CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 29439/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo del ricorso, con il quale si contesta la mancataapplicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede dilegittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4-6 dellasentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, ancheconsiderato il principio affermato da questa Corte (e di cui i Giudici di meritohanno fatto corretta applicazione), secondo il quale, non essendo le attenuantigeneriche un diritto dell'imputato (neppure quando incensurato), il loro mancatoriconoscimento può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza dielementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Guarnieri, Rv. 283489 – 01);Rilevato altresì che il motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/oalternativa rilettura delle risultanze probatorie, estranea al giudizio di legittimità,senza peraltro individuare specifici travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudici di merito;Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente