CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 giugno 2024
Cassazione n. 47005/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento di esecuzione a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza emessa in data 21 giugno 2024 il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – quale giudice della esecuzione – ha accolto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, evidenziando il difetto di competenza funzionale del giudice della esecuzione che ha emesso il provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione del P.M. impugnante. 2. Per costante orientamento interpretativo, espresso da queta Corte di legittimità, legittimato ad impugnare i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione è solo il pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo (v. da ultimo Sez. I n. 15853 del 25.2.2020, rv 278981). Nel caso qui in esame, dunque, il PM che ha impugnato la decisione è diverso da quello che ha preso parte al procedimento e ciò integra il difetto di legittimazione. Alla declaratoria di inammissibilità non segue altra statuizione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 25/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]