Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 166/1963
ECLI:IT:COST:1963:166
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Davanti al Pretore di Roma, nel corso del giudizio civile vertente
fra [OSCURATO:PERSONA] e l'Istituto federale di credito agrario per
l'Italia centrale, per opposizione ad un precetto di pagamento intimato
alla prima su istanza di detto Istituto, la difesa della Cremisini
eccepiva la illegittimità costituzionale dell'art. 39 del T.U. delle
leggi sul credito fondiario approvato con R.D. 16 luglio 1905, n. 646.
La difesa dell'opponente osserva che questa norma, abilitando
l'Istituto di credito a chiedere esecutivamente il pagamento integrale
delle somme mutuate senza previa pronuncia da parte del giudice in
ordine alla risoluzione del contratto di mutuo, violerebbe due norme
della Costituzione: l'art. 24, primo comma, in quanto sottrarrebbe al
mutuatario la garanzia della giurisdizione di merito, e l'art. 3
perché darebbe luogo a disuguaglianza e sperequazioni tra i cittadini
che contraggono debiti agrari e quelli che contraggono debiti di altra
specie.
[OSCURATO:PERSONA], ritenuta la questione non manifestamente infondata e
rilevante per la definizione del giudizio, con ordinanza del 5 marzo
1963 rimetteva gli atti a questa Corte. Secondo il Pretore, la
disposizione impugnata, attribuendo all'Istituto di credito la facoltà
di chiedere esecutivamente il pagamento delle somme mutuate e quindi
precludendo al mutuatario la prova della impossibilità della
prestazione come causa dell'inadempimento, determinerebbe una "lesione
della garanzia accordata al cittadino dall'attuale Costituzione dello
Stato" e darebbe altresì luogo ad una situazione di "privilegio esoso"
a favore di una parte e a detrimento dell'altra, violando in tal modo
l'art. 24, primo comma, combinato con l'art. 3 della Costituzione.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata all'Istituto di
credito convenuto e al Presidente del Consiglio dei Ministri,
comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica e pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 138 del 25 maggio
1963.
Con atti di intervento del 14 giugno e del 9 maggio 1963, si sono
costituiti la Cremisini, l'Istituto di credito e il Presidente del
Consiglio dei Ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello
Stato.
La difesa della Cremisini fa proprie le argomentazioni su cui è
fondata la ordinanza di rinvio, rilevando in particolare che l'art. 39
violerebbe il principio secondo il quale tutti possono agire in
giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi.
Secondo la difesa dell'Istituto, la disposizione impugnata non
sarebbe in contrasto con le citate norme costituzionali, in quanto
disciplinerebbe il caso di inadempimento da parte dell'obbligato
mutuatario in conformità delle norme generali in tema di adempimento
delle obbligazioni, senza, peraltro, dar luogo ad alcuna preclusione di
azioni giudiziarie nei confronti di chi contrae mutui fondiari.
L'art. 39 d'altra parte avrebbe una sua precisa giustificazione nel
sistema del credito fondiario e agrario, in quanto, tenendo a garantire
la puntualità nei pagamenti da parte dei mutuatari, assicurerebbe il
buon funzionamento del meccanismo sul quale quel sistema principalmente
si fonda.
L'Avvocatura dello Stato, in ordine alla denunciata violazione
dell'art. 24, primo comma, della Costituzione, osserva che la norma
impugnata non precluderebbe affatto all'obbligato mutuatario la
possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.
Risolvendosi, infatti, la funzione della norma dell'art. 39 nel
conferimento di valore di titolo esecutivo a quella particolare
categoria di contratti di mutuo, resterebbe al debitore salva la
possibilità di esperire tutte le azioni contemplate in relazione al
processo di esecuzione. Relativamente alla denunciata violazione
dell'art. 3, l'Avvocatura rileva che non sarebbe a parlarsi di una
disparità di trattamento fra ente mutuante e privato mutuatario in
quanto il potere riconosciuto al creditore di agire in via esecutiva
nei confronti del debitore inadempiente non darebbe luogo ad un
"privilegio esoso"; né un "privilegio esoso" potrebbe ravvisarsi nel
diritto a pretendere il pagamento della intera somma, giacché la
inadempienza da parte del mutuatario renderebbe quest'ultimo
immeritevole dei benefici che derivano dalle particolari forme di
credito in esame.
La difesa dell'Istituto e l'Avvocatura dello Stato hanno depositato
memorie in cancelleria rispettivamente il 23 ed il 24 ottobre 1963,
riportandosi alle deduzioni di cui agli atti di intervento.
:
L'art. 39 del T.U. delle leggi sul credito fondiario, approvato con
R.D. 16 luglio 1905, n. 646, sarebbe, secondo il Pretore, in contrasto
con due norme della Costituzione: con l'art. 3, in quanto la norma
darebbe luogo a disuguaglianza e sperequazioni fra i cittadini che
fanno operazioni di credito agrario e quelli che contraggono debiti di
altra specie; e con l'art. 24, primo comma, in quanto sottrarrebbe al
mutuatario la garanzia della giurisdizione di merito.
La questione non è fondata. In ordine alla lamentata violazione
dell'art. 3, la Corte osserva che le speciali garanzie assicurate agli
istituti di credito fondiario e agrario dalla norma impugnata
rispondono a particolari esigenze di questo settore. L'art. 39,
infatti, rientra in un complesso di disposizioni, contenute nello
stesso R.D. 16 luglio 1905, n. 646, e nella legge 5 luglio 1928, n.
1760, sul credito agrario, e dirette a fornire speciali garanzie agli
istituti di credito contro le inadempienze dei mutuatari. E ciò al
fine di assicurare, attraverso la più rapida ed agevole realizzazione,
il buon funzionamento del meccanismo del credito, nell'interesse non
soltanto degli istituti ma anche di coloro che del credito fondiario e
agrario hanno necessità di servirsi. Pertanto, è da escludere che
l'impugnato art. 39 dia vita a un privilegio esoso, giacché la
speciale posizione in cui in virtù della detta norma vengono a
trovarsi i mutuatari rispetto agli istituti di credito ovvero rispetto
a coloro che contraggono mutui in genere, avendo una sua precisa e
concreta giustificazione, non dà luogo ad alcuna arbitraria
discriminazione in danno di quella categoria di cittadini.
Circa la pretesa violazione dell'art. 24 della Costituzione la
Corte osserva che la norma impugnata non lede minimamente il diritto
del mutuatario ad agire in giudizio per la tutela delle proprie
ragioni, in quanto non gli preclude la possibilità di agire in
relazione alla natura del rapporto giuridico in questione, che è
quello derivante da un titolo esecutivo, e quindi con i mezzi concessi
dalla legge in materia di esecuzione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 39 del T.U. delle leggi sul credito fondiario approvato con
R.D. 16 luglio 1905, n. 646, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo
comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1963.
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