Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 18399/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 20856/21proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli avvocatiCarlo Rienzi e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università e della Ricerca; Ministero della Salute; Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso l'ordinanza della Corte d'appello diRoma 22 maggio 2021 n. 4256 e la sentenza del Tribunale di Roma 16.10.2019 n. 19954; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: Oggetto: specializzandi in medicina - danno da tardiva attuazionedirettive comunitarie -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.

2. Con sentenza 16.10.2019 n. 19954 il Tribunale dichiarò prescritto il diritto, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], la cui domanda veniva accolta.

La Corte d’appello di Roma con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. dichiarò inammissibile il gravame proposto dai soccombenti.

3. I soccombenti hanno impugnato per cassazione con un unico ricorso (illustrato da memoria) in via principalel’ordinanza d’appello, ed in subordine la sentenza diprimo grado. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio e le altre amministrazioni sopra indicate hanno resistito con controricorso, e chiesto la condanna dei ricorrenti per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo è impugnata l’ordinanza d’appello, per nonavere disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, e per plurime ed evidenti ragioni.In primo luogo una istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo puòessere sempre reiterata, anche in questa sede, sicché manca l’interesse ad impugnare una statuizione non pregiudicante la posizione della parte.

In secondo luogo un’ordinanza che, pronunciando l’inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter c.p.c., contestualmente ritenga non esservi contrasto tra le norme applicate e il diritto comunitario, non esorbitaaffatto dai limiti imposti dall’art. 348-terc.p.c..

Semplicemente, ritiene – nella logica del paradigma del vecchio testo della norma del primo comma dell’art. 348- bis c.p.c., che evocava la mancanza nell’impugnazione della “ragionevole probabilità di essere accolta” - manifestamente infondata, inam missibile o irrilevante quella questione: e dunque pronuncia un giudizio di manifesta infondatezza del gravame nel merito, rimanendo nel perimetro applicativo della norma appena ricordata.

In terzo luogo, il giudice che non sia di ultima istanza non ha l’ obbligo del rinvio pregiudiziale, ma solo la facoltà.

E dunque non può costituire “vizio” della decisione il mancato esercizio d’una facoltà. 2.Il secondo e subordinato motivo è rivolto contro la sentenza di primo grado, e censura la dichiarazione di prescrizione del diritto.

2.1. Esso è manifestamente inammissibile ex art. 360-bisn. 1 c.p.c. alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, O rdinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez.

L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01).

Alle motivazioni dei suddetti provvedimenti può qui rinviarsiex art. 118 disp. att. c.p.c..

2.2. Restano di conseguenza assorbite le deduzioni svolte dalle amministrazioni controricorrenticirca l’applicabilità del termine quinquennale di cui all’art. 4, comma 43, l. 183/11 (questione nuova), e le repliche a tali deduzioni svolte nella memoria depositata dai ricorrenti.

3. Il terzo “motivo” non è in realtà una censura, ma una istanza dei ricorrenti affinché questa Corte chieda alla Corte di giustizia dell’Unione Europea se la prescrizione del loro diritto al risarcimento del danno decorra dal 20.9.2007.

3.1. L’istanza va rigettata per le ragioni già ripetutamente esposte da questa corte in fattispecie identiche ed a fronte di identica istanza nelle decisioni Sez. 3, Ordinanza n. 35353 del 18.12.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 36506 del 14.12.2022; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 3010 del 9.2.2021, alle cui motivazioni si può rinviare ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c..

4. Col quarto motivo è censurata la sentenza di primo grado “nella parte in cui ha quantificatoil risarcimento nella misura di euro 6.714”.

4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto nessuna liquidazione del danno è stata compiuta in primo grado, tranne che con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che non figura tra i ricorrenti per cassazione.5.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, e quindi come segue: -) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro; -) individuando quale parametro il valore minimo di euro

2. 051 (applicabile ratione temporis, e cioè prima delle modifiche di cui al d.m. 147/22); -) tenendo conto che non vi è stato deposito di memoria da parte della Presidenza del Consiglio; -) aumentando il suddetto valore del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo (e quindi del 240%).

