CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 25565/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
20 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21420/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’ A vv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, domiciliatoper legge presso la [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazza Cavour; -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ avv. M osè Ferretti , giusta procura a margine del controricorso, domiciliat o per legge presso la [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazza Cavour; -controricorrente - C.C. 5.07.2023 n. R.G. 21420/2020 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi avverso la sentenza della Corte d’appello di L'AQUILA n. 1841/2019 depositata il 13/11/2019; udita la relazionesvolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2023 dal la ConsiglieraIrene AMBROSI; Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] a veva proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Vasto avverso l’atto di precetto notificatogli il 12 giugno 2009 da [OSCURATO:PERSONA], con cuiquesti gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 2.913,69, oltre interessi e spese successive, sulla base della ordinanza del Tribunale di Vasto, emessa all’esito del giudizio possessorio intercorso tra le stesse parti, che aveva condannatoDi Giacomo al pagamento delle spese di lite nella misura complessiva di Euro 1.751,60 in favore del [OSCURATO:PERSONA], oltre spese generali e accessori; l’opponente aveva dedotto l’insussistenza del credito azionato atteso che l’opposto era debitore nei suoi confronti di somme per oltre Euro 11.318,51 per aver realizzato opere edili e copertura del tetto del comune fabbricato in Vasto, che , essendone privo,provocava infiltrazioni nel proprio appartamento; aveva invocato l’applicazione dell’art. 1101 c.c.in materia di comunione e chiesto la compensazione ex art. 1243 c.c. del credito vantato dall’opposto con il precettoed, in via riconven zionale , chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in proprio favore della somma di Euro 8.404,82, data dalla differenza tra il proprio maggior credito vantato e le somme portate dal precetto; si era costituito l’opposto contestando quanto ex adversodedotto e chiede ndo il rigetto dell ’ opposizione ; ilTribunale di Vasto, con sentenza n. 123 del 201 4 , aveva accolto l’opposizione e la domanda proposta in riconvenzione e condanna to l’opposto al pagamento in favore dell’opponente della somma di Euro 8.404,82, oltrealle spese di lite; C.C. 5.07.2023 n. R.G. 21420/2020 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 2.avverso la sentenza del Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello; si costituiva [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto del gravame; la Corte d’appello di L’Aquila, in accoglimento del gravame , con sentenza n.1841 del 20 19 , rigettava sia l’opposizione sia la domanda riconvenzionale proposta dall’opponente , con condanna alle spese di quest’ultimo; 3. ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] illustrato da seimotivi; ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c. ; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; parte resistenteha depositato memoria; Considerato che 1.con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 1134 c.c. in luogo dell’art. 1110 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ; nello specifico , contesta le affermazioni del giudice di appello come erronee ove ha ritenuto che «anche nel caso di condiminio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, non trovando applicazione le norme in materia di comunione (art. 1110 cc.), la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile soltanto nel caso in cui abbia i requisiti di urgenza ai sensi dell’art. 1134 c.c., nulla essendo dovuto in caso di mera trascuranza degli altri comproprietari»; osserva che,nel caso di specie, era certamente sussistente il r e quisito dell’urgenza e , che, viceversa,la decisione della Corte d’appello avrebbe determinato una situazione di ingiustizia sostanziale, tale da legittimare un arrichimento senza causa; C.C. 5.07.2023 n. R.G. 21420/2020 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 2. c on il secondo motivo denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 1134 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.in ordine alla ritenuta insussistenza delrequisito dell’urgenza dei lavori di parziale copertura del tetto dell’edificio di proprietà comune tra le parti; in particolare, contesta la parte della motivazione della sentenza impugnata ove la Corte d’appello ha ritenuto che «il lungo lasso temporale intercorso tra la presentazione della relazione tecnica per ottenere il permesso per costruire (24.05.2007) e l’inizio dei lavori ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) denota l’assenza di urgenza nell’intervento edilizio espletato, privo del requisito dell’improcrastinabilità»; sostiene , richiamando precedenti di legittimità in materia, che la nozione di urgenza non corrisponda alla mera necessità di eseguire i lavori ma ricorra quando,secondo un comune metro di valutazione, gli interventi siano indifferibili allo scopo di evitare danni potenziali alla cosa comune o connessi alla esigenza di evitare che la cosa comune arrechi pregiudizio a terzi o alla stabilità dell’edificio un danno ragionevolmente imminente; osserva inoltre che le infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal tetto senza copertura avevano da tempo causato danni al solaio del proprio appartamento sito al secondo piano dell’edificio e che fosse naturale che i lavori, per una loro migliore esecuzione e riuscita, fossero slittati al mese di luglio del 2008 in quanto il permesso per effettuarli fu rilasciato dal Comune nel novembre del 2007, come ermerso documentalmente; 3. con il terzo motivo denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 1134 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. in ordine alla ritenuta carenza del dovere di informazione dell’altro condomino e alla ritenutanecessità di una preventiva autorizzazione in forma scritta