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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 dicembre 2023

Cassazione n. 48507/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 emessa dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli disponeva la consegna del ricorrente all'autorità giudiziaria austriaca, in esecuzione del mandato di arresto emesso in riferimento al reato di rapina.

2. Avverso il decreto di rigetto, il ricorrente ha formulato due motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 16

I. n. 69 del 2005, X sul presupposto che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato la totale assenza di indizi a carico di [OSCURATO:PERSONA], non risultando come si era pervenuti all'individuazione del ricorrente quale autore del reato.

2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 18 lett. h), D. Igs. 22 aprile 2005, n.69, sostenendo che la Corte di appello non aveva acquisito le necessarie informazioni in ordine alle condizioni carcerarie esistente nello Stato richiedente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Il ricorrente censura la valutazione della gravità indiziaria, sottolineando discrepanze tra la descrizione del rapinatore e le proprie fattezze.

Il motivo non tiene conto del quadro normativo risultante per effetto dell'eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell'art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza tra i presupposti per disporre la consegna, con la conseguen2:a che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez.6, n.39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv.282118).

In linea con tale indicazione, l'attuale art. 6, comma 1, lettera e)

I. n. 69 del 2005, prevede che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, h luogo e il grado di partecipazione del ricercato, mentre è stato espunto il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (di cui al previgente comma 4, lettera a), dello stesso art. 6).

La disciplina del mandato di arresto europeo si basa sul reciproco affidamento esistente tra ordinamenti giudiziari omogenei, con la conseguenza che la valutazione della gravità indiziaria è integralmente rimessa all'autorità richiedente la consegna, non occorrendo alcun ulteriore controllo, per quanto incidentale, da parte dell'autorità richiesta.

3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, posto che il ricorrente si limita genericamente a dedurre l'omessa acquisizione di informazioni in ordine alle condizioni carcerarie esistenti in Austria.

Invero, nel giudizio dinanzi alla Corte di appello non risulta dedotta la questione e, quindi„ la Corte di appello non era tenuta a procedere d'ufficio alla richiesta di informazioni.Peraltro, deve sottolinearsi che la disciplina del mandato di arresto europeo, proprio perchè presuppone l'omogeneità dei sistemi giuridici e garanzie, consente di ritenere che - in assenza di specifiche evidenze - la consegna non presuppone necessariamente l'accertamento in ordine alle condizioni detentive.

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 comma 5, legge n.69/2005.

Così deciso il 4 dicembre 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 emessa dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli disponeva la consegna del ricorrente all'autorità giudiziaria austriaca, in esecuzione del mandato di arresto emesso in riferimento al reato di rapina. 2. Avverso il decreto di rigetto, il ricorrente ha formulato due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 16 I. n. 69 del 2005, X sul presupposto che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato la totale assenza di indizi a carico di [OSCURATO:PERSONA], non risultando come si era pervenuti all'individuazione del ricorrente quale autore del reato. 2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 18 lett. h), D. Igs. 22 aprile 2005, n.69, sostenendo che la Corte di appello non aveva acquisito le necessarie informazioni in ordine alle condizioni carcerarie esistente nello Stato richiedente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il ricorrente censura la valutazione della gravità indiziaria, sottolineando discrepanze tra la descrizione del rapinatore e le proprie fattezze. Il motivo non tiene conto del quadro normativo risultante per effetto dell'eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell'art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza tra i presupposti per disporre la consegna, con la conseguen2:a che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez.6, n.39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv.282118). In linea con tale indicazione, l'attuale art. 6, comma 1, lettera e) I. n. 69 del 2005, prevede che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, h luogo e il grado di partecipazione del ricercato, mentre è stato espunto il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (di cui al previgente comma 4, lettera a), dello stesso art. 6). La disciplina del mandato di arresto europeo si basa sul reciproco affidamento esistente tra ordinamenti giudiziari omogenei, con la conseguenza che la valutazione della gravità indiziaria è integralmente rimessa all'autorità richiedente la consegna, non occorrendo alcun ulteriore controllo, per quanto incidentale, da parte dell'autorità richiesta. 3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, posto che il ricorrente si limita genericamente a dedurre l'omessa acquisizione di informazioni in ordine alle condizioni carcerarie esistenti in Austria. Invero, nel giudizio dinanzi alla Corte di appello non risulta dedotta la questione e, quindi„ la Corte di appello non era tenuta a procedere d'ufficio alla richiesta di informazioni.Peraltro, deve sottolinearsi che la disciplina del mandato di arresto europeo, proprio perchè presuppone l'omogeneità dei sistemi giuridici e garanzie, consente di ritenere che - in assenza di specifiche evidenze - la consegna non presuppone necessariamente l'accertamento in ordine alle condizioni detentive. 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 comma 5, legge n.69/2005. Così deciso il 4 dicembre 2023 Il
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