CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21979/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le dello Stato-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata edifesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] VENETO n. 610/2024, depositata il 25/7/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 610/2024, depositata il 25/7/2024, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado del Veneto ha rigettato l’appello dell’Agenziadelle Entrate avverso la decisione della CTP di Verona di accogliere ilricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamentoNumero registro generale 22937/2024Numero sezionale 5118/2026Numero di raccolta generale 21979/2026Data pubblicazione 26/06/2026catastale n. VR0042408/2020, con cui l’Ufficio, a seguito di dichiarazioneDocfa, aveva rettificato la rendita catastale dell’immobile sito in NogaroleRocca, Strada comunale [OSCURATO:PERSONA], portandola da euro638.602,98 ad euro 798.000. Alla base della decisione la ritenutaillegittimità dell’inclusione nella rendita delle strutture di sostegno (c.d.pick tower).Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, sulla base di due motivi, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. resistemediante controricorso. Entrambe depositano memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si censura la nullità della sentenza, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per aver laCGT omesso di pronunciare sulla domanda di accertamento della legittimainclusione nella rendita catastale (calcolata col criterio del costo diricostruzione) delle sistemazioni esterne adibite a piazzale e parcheggio,nonché delle aree verdi.2. Col secondo motivo di ricorso si censura la nullità della sentenza,sempre in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., peromessa motivazione sulla questione della inclusione nella rendita catastaledelle suddette aree.3. La prima censura è fondata, assorbita la seconda.3.1. La ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorsoper cassazione, ha riprodotto l’atto di appello, nella parte in cui (a pgg. 13e ss.) si criticava la sentenza impugnata per aver pronunciato solo sui“soppalchi in acciaio (cd. pick tower)”, confermando la decisione di primogrado di ritenerli esclusi dalla stima, ma non anche sulle aree adibite aparcheggio, piazzale e su quelle sistemate a verde, che pur erano statecomputate nell’avviso di accertamento impugnato ai fini del calcolo dellarendita catastale e costituivano una delle ragioni di discostamento dallaproposta della contribuente in procedura DOCFA (come risulta dalla stessaNumero registro generale 22937/2024Numero sezionale 5118/2026Numero di raccolta generale 21979/2026Data pubblicazione 26/06/2026sentenza impugnata, a pg. 2: “In particolare la rettifica dell’ufficio erabasata sul fatto che sarebbero state omesse nella dichiarazione DOCFAdelle componenti edilizie quali la sistemazione dell’area esterna e piazzalidi parcheggio, la sistemazione dell’area verde, i vani scala in ferro (uscitedi sicurezza), nonché una serie di soppalchi industriali in acciaio consviluppo verticale su quattro livelli, sui quali poggerebbe l’impianto vero eproprio, ossia le scaffalature automatizzate (cd. pick tower)”.3.2. In effetti, il giudice di appello si è limitato a trattare la questionedell’inclusione nella rendita delle strutture di sostegno (c.d. pick tower),rispetto alla quale la ricorrente ha fatto acquiescenza alla decisione dellaCorte regionale, ma ha omesso di pronunciare sul motivo di appello concui l’Agenzia si doleva del mancato esame - da parte della CTP - dellarilevanza delle aree esterne ai fini della stima.3.3. Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassatacon rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 24 giugno 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]