all’esecuzione dei lavori da parte dell’assemblea dei condomini, sebbene dall’istruttoria compiuta fosse emerso che il C.C. 5.07.2023 n. R.G. 21420/2020 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi condominio non era formalmente costituito e che il condomino [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della precarietà della copertura del tetto dell’edificio e della necessità dei lavori di rifacimento deltetto; 4.con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c. e cioè che il fabbricato comune fosse privo di copertura a tetto e che tale carenza aveva causato copiose infiltrazioni provenienti dal sovrastante terrazzo, con conseguentidanni al solaio del proprio appartamento; 5.con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un ulteriore fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c. e cioè che , come emerso dagli atti processuali, [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della necessità e urgenza di realizzare la copertura a tetto dell’edificio; 6.con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un ulteriore fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c. e cioè che , come emerso dagli atti processuali, i lavori slittarono al mese di luglio d el 2008 in quanto il permesso per effettuarli fu rilasciato dal Comune nel novembre del 2007 e soltanto durante i mesi estivi i lavori potevano essere svolti al fine di unamigliore esecuzione e riuscita. 7. occorre preliminarmente rilevare che il ricorso non risulta notificato a [OSCURATO:PERSONA], alla qual e non risulta notificato nè il gravame d'appello né l’atto introduttivo del giudizio di prime cure , sebbene fosse da considerare litisconsorte necessari a (v. Cass.14/06/2018, n. 15404) in qualità di condomin a , proprietari a di una unità immobiliare del fabbricato de quo , come risulta dalla stessa sentenza impugnata (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, punto 12 in motivazione); C.C. 5.07.2023 n. R.G. 21420/2020 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi l'inammissibilità del ricorso, di cui si dirà appresso, rende tuttavia ultroneo ed inutilmente dispendioso e defatigante l'altrimenti necessario ordine di integrazione del contraddittorio; secondo consolidato orientamento di questa Corte,il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalitàsuperflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti; ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie inammissibile, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (v. Cass. Sez. U. 22/03/2010, n. 6826; Cass. Sez. 2, 21/05/2018, n. 12515; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 8980 del 15/05/2020); 8. i sei motivi – da esaminarsi congiuntamente stante la evidente reciproca connessione – sono tutti inammissibili perché sollecita no , mediante una prospettazione fattuale, un apprezzamento che si traduce nella richiesta di una nuova valutazione dell’atto di gravame, del tutto inammissibile in sede di legittimità, anche tenuto conto C.C. 5.07.2023 n. R.G. 21420/2020 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dell’ampiezza delle contestazioni comunque svolte dall’odierno ricorrente in quel grado di lite; il ricorrente insiste nel censurare la valutazione compiuta dalla Corte d’appello sulla interpretazione dei seguenti fatti: - la non ripetibilità delle somme sostenute dal singolo condomino (anche se necessarie alla conservazione ed al godimento comune dell’immobile), - l’ urgenza ex art. 1134 c.c., - la necessità dell’ informazione e autorizzazione da parte degli altri condomini, de ducendo che la sentenza impugnata ne avrebbe omesso l’esame, senza però confrontarsi con la stessa motivazione della decisione di appello che , viceversa, li ha analiticamente esaminat i e ritenut i, motivatamente , come non accertati; ebbene, la Corte d’appel lo ha dato conto degli orientamenti di legittimità in proposito, spiegando che la nozione di urgenza degli interventi va distinta da quella di mera necessità di esecuzione dei medesimi e che essa implica l’indifferibilità degli interventi per evitare un possibile nocumento alla cosa comune oppure che la cosa comune arrechi terzi o alla stabilità dell’edificio un danno ragionevolmente imminente oppure per restituire alla cosa comune la sua piena ed effettiva funzionalità e che, infine, occorre che gli interventi vengano eseguiti senza ritardo, cioè senza che il singolo debba preavvertire gli altri condomini (pag. 4 della sentenza impugnata, in motivazione); ha dato altresì conto che, a fronte di un permesso a costruire rilasciato dal Comune a novembre2007, i lavori inizia ro no il 14 luglio 2008 e che soltanto con lettera dell’11 luglio 2008 [OSCURATO:PERSONA] ne dava notizia ai condomini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pag. 5 della sentenza impugnata, in motivazione); sulla base di tali risultanze, la Corte ha debitamente ritenuto la mancanza del requisito dell’urgenza e l’assenza di autorizzazione da C.C. 5.07.2023 n. R.G. 21420/2020 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi parte degli altri condomini (pag. 5 della sentenza impugnata, in motivazione); in definitiva,parte ricorrente censura la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle prove compiute dalla Corte di appello e omette di considerare che esso apprezzamento è attività riservata al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499); quanto alla domanda di rimborso per arricchimento senza causa, correttamente parte controricorrente eccepisce l’inammissibilità della medesima perché formulata soltanto con il ricorso per cassazione (pag. 12 controricorso); 9.in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità seguono il principio disoccombenza, vengono poste a carco del ricorrentee liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315); per questi motivi la Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna parte ricorren te al pagamento delle spese processuali in favore dellaparte resistente che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00 , di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del C.C. 5.07.2023 n. R.G. 21420/2020 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I