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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27895/2023

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ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in ordine alla disposta confisca e senza rinvio quanto alla statuizione sulle spese processuali; lette le conclusioni dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Federico RIBOLDI per JIN e ZHOU e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per LIU, che hanno chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Gup presso il Tribunale di Milano su accordo delle parti ha applicato la pena di giustizia agli odierni ricorrenti per le plurime e gravi imputazioni agli stesse ascritte (dal capo 1 al capo 12), disponendo altresì ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen. la confisca delle somme e dei beni in sequestro in relazione alla posizione di ciascuno dei ricorrenti, oltre ad eventuali somme di denaro e beni che in sede di esecuzione fossero rinvenuti sino all'ammontare di euro 762.244.527,00 individuato come profitto del capo 4), nonché la confisca delle somme e dei beni sequestrati nel corso del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], oltre ad eventuali somme di denaro e beni che in sede di esecuzione fossero rinvenuti sino all'ammontare complessivo di euro 63.000,00, individuato come profitto di cui al capo 12).

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, con unico motivo che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen.

La difesa ha dedotto la ricorrenza di nullità della sentenza impugnata per violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alle modalità con le quali è stato applicato l'art. 648-quater, n.1, cod. pen.; la confisca è stata disposta dal Gup anche per equivalente, senza che sia stato adeguatamente chiarito sulla base di quali criteri esegetici e matematici sia stata identificata la somma oggetto di decisione; la difesa ha sottolineato che il profitto dei reati di cui ai capi 4) e 12) non poteva essere identificato con l'intera somma di denaro inviato all'estero.

Manca qualsiasi considerazione del reale profitto percepito.

3. Jin e Zhou hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori, deducendo due motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 ciisp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione ed erronea applicazione dell'art. 648-quater in relazione all'art. 648-bis cod. pen.; la confisca è stata disposta con riferimento a tutti gli importi in sequestro, ovvero alla somma di 762.244.527,00 individuato come profitto del delitto di cui al capo 4); manca qualsiasi motivazione sul punto, con meccanica sovrapposizione degli importi trasferiti da diverse agenzie di money transfer„ delle quali una sola riferibile agli imputati, e del profitto che si ritiene conseguito attraverso detti trasferimenti.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui la sentenza, a fronte dell'applicazione di una pena non superiore ai due anni di reclusione, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

4. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti sono fondati.

2. Il primo motivo di ricorso proposto dal Liu e il primo motivo di ricorso proposto da un e Zhou possono essere trattati congiuntamente, essendo stata posta alla attenzione di questa Corte la medesima doglianza quanto alla confisca disposta a loro carico in relazione alla imputazione agli stessi ascritta al capo 4) della rubrica.

Deve essere, in tal senso, rilevata l'ammissibilità del motivo tenuto conto del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Savin secondo il quale: "La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen." (Sez.

U. n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348-01, in senso sostanzialmente conforme già in precedenza Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862-01, Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946-01, che avevano ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa una ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.).

Il giudizio a carico degli odierni ricorrenti si è concluso con la sentenza impugnata a seguito della richiesta formulata dai procuratori speciali di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Il giudice ha effettivamente disposto la confisca ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen. con la seguente motivazione "- che in relazione alle contestazioni di cui ai capi 4) e 12) va ordinata la confisca con le modalità di cui all'art. 648 quater c.p. come precisato in dispositivo".

Nel corpo del dispositivo la confisca veniva disposta "sino all'ammontare complessivo di 762.244.527,00 euro, individuato come profitto del delitto di cui al capo 4)".

Questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che in tema di patteggiamento, l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca del profitto del reato deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto dell'eventuale patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la dizione, contenuta in sentenza, "va disposta la confisca di quanto sequestrato agli odierni imputati" non rispettasse il requisito motivazionale) (Sez. 2, n. 13915 del 05704/2022, Anastasio, Rv. 283081-01; Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Bushi, Rv. 276574-01).

Nel caso concreto non solo l'accordo delle parti non ricomprendeva il tema della confisca - con conseguente obbligo motivazionale a carico del Giudice, sebbene correlato alle caratteristiche del giudizio prescelto dai ricorrenti - ma risulta di fatto del tutto omessa una motivazione, non potendosi sul punto ritenere soddisfatto il requisito motivazionale richiesto.

La sentenza deve conseguentemente essere annullata limitatamente alle confische, per come disposte in relazione al capo 4) della rubrica, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano.

3. Il secondo motivo di ricorso proposto da un e Zhou è fondato.

Ai ricorrenti è stata difatti applicata la pena di anni due di reclusione ed euro 3000 di multa, con pena sospesa e condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.

La statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali, attesa la pena applicata ai ricorrenti, é stata evidentemente disposta in violazione del disposto di cui all'art. 455, comma 1, cod. proc. pen.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, con eliminazione della relativa statuizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle confische come disposte e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in ordine alla disposta confisca e senza rinvio quanto alla statuizione sulle spese processuali; lette le conclusioni dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Federico RIBOLDI per JIN e ZHOU e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per LIU, che hanno chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Gup presso il Tribunale di Milano su accordo delle parti ha applicato la pena di giustizia agli odierni ricorrenti per le plurime e gravi imputazioni agli stesse ascritte (dal capo 1 al capo 12), disponendo altresì ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen. la confisca delle somme e dei beni in sequestro in relazione alla posizione di ciascuno dei ricorrenti, oltre ad eventuali somme di denaro e beni che in sede di esecuzione fossero rinvenuti sino all'ammontare di euro 762.244.527,00 individuato come profitto del capo 4), nonché la confisca delle somme e dei beni sequestrati nel corso del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], oltre ad eventuali somme di denaro e beni che in sede di esecuzione fossero rinvenuti sino all'ammontare complessivo di euro 63.000,00, individuato come profitto di cui al capo 12). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, con unico motivo che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. La difesa ha dedotto la ricorrenza di nullità della sentenza impugnata per violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alle modalità con le quali è stato applicato l'art. 648-quater, n.1, cod. pen.; la confisca è stata disposta dal Gup anche per equivalente, senza che sia stato adeguatamente chiarito sulla base di quali criteri esegetici e matematici sia stata identificata la somma oggetto di decisione; la difesa ha sottolineato che il profitto dei reati di cui ai capi 4) e 12) non poteva essere identificato con l'intera somma di denaro inviato all'estero. Manca qualsiasi considerazione del reale profitto percepito. 3. Jin e Zhou hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori, deducendo due motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 ciisp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione ed erronea applicazione dell'art. 648-quater in relazione all'art. 648-bis cod. pen.; la confisca è stata disposta con riferimento a tutti gli importi in sequestro, ovvero alla somma di 762.244.527,00 individuato come profitto del delitto di cui al capo 4); manca qualsiasi motivazione sul punto, con meccanica sovrapposizione degli importi trasferiti da diverse agenzie di money transfer„ delle quali una sola riferibile agli imputati, e del profitto che si ritiene conseguito attraverso detti trasferimenti. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui la sentenza, a fronte dell'applicazione di una pena non superiore ai due anni di reclusione, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti sono fondati. 2. Il primo motivo di ricorso proposto dal Liu e il primo motivo di ricorso proposto da un e Zhou possono essere trattati congiuntamente, essendo stata posta alla attenzione di questa Corte la medesima doglianza quanto alla confisca disposta a loro carico in relazione alla imputazione agli stessi ascritta al capo 4) della rubrica. Deve essere, in tal senso, rilevata l'ammissibilità del motivo tenuto conto del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Savin secondo il quale: "La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen." (Sez. U. n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348-01, in senso sostanzialmente conforme già in precedenza Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862-01, Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946-01, che avevano ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa una ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.). Il giudizio a carico degli odierni ricorrenti si è concluso con la sentenza impugnata a seguito della richiesta formulata dai procuratori speciali di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Il giudice ha effettivamente disposto la confisca ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen. con la seguente motivazione "- che in relazione alle contestazioni di cui ai capi 4) e 12) va ordinata la confisca con le modalità di cui all'art. 648 quater c.p. come precisato in dispositivo". Nel corpo del dispositivo la confisca veniva disposta "sino all'ammontare complessivo di 762.244.527,00 euro, individuato come profitto del delitto di cui al capo 4)". Questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che in tema di patteggiamento, l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca del profitto del reato deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto dell'eventuale patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la dizione, contenuta in sentenza, "va disposta la confisca di quanto sequestrato agli odierni imputati" non rispettasse il requisito motivazionale) (Sez. 2, n. 13915 del 05704/2022, Anastasio, Rv. 283081-01; Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Bushi, Rv. 276574-01). Nel caso concreto non solo l'accordo delle parti non ricomprendeva il tema della confisca - con conseguente obbligo motivazionale a carico del Giudice, sebbene correlato alle caratteristiche del giudizio prescelto dai ricorrenti - ma risulta di fatto del tutto omessa una motivazione, non potendosi sul punto ritenere soddisfatto il requisito motivazionale richiesto. La sentenza deve conseguentemente essere annullata limitatamente alle confische, per come disposte in relazione al capo 4) della rubrica, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano. 3. Il secondo motivo di ricorso proposto da un e Zhou è fondato. Ai ricorrenti è stata difatti applicata la pena di anni due di reclusione ed euro 3000 di multa, con pena sospesa e condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali. La statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali, attesa la pena applicata ai ricorrenti, é stata evidentemente disposta in violazione del disposto di cui all'art. 455, comma 1, cod. proc. pen. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, con eliminazione della relativa statuizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle confische come disposte e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente
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