CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33873/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 gennaio 1988 avverso la sentenza del 08/07/2025 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso in esame si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e risulta proposto per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017. Quest'ultima è in parte qua applicabile al caso di specie, essendo la richiesta di accesso al rito speciale posteriore al 3 agosto 2017 (v. art. 1, comma 51, di essa). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M