CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04592/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 306/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via Poma n. 2, giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia n. 2152/66/15, depositata il 19 maggio 2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del19 dicem bre 202 3 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio. Oggetto: Accise -Condono [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione, con quattro motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Bergamo, riteneva legittimo l’avviso di pagamento, e i conseguenti provvedimenti di irrogazione di sanzioni, per il mancato versamento degli importi dovuti come rate d’acconto sull’accisa sul gas naturaleper il mese di marzo 2011, nonché per i mesi da maggio ad agosto dello stesso anno, e infondata l’eccezione di compensazione con i controcrediti vantati dalla società, relativi all’accisa sull’energia elettrica, in carenza dei presupposti di legge. 2. L’Agenzia delle dogane resiste con controricorso. 3. Nelle more del giudizio la società, chiesta la sospensione del giudizio ex art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, presentava istanza per la rottamazione della cartella di pagamento, relativa alle somme pretese con gli avvisi di pagamento e dei due terzi delle sanzioni, ottenendo un piano di rateazione ai sensi dell’art. 3, comma 24, d.l. n. 119 del 2018. 4. Il pubblico ministero depositava conclusioni scritte, chiedendo che fosse dichiarata l’estinzione parziale del giudizio per intervenuta cessazione della materia e, per il resto, l’inammissibilità del ricorso. 5. Il processo, già fissato per l’udienza dell’8 febbraio 2022, veniva rinviato attesa la pendenza del termine per il versamento delle rate. 6. La società contribuente, in prossimità della nuova udienza, chiedeva rinvio per perfezionare il pagamento e il deposito dell’ultima rata e rappresentava, con riguardo all’ultimo terzo delle sanzioni, oggetto di autonome cartelle di pagamento, di aver presentato istanza di rottamazione ex artt. 1, commi 231 e ss., l. n. 197 del 2022, con l’impegno di rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi stessi.7. In prossimità della successiva udienza, la società, con nuova memoria ex art. 378 c.p.c.,allegava la compiuta e positiva definizione della procedura di rottamazione quanto ai residui importi delle sanzioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va dato atto, in primo luogo, che la procedura di definizione agevolata ex art. 3, comma 24, d.l. n. 119 del 2018, con ultima rata scadente il 30 novembre 2023, è andata a buon fine, sicché il ricorso, con riguardo agli importi così condonati, va dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere. 2. Per la parte residua – relativa all’ultimo terzo delle sanzioni - , già oggetto di separata iscrizione a ruolo, la società ha presentato autonoma domanda di rottamazione ex art. 1, commi 231-252, l. n. 197 del 2022.Pure tale procedura si è utilmente perfezionata, avendo l’Agenzia delle entrate Riscossione comunicato, in data 23 ottobre 2023, che la società non deve versare alcun ulteriore importo per la definizione dei carichi iscritti. 3. Ne deriva che va dichiarata l’estinzione dell’intero giudizio per cessata materia del contendere. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta c