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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:813
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CO0163_INF

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 3 ottobre 2025 – Sadalbari (causa C‑163/25) «Domanda di pronuncia pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Mercati degli strumenti finanziari – Direttiva 2004/39/CE – 4, paragrafo 1, punto 14 – Nozione di “mercato regolamentato” – Autorizzazione – Requisiti di funzionamento – Mercato amministrato, a seguito di una fusione, da una persona giuridica che amministra anche un mercato regolamentato – Articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura – Irricevibilità manifesta» Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Mercati degli strumenti finanziari – Direttiva 2004/39 – Mercato regolamentato – Nozione – Mercato degli strumenti finanziari non autorizzato come mercato regolamentato ai sensi di tale direttiva e che non soddisfa le condizioni di quest’ultima – Esclusione – Operatore che si è fuso con l’operatore di un mercato regolamentato – Irrilevanza (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/39, artt. 4, § 1, punto 14, e 36, § 1) (v. punti 31, 32, 34 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 4, paragrafo 1, punto 14, e l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che: un mercato di strumenti finanziari che non è stato autorizzato come «mercato regolamentato», ai sensi di tale direttiva, o che non soddisfa le altre condizioni previste dalle disposizioni del titolo III di detta direttiva non costituisce un «mercato regolamentato», ai sensi della medesima direttiva.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CO0163_INF Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 3 ottobre 2025 – Sadalbari (causa C‑163/25) «Domanda di pronuncia pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Mercati degli strumenti finanziari – Direttiva 2004/39/CE – 4, paragrafo 1, punto 14 – Nozione di “mercato regolamentato” – Autorizzazione – Requisiti di funzionamento – Mercato amministrato, a seguito di una fusione, da una persona giuridica che amministra anche un mercato regolamentato – Articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura – Irricevibilità manifesta» Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Mercati degli strumenti finanziari – Direttiva 2004/39 – Mercato regolamentato – Nozione – Mercato degli strumenti finanziari non autorizzato come mercato regolamentato ai sensi di tale direttiva e che non soddisfa le condizioni di quest’ultima – Esclusione – Operatore che si è fuso con l’operatore di un mercato regolamentato – Irrilevanza (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/39, artt. 4, § 1, punto 14, e 36, § 1) (v. punti 31, 32, 34 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 4, paragrafo 1, punto 14, e l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che: un mercato di strumenti finanziari che non è stato autorizzato come «mercato regolamentato», ai sensi di tale direttiva, o che non soddisfa le altre condizioni previste dalle disposizioni del titolo III di detta direttiva non costituisce un «mercato regolamentato», ai sensi della medesima direttiva.
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