Il totale ascende dunque ad euro 6.973,4.

6. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. è manifestamente fondata.

Come accennato, al momento della proposizione del giudizio di legittimità (2021) questa Corte da 11 anni, nella sua massima espressione (le Sezioni Unite) veniva ripetendo i princìpi cui puntualmente si attenne la sentenza qui impugnata.

Non sarà superfluo aggiungere che il difensore degli odierni ricorrenti, al momento in cui propose il presente ricorso, aveva visto i suoi assistiti risultaresoccombenti in ricorsi proposti in fattispecie identiche e fondati su motivi analoghi, in ben quindicigiudizi.

Il ricorso fu dunque proposto con evidente colpa grave, peraltro in violazione del n. 1 dell’art. 360-bis c.p.c., se non con mala fede, e ciò giustifica l’accoglimento della domanda di condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c..

Il relativo importo va stimato ex art. 1226 c.c. in misura pari ad euro 3.500.

6.1. Prive di pregio sono le deduzioni svolte dai ricorrenti nella memoria illustrativa, nella quale si spingono a sostenere che la loro impugnazione non potrebbe ritenersi temeraria, dal momento che la Sezione VI - 3 di questa Corte, chiamata a decidere identica questione in camera di consiglio ex art.

Pagina 8 380 bis c.p.c., con ordinanza 9101 del 2022 la ritenne meritevole di trattazione in pubblica udienza.

Una simile deduzione, lungi dall’attenuare la responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. dei ricorrenti, la aggrava.

Il ricorso nell’ambito del quale venne pronunciata la suddetta ordinanza di rinvio alla pubblica udienza, infatti, si concluse con una sentenza che lo dichiarò manifestamente inammissibile ex art. 360-bis,n. 1, cod. proc. civ., sulla base delle medesime considerazioni sopra espresse(Sez. 3, Sentenza n. 28130 del 27.9.2022, alle cui ulteriori motivazioni si può qui rinviare ex art.118 disp. att. c.p.c.).

P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 6.973,4 , oltre spese prenotate a debito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministridella somma di euro 3.500; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 20856/21proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli avvocatiCarlo Rienzi e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università e della Ricerca; Ministero della Salute; Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso l'ordinanza della Corte d'appello diRoma 22 maggio 2021 n. 4256 e la sentenza del Tribunale di Roma 16.10.2019 n. 19954; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: Oggetto: specializzandi in medicina - danno da tardiva attuazionedirettive comunitarie -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Con sentenza 16.10.2019 n. 19954 il Tribunale dichiarò prescritto il diritto, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], la cui domanda veniva accolta. La Corte d’appello di Roma con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. dichiarò inammissibile il gravame proposto dai soccombenti. 3. I soccombenti hanno impugnato per cassazione con un unico ricorso (illustrato da memoria) in via principalel’ordinanza d’appello, ed in subordine la sentenza diprimo grado. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio e le altre amministrazioni sopra indicate hanno resistito con controricorso, e chiesto la condanna dei ricorrenti per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo è impugnata l’ordinanza d’appello, per nonavere disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. 1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, e per plurime ed evidenti ragioni.In primo luogo una istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo puòessere sempre reiterata, anche in questa sede, sicché manca l’interesse ad impugnare una statuizione non pregiudicante la posizione della parte. In secondo luogo un’ordinanza che, pronunciando l’inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter c.p.c., contestualmente ritenga non esservi contrasto tra le norme applicate e il diritto comunitario, non esorbitaaffatto dai limiti imposti dall’art. 348-terc.p.c.. Semplicemente, ritiene – nella logica del paradigma del vecchio testo della norma del primo comma dell’art. 348- bis c.p.c., che evocava la mancanza nell’impugnazione della “ragionevole probabilità di essere accolta” - manifestamente infondata, inam missibile o irrilevante quella questione: e dunque pronuncia un giudizio di manifesta infondatezza del gravame nel merito, rimanendo nel perimetro applicativo della norma appena ricordata. In terzo luogo, il giudice che non sia di ultima istanza non ha l’ obbligo del rinvio pregiudiziale, ma solo la facoltà. E dunque non può costituire “vizio” della decisione il mancato esercizio d’una facoltà. 2.Il secondo e subordinato motivo è rivolto contro la sentenza di primo grado, e censura la dichiarazione di prescrizione del diritto. 2.1. Esso è manifestamente inammissibile ex art. 360-bisn. 1 c.p.c. alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, O rdinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01). Alle motivazioni dei suddetti provvedimenti può qui rinviarsiex art. 118 disp. att. c.p.c.. 2.2. Restano di conseguenza assorbite le deduzioni svolte dalle amministrazioni controricorrenticirca l’applicabilità del termine quinquennale di cui all’art. 4, comma 43, l. 183/11 (questione nuova), e le repliche a tali deduzioni svolte nella memoria depositata dai ricorrenti. 3. Il terzo “motivo” non è in realtà una censura, ma una istanza dei ricorrenti affinché questa Corte chieda alla Corte di giustizia dell’Unione Europea se la prescrizione del loro diritto al risarcimento del danno decorra dal 20.9.2007. 3.1. L’istanza va rigettata per le ragioni già ripetutamente esposte da questa corte in fattispecie identiche ed a fronte di identica istanza nelle decisioni Sez. 3, Ordinanza n. 35353 del 18.12.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 36506 del 14.12.2022; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 3010 del 9.2.2021, alle cui motivazioni si può rinviare ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.. 4. Col quarto motivo è censurata la sentenza di primo grado “nella parte in cui ha quantificatoil risarcimento nella misura di euro 6.714”. 4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto nessuna liquidazione del danno è stata compiuta in primo grado, tranne che con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che non figura tra i ricorrenti per cassazione.5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, e quindi come segue: -) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro; -) individuando quale parametro il valore minimo di euro 2. 051 (applicabile ratione temporis, e cioè prima delle modifiche di cui al d.m. 147/22); -) tenendo conto che non vi è stato deposito di memoria da parte della Presidenza del Consiglio; -) aumentando il suddetto valore del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo (e quindi del 240%). Il totale ascende dunque ad euro 6.973,4. 6. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. è manifestamente fondata. Come accennato, al momento della proposizione del giudizio di legittimità (2021) questa Corte da 11 anni, nella sua massima espressione (le Sezioni Unite) veniva ripetendo i princìpi cui puntualmente si attenne la sentenza qui impugnata. Non sarà superfluo aggiungere che il difensore degli odierni ricorrenti, al momento in cui propose il presente ricorso, aveva visto i suoi assistiti risultaresoccombenti in ricorsi proposti in fattispecie identiche e fondati su motivi analoghi, in ben quindicigiudizi. Il ricorso fu dunque proposto con evidente colpa grave, peraltro in violazione del n. 1 dell’art. 360-bis c.p.c., se non con mala fede, e ciò giustifica l’accoglimento della domanda di condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.. Il relativo importo va stimato ex art. 1226 c.c. in misura pari ad euro 3.500. 6.1. Prive di pregio sono le deduzioni svolte dai ricorrenti nella memoria illustrativa, nella quale si spingono a sostenere che la loro impugnazione non potrebbe ritenersi temeraria, dal momento che la Sezione VI - 3 di questa Corte, chiamata a decidere identica questione in camera di consiglio ex art. Pagina 8 380 bis c.p.c., con ordinanza 9101 del 2022 la ritenne meritevole di trattazione in pubblica udienza. Una simile deduzione, lungi dall’attenuare la responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. dei ricorrenti, la aggrava. Il ricorso nell’ambito del quale venne pronunciata la suddetta ordinanza di rinvio alla pubblica udienza, infatti, si concluse con una sentenza che lo dichiarò manifestamente inammissibile ex art. 360-bis,n. 1, cod. proc. civ., sulla base delle medesime considerazioni sopra espresse(Sez. 3, Sentenza n. 28130 del 27.9.2022, alle cui ulteriori motivazioni si può qui rinviare ex art.118 disp. att. c.p.c.). P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 6.973,4 , oltre spese prenotate a debito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministridella somma di euro 3.500; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.
Sentenza Cassazione n. 18399/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris