CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 1967
Cassazione n. 24811/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/09/1967 avverso l'ordinanza del 30/11/2020 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 30 novembre 2020 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art.671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 29 maggio 2001 in Milano, giudicato dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 10 dicembre 2001, definitiva il 25 gennaio 2002; 2) al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 74, comma 2, T.U. stup., commesso dal 2000 al 2003 in [OSCURATO:PERSONA] e altrove, giudicato dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 19 aprile 2017, definitiva il 17 settembre 2019. 2.1. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 426 e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché la realizzazione di fatti della stessa specie e inerenti il traffico di sostanze stupefacenti tra gli stessi soggetti e nel medesimo arco temporale avrebbe dovuto indurre il giudice dell'esecuzione ad accogliere la richiesta. Secondo il ricorrente, infatti, dalla lettura delle sentenze di condanna si evinceva che Scatolini e [OSCURATO:PERSONA], oltre ad aver partecipato all'associazione sub 2, erano stati coinvolti in diversi episodi di cessione della sostanza stupefacente, tra i quali quello giudicato dalla Corte di appello di Milano (come confermato anche dalla Corte di cassazione nel giudizio sub 2). 2.2. Con successiva memoria il ricorrente insiste per l'accoglimento del rcorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che, con riferimento ai rapporti tra l'associazione per delinquere e i reati fine, la giurisprudenza„ pur non escludendo in linea di principio la possibilità del riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi, richiede che i reati fine siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253). Non è configurabile, pertanto, la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientr ndo Vi nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334-02). Il principio affermato dalla citata giurisprudenza per l'accertamento del medesimo disegno criminoso fra reato associativo e reati fine, quindi, fa riferimento al momento genetico della deliberazione criminosa. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che i giudici della cognizione avevano accertato che Scatolini, una volta appreso che [OSCURATO:PERSONA] si stava recando nel nord Italia, aveva fatto in modo di far pervenire a quest'ultimo un'ingente quantità di sostanza stupefacente. Tale evento si era verificato a seguito dell'esito negativo di una transazione di sostanza stupefacente non perfezionata nel novembre 2000, nonché dell'acquisto di un quantitativo di sostanza stupefacente di pessima qualità effettuato dallo stesso Sergi a fronte della corresponsione di una consistente somma di denaro. Secondo il giudice dell'esecuzione, quindi, era verosimile ritenere che, a fronte di tali sopravvenuti accadimenti, il condannato aveva provveduto a recuperare un quantitativo di sostanza stupefacente in favore di Sergi per poi effettuare personalmente il trasporto, poiché voleva compensare eventuali perdite derivanti dagli esiti fallimentari degli affari e voleva essere apprezzato dallo stesso Sergi. Il reato sub 1, quindi, risultava essere strettamente correlato a circostanze contingenti e occasionali e, quindi, non immaginabili o preventivabili nel momento storico in cui Scatolini aveva deciso di aderire all'associazione sub 2. Il giudice dell'esecuzione, in questo modo, ha fornito una decisione logica e coerente, evidenziando così che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. epii Tno (.(,o10Eì4 L (h e, rz' 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle n-• spese processuali e 5ranzglm5921 della somma di tr