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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 26516/2025

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1203/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata – per la cassazione della sentenza n. 6327/7/2022 depositata in data 11/07/2022 dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nullità – Motivazione apparente

1. Con sentenza n. 658/2018 del 18/ 0 6/2018 la Commissione tributaria provinciale (CTP)di Enna accolse parzialmente l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento n.

TYU03A500532 relativo ad Ires, Iva e Irap dell’anno 2011 con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione l’importo di € 1.915.506,00di cui € 1.895.506,00 dalla ricostruzione indiretta di cui al rilievo n. 5/2011 del pvc, € 20.000,00 scaturenti dal disconoscimento della nota di credito dicui al rilievo n. 2/2011, nonché ai fini Iva l’importodi € 407.889,00, di cui € 5.833,00 quale imposta indebitamente contabilizzata a credito a seguito della registrazione della nota di credito n. 03/11/V comeda rilievo 6/2011.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale (CTR) della Sicilia, in contumacia della società contribuente, rigettòl’appello erariale.

3. Contro tale decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate, con un motivo.

La contribuente, ai cui difensori di primo grado nonché personalmente il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 10/01/2023, non svolge attività difensiva.

Il ricorso è stato fissato ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c. per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo e unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546del 1992 (sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), censurando la sentenza per motivazione apparente. 2.Il motivo è fondato. 2.1.La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4, c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si configura quando la motivazione  manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata(Cass., Sez.

U., n. 8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass.n. 6626/2022).

In particolare si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

2.2. Ciò premesso, nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate rettificava gli imponibili dichiarati per il 2011 dalla società, esercente attività di costruzioni edili.

In particolare, l’ufficio, rilevato che la società non aveva prodotto i prospetti di dettaglio delle giacenze e che i risultati economici dichiarati apparivano (anche per altre annualità) in contrasto con principi di redditività e logica di impresa, rettificava gli imponibili dichiarati,applicando ai ricavi una percentuale di redditività sul costo del venduto pari all’1,35% (mediana tra quella dell’1,74% risultante dallo studio di settore e quella dello0,70% applicata dalla parte). [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Enna, adita dalla società contribuente,con sentenza n. 658/1/18 , accoglieva in parte il ricorso ritenendo che dovesse essere applicata una percentuale di redditività dell’1,05%.

L’Ufficio proponeva appello, contestando, anche sotto il profilo della extrapetizione, la ritenuta irrilevanza della mancanza dei prospetti di dettaglio delle giacenze, e l’apodittica applicazione della percentuale dell’1,05% La CTR della Sicilia rigettaval’appellocon la seguente motivazione: «Analogamente infondato si palesa il motivo che poggia sulla incongruenza dei dati reddituali ricavata dall’anomala contabilizzazione delle giacenze stante il rilevato e non oppugnato comportamento economico dell’impresa verificata la quale evidenza un’attività funzionale alla sola vendita degli immobili la cui realizzazione è data in appalto a terzi, con il risultato di rendere irrilevante sul piano economico-reddituale il dato carente».

2.3. Tale motivazione si palesa come meramente apparente, nei termini sopra descritti, in quanto la ratio decidendi e gli elementi di fatto posti a fondamento della descritta attività imprenditoriale e della economicità del comportamento dell ’ impresa non appa iono oggettivamente individuabili.

3. Il ricorso va quindi accolto, con conseguenza cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1203/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata – per la cassazione della sentenza n. 6327/7/2022 depositata in data 11/07/2022 dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nullità – Motivazione apparente 1. Con sentenza n. 658/2018 del 18/ 0 6/2018 la Commissione tributaria provinciale (CTP)di Enna accolse parzialmente l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento n. TYU03A500532 relativo ad Ires, Iva e Irap dell’anno 2011 con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione l’importo di € 1.915.506,00di cui € 1.895.506,00 dalla ricostruzione indiretta di cui al rilievo n. 5/2011 del pvc, € 20.000,00 scaturenti dal disconoscimento della nota di credito dicui al rilievo n. 2/2011, nonché ai fini Iva l’importodi € 407.889,00, di cui € 5.833,00 quale imposta indebitamente contabilizzata a credito a seguito della registrazione della nota di credito n. 03/11/V comeda rilievo 6/2011. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale (CTR) della Sicilia, in contumacia della società contribuente, rigettòl’appello erariale. 3. Contro tale decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate, con un motivo. La contribuente, ai cui difensori di primo grado nonché personalmente il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 10/01/2023, non svolge attività difensiva. Il ricorso è stato fissato ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c. per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo e unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546del 1992 (sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), censurando la sentenza per motivazione apparente. 2.Il motivo è fondato. 2.1.La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4, c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si configura quando la motivazione  manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata(Cass., Sez. U., n. 8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass.n. 6626/2022). In particolare si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. 2.2. Ciò premesso, nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate rettificava gli imponibili dichiarati per il 2011 dalla società, esercente attività di costruzioni edili. In particolare, l’ufficio, rilevato che la società non aveva prodotto i prospetti di dettaglio delle giacenze e che i risultati economici dichiarati apparivano (anche per altre annualità) in contrasto con principi di redditività e logica di impresa, rettificava gli imponibili dichiarati,applicando ai ricavi una percentuale di redditività sul costo del venduto pari all’1,35% (mediana tra quella dell’1,74% risultante dallo studio di settore e quella dello0,70% applicata dalla parte). [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Enna, adita dalla società contribuente,con sentenza n. 658/1/18 , accoglieva in parte il ricorso ritenendo che dovesse essere applicata una percentuale di redditività dell’1,05%. L’Ufficio proponeva appello, contestando, anche sotto il profilo della extrapetizione, la ritenuta irrilevanza della mancanza dei prospetti di dettaglio delle giacenze, e l’apodittica applicazione della percentuale dell’1,05% La CTR della Sicilia rigettaval’appellocon la seguente motivazione: «Analogamente infondato si palesa il motivo che poggia sulla incongruenza dei dati reddituali ricavata dall’anomala contabilizzazione delle giacenze stante il rilevato e non oppugnato comportamento economico dell’impresa verificata la quale evidenza un’attività funzionale alla sola vendita degli immobili la cui realizzazione è data in appalto a terzi, con il risultato di rendere irrilevante sul piano economico-reddituale il dato carente». 2.3. Tale motivazione si palesa come meramente apparente, nei termini sopra descritti, in quanto la ratio decidendi e gli elementi di fatto posti a fondamento della descritta attività imprenditoriale e della economicità del comportamento dell ’ impresa non appa iono oggettivamente individuabili. 3. Il ricorso va quindi accolto, con conseguenza cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda
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