CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 1991
Cassazione n. 24552/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/01/1991 avverso l'ordinanza del 06/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 6/12/2022 confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del 31/10/2022, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca fino alla concorrenza della somma di euro 7.950/29 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagata per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. 2. L'indagata, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la mancanza del fumus commissi delicti. Osserva, in particolare, che quanto percepito dalla Caliri le era dovuto in ragione di precedenti rapporti di lavoro, segnatamente quello svolto presso la ditta Mondello; che, dunque, dal rapporto di lavoro con la ditta Donato l'indagata non poteva trarre alcun vantaggio, con la conseguenza che non può ritenersi concorrente nella truffa contestata. 2.1 Con il secondo motivo contesta la sussistenza del periculum in mora. Anche sul punto la motivazione del provvedimento non ha fatto buon governo dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione, con la sentenza Ellade, atteso che si limita ad una generica rappresentazione, priva di concreta attualità, del periculum. In conclusione, non vi sono ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per i diversi motivi che seguono. 2. Va innanzitutto premesso che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ai sensi dell'art.325 cod. proc. pen. e che tale vizio riconnprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; n. 25933 del 29/5/2008, Malgioglio, non massimata sul punto), «sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice». Inoltre, nello specificare tale presupposto si è chiarito come il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, sia ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01). Dunque, non può essere proposto sotto le spoglie della violazione di legge, sostanziale o processuale, il travisamento dei presupposti necessari all'adozione del provvedimento di sequestro, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione. 2.1 Orbene, il primo motivo è inammissibile, perché proposto fuori dai casi previsti dalla legge. Ed invero, deve essere escluso che a fronte della approfondita valutazione degli elementi che hanno portato il Tribunale del riesame ad affermare nel caso di specie la sussistenza del fumus commissi delicti si possano con il ricorso per cassazione riproporre, sotto il profilo dell'omessa o mancante motivazione, questioni riguardanti una diversa lettura degli stessi elementi ove il giudice del riesame abbia comunque compiuto una valutazione priva dei requisiti di totale arbitrarietà o incompletezza. In particolare, il provvedimento impugnato ha ritenuto la partecipazione al meccanismo truffaldino per cui si procede della ricorrente, in buona sostanza, sulla base della circostanza per cui la ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] - con la quale sarebbe intercorso un rapporto lavorativo dal 22 al 28 febbraio 2017 - non aveva i requisiti per poter esercitare attività di impresa, non disponendo della capacità organizzativa e della professionalità necessarie per avviare e gestire un'impresa finalizzata alla realizzazione di composizioni floreali e soprattutto non aveva le dimensioni e la struttura necessarie per consentire l'espletamento dell'attività lavorativa al nutrito numero di dipendenti (ben diciassette nell'anno 2017, tra cui l'odierna ricorrente) in favore dei quali erogava le misure di sostegno del reddito; senza tacere che la Donato di fatto non aveva mai richiesto all'amministrazione comunale la licenza per lo svolgimento di alcuna attività produttiva e che ella stessa risultava assunta alle dipendenze di tale [OSCURATO:PERSONA], quale segretaria, nel periodo da novembre 2017 a marzo 2018, durante il quale quest'ultimo viceversa risultava assunto dalla ditta della Donato. Peraltro, il difensore ripropone solo questioni relative alla disciplina della erogazione dei contributi a sostegno del reddito - tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie - già sottoposte al vaglio del Tribunale del riesame e da questo risolte con motivazione logica, congrua e completa: in particolare, contrappone un proprio conteggio delle giornate lavorative a quello effettuato dai verbalizzanti della Guardia di Finanza. Trattasi all'evidenza di questioni in ogni caso estranee al sindacato di legittimità. 2.2 Anche il secondo motivo è inammissibile perché generico. Rileva, invero, il Collegio che il difensore ha trattato in modo ampio e diffuso i requisiti che la giurisprudenza richiede per poter ritenere configurato il perículum in mora, ma poi non ha mosso puntuali critiche alla motivazione dei giudici di merito, limitandosi ad affermare che non si sono attenuti ai principi di diritto espressi da questa Corte. Deve, al contrario, rilevarsi come la struttura motivazionale del provvedimento impugnato - che si fonde e si salda con quella del decreto di sequestro preventivo per formare un unico complessivo corpo argomentativo - dia conto con motivazione esente da qualsivoglia illogicità del pericolo che la libera disponibilità del denaro in capo all'indagata possa pregiudicarne la confisca, tenuto conto della natura fungibile del denaro, che ne agevola la dispersione. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca