CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07744/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23762/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del procuratore speciale, sedente inMilano, quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante, sedente in Milano, con avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BARTOLOMEO, Antonella [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza n. 158 resa dalla Corte d’appello di Campobasso edepositata in data 15 maggio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23762/2023Numero sezionale 591/2026Numero di raccolta generale 7744/2026Data pubblicazione 30/03/2026Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 121/2019, era adito conopposizione all’esecuzione immobiliare da [OSCURATO:PERSONA], AlessandroGabriele, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Bancadi credito cooperativo sangro teatina di Atessa, volta a ottenere ladichiarazione di nullità parziale del contratto di mutuo rogato l’otto ottobre2009, l’accertamento dell’incertezza e della non liquidità del relativocredito e la ripetizione delle somme versate a titolo di interessi.Gli opponenti deducevano l’usurarietà dei tassi convenuti e, dunque,l’inefficacia del contratto quale titolo esecutivo.Ad esito del susseguente giudizio di merito, il Tribunale rigettava ledomande, ritenendo non assolto l’onere probatorio relativo all’usurarietàdei tassi e confermando la validità del contratto quale titolo esecutivo.Avverso la sentenza suddetta gli opponenti proponevano appello.[OSCURATO:PERSONA] convenuta rimaneva contumace, mentre interveniva ex art. 111cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].,cessionaria del credito, in sostituzione di [OSCURATO:SOCIETA]Gli appellanti censuravano la decisione del Tribunale, per non aver questoconsiderato i decreti ministeriali sui tassi soglia, rilevanti anche per gliinteressi moratori.La Corte d’appello, applicando il principio di simmetria affermato dalleSezioni unite di questa Corte, n. 19597/20, accertava che il tasso di morapattuito (9,45%) risultava inferiore al tasso soglia (10,935%),ricavandone, quindi, l’infondatezza del gravame.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in cassazione affidandosi ad un unicomotivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] resiste a mezzo di controricorso. GinoGabriele, [OSCURATO:PERSONA], Antonella di Cino sono rimasti intimati.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 23762/2023Numero sezionale 591/2026Numero di raccolta generale 7744/2026Data pubblicazione 30/03/20261. Pregiudizialmente, occorre dare atto del fatto che, nei confronti degliintimati, non si rinviene in atti la prova della notifica del ricorso. Tuttavia,poiché come subito si vedrà il ricorso risulta inammissibile per manifestainfondatezza ai sensi dell’art. 360 bis, num. 1, cod. proc. civ., prevale,sulle esigenze di integrità del contraddittorio, quella della ragionevoledurata del processo (cfr. Cass. Sez. U. n. 6826/2010, per il caso diinammissibilità, con principio via via esteso ai casi di infondatezza, siapure prima facie: ex plurimis Cass. n. 11287/18, nonché, specificamenteper il caso di infondatezza, da ultimo Cass. n. 11825/25).2.Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degliartt. 1815, secondo comma, cod. civ. e 2, comma 4, della l. n. 108 del1996, censurando la sentenza della Corte d’appello di Campobasso, nellaparte in cui ha escluso la natura usuraria degli interessi moratori pattuiti.La Corte territoriale avrebbe errato nel fare applicazione del criterioindicato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19597 del 18settembre 2020, ritenendo utilizzabile, ai fini della determinazione dellasoglia usuraria degli interessi moratori, il dato della maggiorazione mediarilevata dalla Banca d’Italia e recepita nei decreti ministeriali, nonostantetale dato sarebbe privo di adeguata affidabilità statistica, non distinto percategorie di operazioni e non aggiornato periodicamente.Il ricorrente sostiene, infatti, che, per i rapporti di credito anterioriall’adozione del D.M. 21 dicembre 2017, la valutazione dell’usurarietàdegli interessi di mora avrebbe dovuto essere effettuata mediante ilconfronto tra il T.E.G. del singolo rapporto, comprensivo degli interessimoratori in concreto applicati, e il T.E.G.M. rilevato per gli interessicorrispettivi.2.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1, cod. proc. civ.La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto,enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19597/20,Numero registro generale 23762/2023Numero sezionale 591/2026Numero di raccolta generale 7744/2026Data pubblicazione 30/03/2026in virtù dei quali si è chiarito che la disciplina antiusura trova applicazioneanche con riferimento agli interessi moratori e che la verifica delsuperamento della soglia usuraria deve avvenire nel rispetto del principiodi simmetria tra il parametro di confronto e il tasso oggetto di valutazione.In conformità a tale arresto, la Corte territoriale ha determinato la sogliausuraria applicabile al contratto oggetto di causa, aggiungendo al tassoeffettivo globale medio rilevato per la categoria dei mutui ipotecari a tassofisso, la maggiorazione media degli interessi di mora indicata dall’art. 3,comma 4, del decreto ministeriale del 24 settembre 2009, e applicandosuccessivamente l’incremento previsto dall’art. 2 della legge n. 108 del1996.Va, infatti, precisato che, in tema di interessi moratori, cui appunto siapplicano i limiti di usurarietà di cui alla l. n. 108 del 1996, la mancataricomprensione degli stessi nell’ambito del tasso effettivo globale medio(TEGM), sempre secondo la richiamata sent. Cass. n. 19597/20, nonpreclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 1,della suddetta l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque larilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. In talcaso il tasso-soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazionemedia degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento econ l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine ditolleranza, dal quarto comma dell’art. 2 sopra citato (peraltro nel testoanteriore al 2011, ciò comportava un aumento della metà e nessunulteriore punto percentuale).Laddove, invece, i decreti ministeriali (periodo anteriore al marzo 2003)non rechino l’indicazione della suddetta maggiorazione media degliinteressi moratori, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivoglobale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, eil TEGM, così come rilevato nei suddetti decreti.Numero registro generale 23762/2023Numero sezionale 591/2026Numero di raccolta generale 7744/2026Data pubblicazione 30/03/2026Tale criterio appare, dunque, applicabile anche alle rilevazioni anteriori al2017, ed in particolare a quelle – per quanto qui rileva – al 2009,contenendo in sé il rimedio anche all’ipotesi (peraltro nella specie nonricorrente) della mancata rilevazione della maggiorazione media degliinteressi moratori, per il periodo anteriore al marzo 2003.Operando in conformità a tali regole, come già osservato sopra, la Corted’appello ha, dunque, escluso il superamento della soglia usuraria,accertando che il tasso di interesse moratorio pattuito (pari al 9,45%)risultava inferiore alla soglia come sopra determinata (pari al 10,935%),con motivazione pienamente conforme ai principi di diritto elaborati daquesta Corte.Il motivo di ricorso si risolve allora, nella sostanza, in una criticaall’idoneità e all’affidabilità del suddetto criterio indicato dalle SezioniUnite, sollecitando l’adozione di un diverso metodo di comparazione, nonsolo già espressamente disatteso dalla giurisprudenza di legittimità, masoprattutto senza indicazione di ulteriori elementi che possano giustificareuna rimeditazione degli approdi già segnalati, e poi successivamenteconfermati (cfr. es. Cass. n. 13109/23).Non può, pertanto, in particolare, condividersi la tesi secondo cui, per irapporti anteriori all’adozione del D.M. 21 dicembre 2017, dovrebbeapplicarsi il criterio del confronto tra il T.E.G. del singolo rapporto,comprensivo degli interessi moratori, e il T.E.G.M. relativo agli interessicorrispettivi, trattandosi di metodo che le Sezioni Unite hanno ritenuto nonconforme al principio di simmetria.Ed invero, le due specie di interessi costituiscono unità eterogenee, traloro alternative (riferite quanto agli interessi corrispettivi al fisiologicoandamento del rapporto e quanto a quelli moratori alla sua patologia), edè del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore nondebba corrispondere il cumulo di tali interessi.Numero registro generale 23762/2023Numero sezionale 591/2026Numero di raccolta generale 7744/2026Data pubblicazione 30/03/20263.L’inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alpagamento delle spese di lite in favore della controricorrente.Sussistono in capo al ricorrente i presupposti processuali per dichiararel’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, sedovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna la ricorrente a rifondere in favore della controricorrente le spesedi lite che liquida in € 6.600,00 oltre al rimborso forfettario nella misuradel 15 % dell’onorario, iv.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 peresborsi.Dichiara la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei presupposti processualiper l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il13 febbraio 2026.Il Presidente