CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11074/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31263-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di SALSANO V . C . S . A . S ., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma , v iale di [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, v i a [OSCURATO:PERSONA] 122 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avv. prof.[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 31263 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 2 - [OSCURATO:SOCIETA] S . R . L . [OSCURATO:PERSONA].A.S . di [OSCURATO:PERSONA] -intimate - avverso la sentenza n. 249/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 28/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2022 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione del 23 giugno 2004, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. s . n . c ., poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) convenne in giudizio dinnanzi al Tribunale di Salerno, sez. di Cava dei Tirreni, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] . s.a.s. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) e, premesso che aveva acquistato, in sede di concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA], la proprietà di un terreno in C ava dei Tirreni, alla via [OSCURATO:PERSONA], identificato in catasto al foglio 11, particella 1256, rappresentò che il suo fondo era occupato, per una superficie di circa 87 mq , da materiale della convenuta [OSCURATO:PERSONA] ed era pure utilizzato, per una superficie di circa 260 mq , quale parcheggio per i clienti della [OSCURATO:SOCIETA]., conduttrice della limitrofa porzione del capannone industriale della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]; aggiunse che sul fondo si trovavano anche , in una superficie di pochi metri quadrati, alcune vasche tipo «imhof » e che il transito sul viale comune anche alla [OSCURATO:PERSONA] NEWe alla [OSCURATO:PERSONA] s.a. s . era impedito da un manufatto in lamiera; chiese pertanto che fosse dichiarata l'insussistenza di ogni diritto di terzi sul suo fondo e, per l’effetto , fossero condannatele società convenute a restituire le porzioni di suolo occupato e ad astenersi da ogni turbativa, che fosse altresì delimitato il suo immobile con apposizione di termini e dichiarato illegittimo il Ric. 2020 n. 31263 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 3 - posizionamento delle vasche e del manufatto in lamiera, con conseguente condanna alla sua rimozione, al risarcimento dei danni e con vittoria di spese. Costituitasi in giudizio,la [OSCURATO:SOCIETA]. eccepì il suo difetto di legittimazione passiva per essere mera conduttrice di una porzione del capannone industriale. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] . s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., invece, dopo aver evidenziato di essere pure divenute proprietari e di una porzione del capannone e del terreno limitrofo per acquisto in sede dello stesso concordato, contestarono l’esistenza di un confine certo tra gli immobili e, conseguentemente, la proponibilità di un'azione per apposizione di termini; rappresentarono che l'utilizzo di parte d el terreno era reso necessario dalla conformazione dello stato dei luoghi nel senso che sulle zone asseritamente occupate era in realtà esercitata una servitù di passaggio e di scolo delle acque reflue, costituite per destinazione del padre di famiglia in quanto i rispettivi beni erano appartenuti in origine ad un unico soggetto; chieseroperciò il rigetto della domanda e, in riconvenzionale, l’accertamento della servitù per costituzione del padre di famiglia, con vittoria di spese. Istruita la causa con prove per testi e c.t.u., con sentenza n.3617/2015, il Tribunale di Salernoaccolse parzialmente la domanda principalee, per quel che qui rileva, stabil ì i confini tra i fondi secondo quanto stabilito dal c.t.u. nominato, ordinando l’apposizione dei termini lapidei a spese delle parti interessate e in egual misura tra loro; quindi, in accoglimento delle domande riconvenzionali, dichiarò la sussistenza, per destinazione del padre di famiglia, in favore degli immobili di proprietà delledue società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. , sia della servitù di passaggio sulla strada insistente su parte del terreno della società attrice, secondo la rappresentazione grafica del nominato Ric. 2020 n. 31263 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 4 - c.t.u., sia della servitù di scolo delle acque reflue attraverso le condutture e le vasche ubicate sul terreno della società attrice; infine, escluse la sussistenza di alcun diritto delle società convenute sulle aree utilizzate rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. come parcheggio e da [OSCURATO:PERSONA] come deposito di attrezzi e materiali, ordinando in conseguenza la cessazione dell’utilizzo; rigettò la domanda risarcitoria per l’utilizzo dell’area a parcheggio per difetto di prova del danno e condannò, invece, [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di parte attrice, dellasomma di Euro 81,4 mensili, a far data dall’acquisto del bene da parte dell’attrice fino alla data della pubblicazione della decisione, a titolo risarcitorio per l’indebita occupazione dell’area utilizzata a deposito di materiali; compensò integralmente le spese. 2.Proposero appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.e [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando l’omessa integrazione del contraddittorio con l’utilizzatore di una delle vasche interrate, a loro dire litisconsorte necessario, nonché la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che erano stati regolati i confini nonostante fosse stata proposta unicamente un’azione di apposizione di termini, nonché infine la contraddittorietà della motivazione di condanna di [OSCURATO:PERSONA] NEWal risarcimento dei danni per difetto di idonea prova dell’occupazione illecita. Nel contraddittorio con l’appellata [OSCURATO:PERSONA] che propose appello incidentale avverso il rigetto della domanda di risarcimento dei danni per l’occupazione dell’area adibita a parcheggio, con sentenza n.249/2020, pubblicata in data 28/2/2020, la Corte d’appello di Salerno rigettò entrambe le impugnazioni, compensando le spese. La Corte escluse sia la necessità del litisconsorzio , perché la domanda riconvenzionale spiegata dalle appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.era diretta soltanto a far dichiarare l’esistenza della Ric. 2020 n. 31263 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 5 - servitù e difettava il presupposto di un fondo da trasformare comune al litisconsorte, sia l’ultrapetizione, perché l'azione per apposizione di termini, presupponendo la certezza del confine, implicitamente contiene l'azione di regolamento del confine e in questa si modifica, ove, per le eccezioni del convenuto, insorga contrasto sulla linea di confine, lungo la quale i termini devono essere apposti; confermò integralmente pure la condanna al risarcimento del danno, condividendo le motivazioni in fatto del primo giudice sull’attendibilità e la coerenza delle dichiarazioni dei testi indicati nella sentenza impugnata e sulla congruità dei parametri di liquidazione del danno indicati dal nominato c.t.u.. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] di Salsano V. C . s.a.s. affidato a tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.si è costituita con controricorso; [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente ha lamentato la nullità della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario con l’utilizzatore di una delle vasche di scolo dei liquami. Questo motivo è infondato. Convenuta in negatoria servitutis, la società ricorrente ha chiesto e ottenuto, in riconvenzionale, la dichiarazione del diritto di servitù di scolo, costituita per destinazione del padre di famiglia, in favore del fondo di sua proprietà e a carico del fondo dell’originaria parte attrice [OSCURATO:PERSONA] su cui si trovano le condutture e la vasca dove confluiscono le acque, necessarie all’esercizio del diritto. Come risulta dal ricorso e come chiarito dalla sentenza di primo e poi di secondo grado, il c.t.u. nominato ha accertato che sul fondodi [OSCURATO:PERSONA] si trovano «quattro punti di arrivo dei reflui, ognuno dei Ric. 2020 n. 31263 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 6 - quali risulta composto da una o più vasche tutte completamente interrate» e che in una vasca, la n.2, confluiscono acque provenienti da immobili appartenenti a soggetti estranei al giudizio: la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi proprietari che utilizzano invece la vasca n.2 è stata perciò esclusa perché nessuna domanda è stata avanzata nei loro confronti e le vasche per lo sversamento dei liquami delle due società convenute in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. sono del tutto autonome e separate. In altri termini, come proprio affermato dalla Corte di merito, manca nella fattispecie la situazione di contitolarità del diritto. Conseguentemente, non è ravvisabile alcuna violazione di contraddittorio perché, per principio consolidato, non sussiste litisconsorzio necessario tra i titolari di servitù che, pur avendo lo stesso contenuto, siano distinte, perché poste a servizio di fondi diversi, anche quando il fondo servente sia unico e il proprietario abbia esperito actio negatoria nei confronti di alcuni soltanto tra i proprietari dei fondi dominanti e abbia chiesto di essere autorizzato ad eseguire nel suo fondo opere che impediscano ai convenuti l'esercizio dell'attività comune alle servitù in loro titolarità (Sez. 2, Sentenza n. 24724 del 2019). Manca, infatti, il presupposto del mutamento dello stato di fatto dei luoghi incidente su situazioni soggettive in titolarità comune a più soggetti: soltanto in tal caso, infatti, la sentenza non potrebbe avere efficacia nei confronti di tutti i comproprietari e risulterebbe ineseguibile e, perciò, inutiliter data(Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6622 del 06/04/2016). 2. Con il secondo motivo, la società ha invece censurato la sentenza di appello perché avrebbe «omesso l’esame di un fatto decisivo» e, cioè, la denunciata «mutatio libelli»non consentita. Ric. 2020 n. 31263 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 7 - Il motivo, da interpretarsi come diretto a censurare una violazione di legge, è ugualmente infondato: costituisc e, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l'azione per l'apposizione di termini, di natura personale e presupponente che il confine tra i due fondi sia certo e pacifico, resta modificata in quella reale di regolamento dei confini, per implicito contenuta nella richiesta di apposizione di termini, ove, in relazione alle eccezioni sollevate dal convenuto, insorga tra le parti contrasto sulla linea di confine lungo la quale i termini debbano essere apposti (Sez. 2, Sentenza n. 9512 del 30/04/2014, con richiami). Questo contrasto è proprio accaduto nella fattispecie, come risulta dalle pag. 7 e 8 della sentenza di primo grado e 2 e 3 della sentenza impugnata, perché le società convenute hanno contestato la linea di confine indicata dalla società attrice. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente ha infine sostenuto, relativamente al capo di condanna al risarcimento dei danni, che non sarebbe stata avanzata alcuna domanda risarcitoria per l’occupazione dell’area come deposito di attrezzi e materiali, che non sarebbe stata in ogni caso raggiunta la prova dell’illiceità dell’occupazione attesa la natura comune dell’area e la naturale amovibilità delle cose depositate, chesarebbe stata resa una motivazione contraddittoria e illogica sulla congruità del parametro di liquidazione del danno perché lo stesso c.t.u. ha riscontrato che più società e la stessa [OSCURATO:PERSONA] utilizzano l’area quale parcheggio. Il motivo è inammissibile in relazione a ciascun profilo in cui è articolato, per più ragioni. Innanzitutto, è inammissibile il profilo sull’erroneità dell’interpretazione da parte del primo giudice dell’oggetto della domanda risarcitoria, per novità della questione: ilTribunale di Salerno ha esplicitamente affermato nella sua sentenza che le «doglianze» Ric. 2020 n. 31263 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 8 - della società attrice [OSCURATO:PERSONA] relative all’occupazione di un’area con materiali di [OSCURATO:PERSONA] erano state esposte nella pag.2 dell’atto di citazione (pag.29 della sentenza del Tribunale); nella sentenza d’appello qui impugnata è riportata, quale contenuto del terzo motivo d’appello di [OSCURATO:PERSONA] concernente l’area di deposito, unicamente la «illogicità della sentenza» per l’utilizzo quale prova delle deposizioni di testi ritenuti invece inattendibili per la domanda risarcitoria concernente l’areadi parcheggio ; n el ricorso, infine, [OSCURATO:PERSONA] ha soltanto riferito, in parte narrativa, di aver contestato, con il terzo motivo, (lett. c) di pag.6), unicamente l’«illogicità e contraddittorietà della motivazione circa la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei canoni di locazione, stante la mancata prova dell’occupazione illecita». Conseguentemente, non risulta contestata l’interpretazione dell’oggetto della domanda risarcitoria offerta dal primo giudice, per sua natura implicante una valutazione di merito e la questione dell’erroneità di questainterpretazione risulta perciò preclusa in questa sede di legittimitàin quanto non sollevata in appello. Ugualmente inammissibile è il profilo relativo alla congruità della valutazione della prova. È necessario premettere che al ricorso in esame si applica, ratione temporis , l’art. 54 del d ecreto Legge 22/06/2012 n. 83, perché la sentenza di primo grado è stata resa il 9/9/2015 e, in conseguenza, l’appello è stato certamente proposto con citazione la cui notifica «è stata chiesta dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione» del suddetto decreto e, cioè, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Ciò precisato, dalla novella del 2012 non è più consentita la possibilità di censurare per cassazione l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione se non quando il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; il vizio prospettato in tal senso Ric. 2020 n. 31263 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 9 - deve allora tradursi in un’ipotesi di cui all'art. 360 n. 5 cod.proc.civ. e, cioè, necessariamente , nell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. S.U. n. 8053 del 2014). La contraddittorietà deve, allora, necessariamente essere ricondotta a tale ipotesi e, in conseguenza, risulta inammissibile ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348 ter cod.proc.civ. (come detto, applicabile), perché ricorre l'ipotesi di «doppia conforme». La decisione di primo grado e quella di secondo grado sono state infatti fondate sul medesimo iter logico-argomentativo; in particolare, alla Corte d’appello erano state poste in impugnazione le identiche questioni della contraddittorietà del giudizio di attendibilità dei testi le cui dichiarazioni avevano fondato la condanna appellata e l’errore di quantificazione del parametro di liquidazione del danno. Nella sentenza impugnata, il giudice di secondo grado ha proprio confermato che l’attendibilità risultava in riferimento ad ogni singola dichiarazione dei due testi utilizzati in primo grado e che il contenuto di queste dichiarazioni trovava corrispondenza negli accertamenti svolti dal c.t.u. nominat o; ha poi ribadito che il parametro di liquidazione era individuato nel presumibile canone di locazione che la società attrice [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto conseguire se avesse avuto la libera disponibilità della porzione di suolo occupata da [OSCURATO:PERSONA]. Laquestione dell’utilizzo dell’area anche da parte della società attrice attuale controricorrente concerne l’area parcheggio ed è, pertantoe infine, inconferente. 4.In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese, in applicazione del principio di soccombenza, a [OSCURATO:PERSONA] di Ric. 2020 n. 31263 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 10 - [OSCURATO:SOCIETA]in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.che unicamente ha svolto difese. Si applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1-quater dell’art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un’impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, IVA e contributi nella misura di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l’impugnazione, a carico della ricorrente e in osservanza dell’art. 13 co. 1-