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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 agosto 1963

Cassazione n. 45520/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/08/1963 avverso l'ordinanza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. La Corte d'appello di Bologna ha dichiarato de plano la inammissibilità dei motivi di appello proposti dall'imputata AVOLIO [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Modena l'aveva condannata per furto aggravato continuato.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputata con difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto erroena applicazione di legge e vizio della motivazione, avuto riguardo alla ritenuta contraddittorietà della richiesta dell'appellante di riconoscimento delle generiche e della sospensione condizionale della pena non subordinata al risarcimento del danno, a fronte della richiesta principale di assoluzione, trattandosi di evidente richiesta subordinata.

Quanto, poi, alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, ha contestato il mancato apprezzamento, pur discrezionale, delel condizioni economiche dell'imputata, collaboratrice domestica, licenziata e disoccupata.

Pertanto, la relativa doglianza svolta con il motivo di gravame di merito non poteva considerarsi generica nella misura in cui si era contestato l'assolvimento dell'onere motivazionale da parte del primo giudice sul punto specifico.

Con successiva memoria la difesa ha rassegnato le proprie conclusioni, insistendo nella richiesta di annullamento dell'impugnato provvedimento.

3. Il ricorso è inammissibile.

La difesa ha proposto censure non consentite in questo giudizio, poiché non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendosi contestata la valutazione di inammissibilità del gravame con argomentazioni che non intaccano il percorso argomentativo seguito dai giudici territoriali.

Costoro hanno ritenuto la mancanza di specificità dei motivi, dopo aver operato un confronto con la specificità della ricostruzione dei fatti. e del materiale probatorio altamente esplicativo della condotta dell'imputata, la quale aveva pure confessato i furti alla persona offesa e hanno altresì rilevato l'utilizzo di formule di stile, sia quanto alla richiesta di un trattamento sanzionatorio più mite, che avuto riguardo alla subordinazione del beneficio della sospensione condizioonale della pena al risarcimento del danno.

Su tale punto, poi, deve rilevarsi anche l'aspecificità del ricorso, non avendo la parte allegato la mancata valutazione di elementi dimostrativi delle asserite difficoltà economiche dell'imputata (cfr. sul punto,sez. 6, n. 22094 del 18/3/2021, Rv. 281510, in cui si è precisato che, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione; sez. 5, n. 11299 del 9/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278799; sez. 2, n. 26958 del 24/7/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279648; sez. 6, n. 11371 del 15/272018, Rv. 272544).

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/08/1963 avverso l'ordinanza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. La Corte d'appello di Bologna ha dichiarato de plano la inammissibilità dei motivi di appello proposti dall'imputata AVOLIO [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Modena l'aveva condannata per furto aggravato continuato. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputata con difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto erroena applicazione di legge e vizio della motivazione, avuto riguardo alla ritenuta contraddittorietà della richiesta dell'appellante di riconoscimento delle generiche e della sospensione condizionale della pena non subordinata al risarcimento del danno, a fronte della richiesta principale di assoluzione, trattandosi di evidente richiesta subordinata. Quanto, poi, alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, ha contestato il mancato apprezzamento, pur discrezionale, delel condizioni economiche dell'imputata, collaboratrice domestica, licenziata e disoccupata. Pertanto, la relativa doglianza svolta con il motivo di gravame di merito non poteva considerarsi generica nella misura in cui si era contestato l'assolvimento dell'onere motivazionale da parte del primo giudice sul punto specifico. Con successiva memoria la difesa ha rassegnato le proprie conclusioni, insistendo nella richiesta di annullamento dell'impugnato provvedimento. 3. Il ricorso è inammissibile. La difesa ha proposto censure non consentite in questo giudizio, poiché non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendosi contestata la valutazione di inammissibilità del gravame con argomentazioni che non intaccano il percorso argomentativo seguito dai giudici territoriali. Costoro hanno ritenuto la mancanza di specificità dei motivi, dopo aver operato un confronto con la specificità della ricostruzione dei fatti. e del materiale probatorio altamente esplicativo della condotta dell'imputata, la quale aveva pure confessato i furti alla persona offesa e hanno altresì rilevato l'utilizzo di formule di stile, sia quanto alla richiesta di un trattamento sanzionatorio più mite, che avuto riguardo alla subordinazione del beneficio della sospensione condizioonale della pena al risarcimento del danno. Su tale punto, poi, deve rilevarsi anche l'aspecificità del ricorso, non avendo la parte allegato la mancata valutazione di elementi dimostrativi delle asserite difficoltà economiche dell'imputata (cfr. sul punto,sez. 6, n. 22094 del 18/3/2021, Rv. 281510, in cui si è precisato che, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione; sez. 5, n. 11299 del 9/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278799; sez. 2, n. 26958 del 24/7/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279648; sez. 6, n. 11371 del 15/272018, Rv. 272544). 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il P
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