CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 20227/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA, Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto correggersi l'errore materiale contenuto nella sentenza pronunciata il 13/12/2022 con la quale è stata annullata con rinvio la sentenza impugnata nei confronti del ricorrente in ordine al capo A) ( art. 416 bis c.p. per il quale l'imputato era stato assolto in grado di appello) e senza rinvio in relazione alla recidiva di cui al capo D) che è stata esclusa e dichiarato inammissibile nel resto il ricorso del Procida; considerato che la doglianza difensiva articolata sul presupposto che si verterebbe in ipotesi di errore materiale da emendare giacchè, esclusa la recidiva, occorreva disporre l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello competente per la rideterminazione della pena, con la conseguenza che, in mancanza, essendo la pena inflitta rimasta fissata in anni tre di reclusione, il Procida potrebbe essere arrestato in esecuzione di una pena illegale, è infondata; ritenuto che il pericolo adombrato dalla difesa circa l'eseguibilità della pena di tre anni di reclusione, non sussiste in quanto la sentenza di condanna passata in giudicato per il solo reato di cui al capo D) ( con pena che sarà possibile rideterminare solo a seguito de giudizio di rinvio per il più grave reato di cui al capo A), del quale il reato di cui al capo D) potrebbe divenire reato satellite, nel possibile riconoscimento della continuazione ), non è, allo stato eseguibile, dovendosi in proposito ricordare che in caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna in relazione ad uno o più capi per i quali sia stata ravvisata la continuazione con quello, o con quelli, che, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., hanno acquistato autorità di cosa giudicata, la pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione solo a condizione che in esso sia stato irrevocabilmente autorità di cosa giudicata, la pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione solo a condizione che in esso sia stato irrevocabilmente individuato il reato più grave, anche in relazione alle circostanze, e la pena stessa presenti i caratteri della completezza, essendo insuscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, e della certezza, in quanto individuabile sulla base delle sentenze rese nel giudizio di cognizione e non attraverso ragionamenti ipotetici ( Sez. Unite, n. 3423 del 29/10/2020 Cc. (dep. 27/01/2021 ) Rv. 280261 ; Sez. U, n. 373 del 23/11/1990 Ud. (dep, 16/01/1991 ) Rv. 186165); ritenuto pertanto che non sussistono ragioni per procedere alla correzione non ravvisandosi l'errore materiale prospettato nell'istanza, poiché l'attributo dell'esecutività non può essere riconosciuto alla pena relativa a un capo, pur irrevocabile quanto all'affermazione di responsabilità, qualificato dalla sentenza come in continuazione con i reati di cui ad altri capi, qualora sia ancora sub iudice, come nel caso di specie, l'individuazione della violazione più grave, posto che la modificabilità della struttura del reato continuato priva la determinazione della pena dei connotati della "completezza" e della "certezza". Come osservato dalle S. Unite Gialluisi ( Rv. 280261), i connotati della "completezza" e della "certezza" necessari a rendere la pena passibile di esecuzione escludono l'eseguibilità della pena relativa a un capo pur in toto non annullato quando, a seguito dell'annullamento parziale, sia ancora sub iudice l'individuazione della violazione più grave del reato continuato. p.q.m. Rigetta l'istanza di correzione di errore materiale presentata da [OSCURATO:PERSONA]. Nulla sulle spese. Così deciso, il 22 marzo 2023 Il Consigliere este