresidenteALBERTO GIUSTI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-intimato-avverso DECRETO del TRIBUNALE MILANO n. 11799/2024 depositato il17/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1.- Con ricorso ex art. 35 bis d.lgs. n. 25/2008 depositatotelematicamente il 26.03.2024, M.D. , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], haOscuramento disposto Numero registro generale 22557/2024Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 1011/2026Data pubblicazione 19/01/2026adìto il Tribunale di Milano proponendo opposizione avverso ilprovvedimento di diniego della domanda di protezione internazionaleemesso dalla locale [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificato indata 19.03.2024.Il Tribunale, con decreto n. cron. 8549 in data 17 ottobre 2024, harigettato integralmente la domanda, compresa quella relativa allaprotezione complementare fondata sull’applicazione della normativanazionale.Il cittadino straniero ha proposto ricorso chiedendone la cassazionecon un mezzo.Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.Il ricorso inizialmente fissato per l’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],con ordinanza interlocutoria n. 23291/2025 è stato rinviato a nuovo ruoloper la novità delle questioni.All’esito della definizione del rinvio pregiudiziale ex art.363 bis c.p.c. -deciso con sentenza n.29593/2025 - è stata disposta la trattazionecamerale del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]:2.- Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 7 e 35 Bis D. Lgs. nr. 25/08, art. 4 e 5 del D. Lgs.142/15, artt. 5, comma 6 e 19, commi 1.1 del D. Lgs. nr. 286/98 postriforma di cui al D.L. nr. 20/23, convertito in Legge nr. 50/23 in relazioneall’art. 8 della C.E,D.U., all’art. 7 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA]Uomo dell’Unione Europea ed agli artt. 2, 3 e 117 Cost. ex art. 360 nr.5 c.p.c.. Il ricorrente deduce che il Tribunale, in merito alla domandagradata di riconoscimento della c.d. protezione speciale, ha omesso diesaminare il fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti inerente la regolarità del soggiorno dell’odierno ricorrente,invero titolare del permesso rilasciato ai sensi del combinato disposto degliartt. 4 e 5 del D. Lgs. nr. 142/15 ed artt. 7 e 35 Bis del D Lgs. nr. 245/08,Oscuramento disposto Numero registro generale 22557/2024Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 1011/2026Data pubblicazione 19/01/2026a suo parere rilevante ai fini della positiva valutazione del percorso diintegrazione socio-culturale avviato nel Paese di accoglienza dell’odiernoricorrente. Deduce che tale circostanza non è stata presa in esame esostiene che il Tribunale è pervenuto ad una non corretta ricognizione deldato normativo perché, a suo parere, la precarietà del soggiornocostituisce dato del tutto neutro rispetto alle disposizioni in rubrica.2.2.- Il motivo è fondato e va accolto.2.3.- Secondo il Tribunale di Milano, la fattispecie in esame ricadesotto la vigenza del d.l. n.20 del 10/03/2023 (conv. con mod. dalla leggen.50/2023) che ha modificato l’art.19 del d.lgs. n. 286 del 25/07/1998 inprimo luogo sopprimendo il terzo e il quarto periodo dell’art. 19, comma1.1., in tema di protezione speciale per esigenze di tutela della vita privatae familiare; in secondo luogo, modificando la disciplina dei permessi disoggiorno per cure mediche e per calamità, mediante riformulazionitestuali volte a restringere l’accesso a tali forme di permanenza sulterritorio italiano; infine, introducendo il principio della non convertibilitàdei citati permessi in permessi di soggiorno per motivi di lavoro,restringendo altresì la portata temporale di quello per calamità. Da talemodifica ha dedotto che alla stregua del rinvio agli obblighi costituzionali einternazionali, e dunque al parametro della tutela della vita privata efamiliare secondo la previsione dell’art. 8 della Cedu, l’estensione deldiritto corrispondente venga ad essere ora determinata non più entro ilimiti disegnati dalla giurisprudenza di legittimità interna, ma secondoquelli, più stringenti, elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo,che distingue fra stranieri stabiliti, cioè regolarmente soggiornanti sulterritorio nazionale (settled migrants), e stranieri non stabiliti, cioèpresenti sul territorio nazionale irregolarmente (non-settled migrants).Il Tribunale ha così affermato che «nel valutare la consistenza dellavita privata e familiare in Italia del richiedente asilo cui sia stata rigettatala domanda di protezione internazionale ed operare il bilanciamento diOscuramento disposto Numero registro generale 22557/2024Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 1011/2026Data pubblicazione 19/01/2026quella con il potere statuale di consentire o meno l’ingresso e lapermanenza sul territorio, il giudice italiano deve rifarsi alla consolidatainterpretazione che, dell’art. 8 della CEDU in relazione al fenomenomigratorio, ha dato nel tempo la Corte di Strasburgo, e non più a quella –oggettivamente più lasca – operata sull’art. 19 co. 1.1 terzo periodo dalleSezioni italiane specializzate in materia (inter quas, quella di Milano) nelregime giuridico anteriore al D.L. n. 20/2023.» ed ha respinto il ricorso.Secondo queste premesse, solo in casi eccezionali il rifiuto di un titolodi soggiorno richiesto da uno straniero non stabilito o illegalmentesoggiornante determinerebbe una lesione della vita privata e familiarerilevante ai fini applicativi della Cedu.Tale assunto va disatteso.2.4.- Questa Corte, nella sentenza n.29593/2025 che si è pronunciatasul rinvio pregiudiziale, ha precisato che «… non può seguirsi la tesisecondo cui i titolari del diritto convenzionale di cui all’art. 8, nella letturaofferta dalla Corte Edu, sarebbero esclusivamente i settled migrants, conesclusione delle cittadine e dei cittadini stranieri, magari in Italia da untempo non breve e apprezzabilmente significativo, che siano in attesadell’esame della loro domanda di protezione internazionale.La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, infatti, guarda allairregolarità della presenza dello straniero sul territorio nazionale, non giàper fissare un limite soggettivo all’applicazione del diritto al rispetto dellavita privata e familiare, ma, in un’operazione diretta ad attribuireadeguato rilievo a tutti i fattori che caratterizzano il caso concreto, perdiversamente impostare la scala del bilanciamento e misurare laproporzionalità dell’interferenza dello Stato contraente. Il criterio, quindi,incide sull’ampiezza del margine di apprezzamento.La Corte EDU ha elaborato una ricca giurisprudenza in relazione ailimiti che il diritto alla vita privata e familiare impone alla potestà degliStati di controllare l’accesso al proprio territorio e, in particolare, diOscuramento disposto Numero registro generale 22557/2024Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 1011/2026Data pubblicazione 19/01/2026definire le condizioni per accedervi, risiedervi ed esserne allontanati…»(par. 14).Quindi, alla luce di un’approfondita ricostruzione del quadro normativoe della giurisprudenza della Cedu, ha chiarito che «pur nel mutamento, inparte, del tessuto legislativo di riferimento, la sentenza delle Sezioni Uniten. 24413 del 2021, significativamente protesa alla elaborazione di principidi diritto ancorati alla Costituzione e al sistema Cedu, continua tuttora aorientare il giudice nell’interpretazione del complesso delle disposizioni chedisciplinano la materia a seguito del decreto-legge n. 20 del 2023,convertito, con modificazioni, nella legge n. 50 del 2023, aiutando acomprendere la nuova disciplina di legge, ratione temporis applicabile.L’abrogazione, per effetto del decreto-legge n. 20 del 2023, comeconvertito, dei due periodi dell’art. 19 del testo unico olim rivolti aspecificare i seri motivi inerenti alla vita privata e familiare, riveste,pertanto, una portata limitata, perché incide esclusivamente sullaindividuazione dei fattori e dei criteri che presiedono al necessariobilanciamento degli interessi in gioco. Il sistema perde così, in proposito, itratti di tipicità normativa che era venuto ad assumere. L'interprete dovrà,d'ora innanzi, ripercorrere i sentieri tracciati dalla giurisprudenza erinvenire, nei criteri - largamente sovrapponibili, e soggetti alla flessibilemediazione giudiziale - elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale, giàrichiamati e fatti propri dagli arresti di questa Corte di legittimità, le ormeda seguire per riempire di contenuto la formula elastica che egli deveapplicare. Il giudice nazionale, al cospetto del caso al suo esame, è tenutoa far vivere i criteri dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, eribaditi dalla Corte di legittimità, rivolti a valorizzare i legami familiari, ladurata della pre-senza della persona sul territorio nazionale, le relazionisociali intessute, il grado di integrazione lavorativa realizzato.».Infine, ha affermato che «La rivisitazione, a opera del decreto-leggen. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell’istituto dellaOscuramento disposto Numero registro generale 22557/2024Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 1011/2026Data pubblicazione 19/01/2026protezione complementare non ha determinato il venir meno della tuteladella vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto piùche il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighicostituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementarepuò essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino stranierosul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suoallontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezzanazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto allavita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto cheil radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare ledomande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. Latutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalitàe di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla CorteEdu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413,tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata dellapresenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni socialiintessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame conla comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole».2.5.- Il decreto impugnato non è attestato su questa lineainterpretativa e la decisione va cassata.Sempre secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegiocondivide, in tema di protezione umanitaria, ai fini della valutazionecomplessiva dell'integrazione sociale e del radicamento sul territorioitaliano, deve essere valutato in concreto l'intero percorso compiuto dalcittadino straniero, anche considerando, a titolo esemplificativo, le attivitàsvolte all'interno del sistema di accoglienza, previsto dalla legge erealizzato dagli enti locali, e la continuità temporale delle stesse (Cass. n.16716/2023; Cass. n.7938/2022), nonché le attività svolte in tirocinioformativo (Cass. n. 7396/2022). Anche la sola integrazione lavorativa puòcomportare il riconoscimento del diritto (Cass. n. 10130/2022).Oscuramento disposto Numero registro generale 22557/2024Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 1011/2026Data pubblicazione 19/01/2026Inoltre in tema di protezione complementare, ai sensi della disciplinaprevista dal d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n.173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dalricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile eradicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma comeogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento,dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e diapprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempodeterminato (Cass. n. 27475/2023; Cass. n. 21956/2024).Va altresì verificata la sussistenza in concreto di condizioni divulnerabilità dedotte.Nessuna valutazione risulta compiuta dal Tribunale e ciò imponel’accoglimento del motivo e la cassazione del decreto impugnato.In sede di rinvio il Tribunale dovrà rinnovare l’esame del ricorso allaluce dei principi prima richiamati.3.- In conclusione, il ricorso va accolto, il decreto impugnato vacassato e la causa va rinviata al Tribunale di Milano, in diversacomposizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio dilegittimità.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a normadel d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale diMilano in diversa composizione anche per le spese del giudizio dilegittimità;- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a normadel d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.Oscuramento disposto Numero registro generale 22557/2024Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 1011/2026Data pubblicazione 19/01/2026Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima SezioneCivile, il 9 gennaio 2026.Il PresidenteALBERTO GIUSTI
Decreto Cassazione n. 01011/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris