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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2021/2023

ECLI:EU:T:2023:657
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0533_INF

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 18 ottobre 2023 – [OSCURATO:PERSONA]-upravljajusaja kompanija holdinga [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑533/21) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Nozione di “sostegno al regime” – Impresa di proprietà dello Stato – Errore di valutazione»

1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Divergenza tra la denominazione utilizzata nelle decisioni di congelamento di capitali e la denominazione sociale formalmente registrata dell’entità oggetto delle misure – Violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, e 47; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/1002 e (PESC) 2023/421; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, 2021/997 e 2023/419] (v. punti 26‑29, 88, 89)

2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Base fattuale – Elementi di informazione concreti, precisi e concordanti [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/1002 e (PESC) 2023/421; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, 2021/997 e 2023/419] (v. punti 34‑38, 42‑46, 69, 77‑81, 94‑96)

3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Misure adottate in forza di un potere di esecuzione – Interpretazione dell’atto di esecuzione in conformità con l’atto di base – Considerazione del contesto della normativa di cui trattasi [Art. 215, § 2, TFUE; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/1002 e (PESC) 2023/421; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, 2021/997 e 2023/419] (v. punto 50)

4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Nozione di sostegno al regime – Impresa di proprietà dello Stato – Trasferimento di risorse finanziarie allo Stato – Inclusione – Impresa che non controlla l’utilizzo di tali risorse da parte dello Stato – Irrilevanza [Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/1002 e (PESC) 2023/421, art. 4, § 1, b); regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, art. 2, § 5, 2021/997 e 2023/419] (v. punti 64‑66, 68) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La OAO [OSCURATO:PERSONA] – upravljajusaja kompanija holdinga [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 422 del 18.10.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0533_INF Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 18 ottobre 2023 – [OSCURATO:PERSONA]-upravljajusaja kompanija holdinga [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑533/21) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Nozione di “sostegno al regime” – Impresa di proprietà dello Stato – Errore di valutazione» 1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Divergenza tra la denominazione utilizzata nelle decisioni di congelamento di capitali e la denominazione sociale formalmente registrata dell’entità oggetto delle misure – Violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, e 47; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/1002 e (PESC) 2023/421; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, 2021/997 e 2023/419] (v. punti 26‑29, 88, 89) 2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Base fattuale – Elementi di informazione concreti, precisi e concordanti [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/1002 e (PESC) 2023/421; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, 2021/997 e 2023/419] (v. punti 34‑38, 42‑46, 69, 77‑81, 94‑96) 3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Misure adottate in forza di un potere di esecuzione – Interpretazione dell’atto di esecuzione in conformità con l’atto di base – Considerazione del contesto della normativa di cui trattasi [Art. 215, § 2, TFUE; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/1002 e (PESC) 2023/421; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, 2021/997 e 2023/419] (v. punto 50) 4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Nozione di sostegno al regime – Impresa di proprietà dello Stato – Trasferimento di risorse finanziarie allo Stato – Inclusione – Impresa che non controlla l’utilizzo di tali risorse da parte dello Stato – Irrilevanza [Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/1002 e (PESC) 2023/421, art. 4, § 1, b); regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, art. 2, § 5, 2021/997 e 2023/419] (v. punti 64‑66, 68) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La OAO [OSCURATO:PERSONA] – upravljajusaja kompanija holdinga [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 422 del 18.10.2021 .
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