CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 14178/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Locriudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento senza rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il g.i.p. del Tribunale di Locriconvalidava l’arresto disposto in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, senzaapplicare alcuna misura cautelare.2. Avverso la suddetta ordinanza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso,con il quale deduce la violazione degli artt. 337 cod. pen. e 380 cod. proc. pen., ritenendoche la condotta era stata erroneamente qualificata quale resistenza a pubblico ufficiale.Invero, risultava che Strangio, sottoposto alla misura alternativa della detenzionedomiciliare, avrebbe avuto un diverbio con un militare della Stazione dei Carabinieri di SanLuca, ove si era recato per consegnare la documentazione medica attestante la precedentesottoposizione a visita odontoiatrica. In tale contesto, pertanto, non vi era alcun atto d’ufficiocui l’indagato si sarebbe opposto, bensì una mera alterazione nella discussione insorta con imilitari.3. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.2. Occorre premettere che, per consolidata giurisprudenza, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro dellaragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato diflagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., inuna prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né laresponsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi delprocedimento (Sez.6, n. 15427 del 31/1/2023, Rv. 284596).La configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale e la conseguente legittimitàdell’arresto in flagranza dovevano essere valutate, pertanto, sulla base degli elementi cosìcome si sono rappresentati alla polizia giudiziaria al momento del fatto.2.1. Ciò detto, l’ordinanza impugnata ha chiaramente individuato l’atto d’ufficio il cuicompimento veniva ostacolato dall’atteggiamento aggressivo e minaccioso tenuto dalricorrente all’interno della Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA].Nell’ordinanza, infatti, si afferma chiaramente che i Carabinieri erano intenti a “verificareil puntuale rispetto delle prescrizioni impartite dal Tribunale di Sorveglianza di Potenza”,avendo in precedenza rilevato che Strangio si era allontanato dal luogo ove ristretto indetenzione domiciliare senza la previa comunicazione alle forze dell’ordine.Ne consegue che l’attività d’ufficio è stata compiutamente indicata, nè è controvertibileche il ricorrente abbia ostacolato lo svolgimento della stessa, minacciando ed entrandofisicamente a contatto con il V.B. Sabatino (così l’ordinanza impugnata).Il quadro descritto deve ritenersi pienamente compatibile con l’astratta configurabilitàdel reato di resistenza a pubblico ufficiale, da valutarsi secondo il parametro proprio dellafase della convalida dell’arresto, con conseguente esclusione della violazione di leggeaddotta dal ricorrente.3. Il ricorso, oltre ad essere manifestamente infondato nel merito, presenta un ulterioreprofilo di inammissibilità.A seguito della convalida dell’arresto, al ricorrente non veniva applicata alcuna misuracautelare, non avendo il pubblico ministero formulato richieste in tal senso.A fronte di tale dato, del tutto pretermesso nel ricorso, il ricorrente non ha specificato inalcun modo quale sia l’interesse concretamente sotteso all’impugnazione dell’ordinanza diconvalida.Sul punto deve r ichiamarsi i l condivisibi le orientamento secondo cui l 'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione contro il provvedimento di convalida dell'arresto, al quale non sia seguita l'applicazione di una misura cautelare, non può presumersi,avendo l'interessato l'onere di manifestare, in termini positivi e univoci, la sua intenzione diservirsi della pronuncia richiesta per proporre l'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione(Sez.5, n. 9167 del 31/1/2017, Fanu, Rv.269038; Sez.6, n. 13522 del 13/2/2009, Calia,Rv.244141).Si tratta di un principio che, peraltro, si pone in linea di continuità con la regola cheimpone la necessaria deduzione dell’interesse a ricorrere anche nel caso di sopravvenutarevoca della misura cautelare oggetto di impugnazione (Sez.6, n.49861 del 2/10/2018,Procopio, Rv.274311).3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 9 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]