Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:813
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CO0163_INF
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 3 ottobre 2025 –
Sadalbari
(causa C‑163/25)
«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Mercati degli strumenti finanziari – Direttiva 2004/39/CE – 4, paragrafo 1, punto 14 – Nozione di “mercato regolamentato” – Autorizzazione – Requisiti di funzionamento – Mercato amministrato, a seguito di una fusione, da una persona giuridica che amministra anche un mercato regolamentato – Articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura – Irricevibilità manifesta»
Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Mercati degli strumenti finanziari – Direttiva 2004/39 – Mercato regolamentato – Nozione – Mercato degli strumenti finanziari non autorizzato come mercato regolamentato ai sensi di tale direttiva e che non soddisfa le condizioni di quest’ultima – Esclusione – Operatore che si è fuso con l’operatore di un mercato regolamentato – Irrilevanza
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/39, artt. 4, § 1, punto 14, e 36, § 1)
(v. punti 31, 32, 34 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] 4, paragrafo 1, punto 14, e l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio,
devono essere interpretati nel senso che:
un mercato di strumenti finanziari che non è stato autorizzato come «mercato regolamentato», ai sensi di tale direttiva, o che non soddisfa le altre condizioni previste dalle disposizioni del titolo III di detta direttiva non costituisce un «mercato regolamentato», ai sensi della medesima direttiva.