CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 39676/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 10/09/2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Fermo, del 27/11/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che denunzia il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non è consentito dalla legge in quanto afferente al trattamento punitivo, nonostante questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in proposito, pag. 1) e, comunque, è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282508); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 siglier nsore Il