CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 febbraio 2026
Cassazione n. 12568/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n.68, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e come dadomicilio digitale ex lege- ricorrente -Contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13233/2023CC 4 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 449/2026Ric. 13233 del 2023 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12568/2026Pres. C. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. AmbrosiCIA - [OSCURATO:PERSONA] AssociazioneProvinciale di Siena, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] domiciliata in ROMA, p.zza Sallustio n. 9, nello studiodell’[OSCURATO:PERSONA] e come da domicilio digitale exlege- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura specialein calce al controricorso, domiciliata ex lege come da domiciliodigitale- controricorrente -avverso la sentenza n.670/2023 della Corte d’appello di Firenze,pubblicata il 3 aprile 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che:1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi alTribunale di Siena la [OSCURATO:PERSONA] (CIA),adducendo: di svolgere attività di coltivatore su terreni posti tra ilComune di [OSCURATO:PERSONA] d’Orcia e quello di Pienza; di essersi rivoltoall’associazione convenuta, alla quale era associato, per ottenerel’assistenza tecnica al fine di poter ottenere i contributi di cui alla“Misura 6” riferibili al periodo 2003-2007 previsti dalla RegioneToscana a sostegno dell’introduzione o del mantenimento dei metodidell’agricoltura integrata; di essersi recato più volte presso gli ufficiCIA di Montepulciano ma che l’addetto [OSCURATO:PERSONA], dopo averloripetutamente invitato a ritornare in un momento successivo a causaNumero registro generale 13233/2023CC 4 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 449/2026Ric. 13233 del 2023 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12568/2026Pres. C. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. Ambrosidi problematiche legate al sistema telematico di inoltro della pratica,aveva lasciato inutilmente decorrere i termini per la presentazionedella domanda senza richiamarlo; ciò premesso, addusse altresì dipossedere i requisiti per l’ottenimento della contribuzione di cui alla“Misura 6” e chiese che la CIA della Provincia di Siena venissecondannata al risarcimento del danno subito a causa del proprioinadempimento nella misura, pari ad euro 173.218, corrispondenteal contributo non percepito, oltre interessi legali.Costituitasi in giudizio, la CIA sostenne l’infondatezza delladomanda di parte attrice della quale chiese il rigetto; contestò, inprimo luogo, la ricostruzione fattuale della vicenda, osservando cheil Magnaterra, pur essendo informato del termine ultimo per lapresentazione della domanda, tuttavia non si era presentato intempo utile presso gli uffici CIA, rimasti aperti anche nella giornatadel 31.1.2004 che cadeva di sabato; evidenziò che, peraltro, l’attoreaveva presentato tempestiva richiesta di contribuzione nell’anno2005 ma non era rientrato tra i beneficiari della misura e, pertanto,contestò sia la sussistenza in capo al Magnaterra dei requisiti perottenere il finanziamento sia il quantum della richiesta risarcitoria;la CIA chiese comunque, in via preliminare, di essere autorizzata achiamare in causa [OSCURATO:SOCIETA]., oggi, [OSCURATO:SOCIETA]., per essere tenuta indenne in caso eventualeaccoglimento della domanda attorea.Nella contumacia della terza chiamata in causa [OSCURATO:SOCIETA]., e previa assunzione di prove testimoniali edespletamento di CTU, la causa venne decisa dal Tribunale di Sienacon la sentenza n. 77/2017, con cui condannò la convenuta CIA alpagamento a [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 36.236,10,pari al contributo spettante per l’annualità 2004, oltre interessi legalie spese di lite e con condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. allamanleva.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13233/2023CC 4 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 449/2026Ric. 13233 del 2023 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12568/2026Pres. C. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. Ambrosi2. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame dinanzi alla Corted’appello di Firenze; la controparte CIA si costituì, proponendoappello incidentale sulla base di un unico motivo relativo all’erroreche il primo giudice avrebbe commesso ritenendo sussistere uncontratto di mandato con il Magnaterra; si costituì pure [OSCURATO:SOCIETA]., aderendo alle difese di parteappellata/appellante incidentale, salvo per quanto riguarda laquestione relativa alle spese di lite tra essa, compagnia assicuratrice,e la Cia.La Corte d’appello, con la sentenza qui impugnata, inaccoglimento dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in integraleriforma della sentenza di prime cure, rigettò la domanda risarcitoriaavanzata da [OSCURATO:PERSONA] escludendo che, nella fattispecie, sifosse concluso un contratto di mandato tra l’associato el’associazione o che quest’ultima fosse incorsa in qualsiasi difettoinformativo verso l’associato, compensando integralmente fra leparti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ponendo lespese di CTU a carico delle parti, nella misura di un terzo ciascuna.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sullabase di quattro motivi d'impugnazione; hanno resistito con distintidepositato memorie sia il ricorrente sia le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] eUnipolsai [OSCURATO:PERSONA].Considerato che1. Il primo motivo denuncia “Violazione degli artt. 1703,1708, 1176, 1218 c.c. in relazione all’art.360 n.3 c.p.c.”.1.1. Innanzitutto, viene contestata la parte di motivazionedella sentenza impugnata in cui la Corte d’appello ha ritenuto chein mancanza della sottoscrizione di un formale mandato e dellaconsegna della documentazione necessaria (non indicando,peraltro, neppure di quale documentazione si trattasse e da qualeNumero registro generale 13233/2023CC 4 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 449/2026Ric. 13233 del 2023 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12568/2026Pres. C. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. Ambrosifonte probatoria la circostanza traesse origine) la CIA non avrebbeassunto verso l’attuale ricorrente alcuna obbligazione giuridica. Inparticolare, esaminando il rapporto di mandato intercorso tra laCIA di Montepulciano e l’associato Magnaterra, a parere diquest’ultimo la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare cheda anni egli si era avvalso dei servizi di controparte per laconduzione della propria azienda agricola e che, in tale ambito dicollaborazione tecnico-professionale, doveva essere quindiinquadrata la richiesta de qua, avendo ricevuto il ricorrentedall’incaricato [OSCURATO:PERSONA] l’invito “a ripresentarsi, poiché laRegione Toscana non aveva ancora attivato il canale telematico dautilizzare necessariamente per l’inoltro della domanda”. Si osservache un simile rapporto contrattuale a forma libera non era, infatti,subordinato alla sottoscrizione di alcun modulo scritto che, qualoraritenuto indispensabile per il completamento del lavoro, benavrebbe potuto essere ottenuta successivamente.La sentenza impugnata sarebbe dunque errata in diritto peraver ritenuto la CIA esentata da qualsiasi obbligazione inerentealla richiesta dell’attuale ricorrente di predisporre ed inviare con ledovute modalità tecniche la domanda di accesso ai contributiagricoli per il quinquennio 2003-2007 e per aver imputatoesclusivamente al committente Magnaterra l’inutile decorso deltermine di legge per la presentazione della domanda; al contrario,la CIA, in ossequio all’obbligo di diligenza qualificato qualeoperatore professionale richiesto di un preciso servizio tecnico,avrebbe dovuto avvertire il proprio cliente associato/mandatariodella necessità di presentarsi presso gli uffici preposti entro itermini perentori stabiliti dal bando e di fornire ogni eventualeinformazione e/o documentazione necessaria all’espletamentodella prestazione richiesta.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13233/2023CC 4 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 449/2026Ric. 13233 del 2023 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12568/2026Pres. C. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. AmbrosiSi aggiunge, infine, che a questi obblighi la CIA non avrebbepotuto venir meno, a nulla rilevando “che all’inizio dell’annataagraria il patronato ebbe a inoltrare a tutti gli iscritti unacomunicazione riepilogativa delle scadenze di interesse”; né,tantomeno, avrebbe potuto evitarli confidando che l’associato,odierno ricorrente, fosse autonomamente a conoscenza della datadi scadenza del bando in questione.1.2. Il primo motivo è inammissibile: le censureformalmente proposte in relazione alla violazione o falsaapplicazione di norme di diritto, nella sostanza, attengono a profilidi fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovogiudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corted’appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento deifatti, quanto la valutazione ad esso funzionale delle risultanzeistruttorie e della loro inferenza probatoria è attività riservata algiudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle provein base al libero apprezzamento, ma anche la scelta, insindacabilein sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare laveridicità dei fatti ad esse sottesi (tra tante, Cass. 16/4/2024 n.10161; Cass. 04/7/2017 n. 16467; Cass.23/5/2014 n. 11511;Cass. 13/6/2014 n. 13485; Cass. 15/7/2009 n. 16499).2. Il secondo motivo denuncia “Nullità della sentenza perviolazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e violazione dell’art.115 c.p.c.in relazione all’art.360 n.4 c.p.c. per aver ritenuto che il sig.Magnaterra non ha consegnato la documentazione necessaria apredisporre la domanda né sottoscritto il relativo modulo”.2.1. Tale punto si rivelerebbe decisivo per la controversia,per non aver indicato la Corte d’appello la natura e il contenuto didetta documentazione e da quale fonte probatoria avesse trattoqueste circostanze di fatto (nella specie, per aver ritenutonecessarie sia la consegna alla CIA di specifica documentazioneNumero registro generale 13233/2023CC 4 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 449/2026Ric. 13233 del 2023 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12568/2026Pres. C. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. Ambrosisia la sottoscrizione di un apposito modulo); la sentenzaimpugnata sarebbe, quindi, nulla per violazione dell’art.132,secondo comma, n.4 c.p.c. non offrendo alcuna effettivamotivazione riguardo alla prova di specifiche circostanze di fattoritenute determinanti per la decisione incorrendo così in un erroredi diritto censurabile in Cassazione (si richiama il noto arresto diquesta Corte, Sez. U., n. 8053/2014);2.2. Il motivo non è fondato.Va rammentato che, a seguito della riformulazione delnumero 5 dell’art. 360 c.p.c. disposta dall’art. 54 del decreto-legge22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134,il sindacato di legittimità sulla motivazione, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, è stato limitato alc.d. "minimo costituzionale", onde è denunciabile in cassazionesolo l’anomalia motivazionale, come risulta dal testo dellasentenza e prescindendo dal confronto con le risultanzeprocessuali, che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile”. E il ricorrente con il motivo inesame tende a formulare una tipica censura diretta a denunciareun vizio di motivazione, per un verso, non più denunciabilesecondo il vigente dettato dell’art. 360 comma 1 n. 5(insufficienza) e, per l’altro, insussistente (nullità della sentenzaper omessa o apparente motivazione), in quanto la motivazioneresa dalla Corte d’appello, lungi dall’essere nulla e omessa, spiegain modo limpido e adeguato il percorso logico giuridico seguito alfine di non condividere la decisione del Tribunale.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13233/2023CC 4 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 449/2026Ric. 13233 del 2023 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12568/2026Pres. C. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. AmbrosiIn proposito, è sufficiente richiamare l’indirizzo di questaSuprema Corte, espresso anche a Sezioni Unite, per cui lamotivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affettada error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscereil ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. Sez. U.,3/11/2016 n. 22232). Ciò non è avvenuto nella specie, e vaevidenziato che lo stesso ricorrente nell’esposizione delle censurenon si confronta con quanto motivato dalla sentenza impugnata,limitandosi ad insistere sul fatto che la decisione impugnataavrebbe mancato di indicare da quali fonti probatorie abbia trattola sussistenza dell’onere di Magnaterra di consegnare alla CIAspecifica documentazione e di sottoscrivere un apposito modulo.In conclusione, contrariamente a quanto asserito da partericorrente, la sentenza impugnata ha in modo completo edesauriente dato conto delle ragioni per cui si è ritenuta, dalcomplesso dell’istruttoria compiuta, accertata l’inesistenzadell’obbligo contrattuale di mandato assunto dalla Confederazionecontroricorrente (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata).3. Il terzo motivo denuncia “Violazione dell'art. 116 c.p.c.,in relazione agli artt. 2730, 2733 e 2735 c.c. in relazioneall’art.360 n.3 c.p.c.” nella parte in cui non ha riconosciuto valoreconfessorio alla lettera datata 14.3.2008 a firma del PresidenteCIA e indirizzata a [OSCURATO:PERSONA], prodotta in primo grado(con il doc. n.5 fascicolo di parte attrice), e in particolare, alseguente periodo: “evidenziando che effettivamente la domandanon fu presentata per una serie di eventi che ebbero, nel loroinsieme, a causare la decorrenza del termine”.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13233/2023CC 4 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 449/2026Ric. 13233 del 2023 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12568/2026Pres. C. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. Ambrosi4. Il quarto motivo, a proposito della stessa parte disentenza già impugnata nel motivo precedente, denuncia “Nullitàdella sentenza per violazione degli artt.115 e 116 in relazioneall’art.360 n.4 c.p.c.”.5. I motivi terzo e quarto del ricorso, che possono esserecongiuntamente esaminati per l’evidente vincolo di connessione,sono inammissibili rispetto ad entrambi i profili di censura.Invero, l’evocata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonè neppure astrattamente ipotizzabile giacché essa “può esserededotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudiceha dichiarato espressamente di non dover osservare la regolacontenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori deipoteri officiosi riconosciutigli” (Cass. Sez. 3, 10/6/2016 n. 11892;Cass. Sez. U., 30/9/2020 n. 20867) ovvero, ancora, può esserededotta denunciando che il giudice di merito abbia disatteso ilprincipio della libera valutazione delle prove, in assenza di unaderoga normativamente prevista o abbia valutato secondoprudente apprezzamento una prova o risultanza probatoriasoggetta ad un diverso regime (Cass. Sez. 3, 10/6/2016 n. 11892,nonché Cass. Sez. 6-3, 31/8/2020 n. 18092).Con riferimento, poi, all’asserito erroneo non riconoscimentodel valore confessorio della lettera in atti, il ricorrente continua arichiedere una rivisitazione di fatti e circostanze, giàdefinitivamente accertati in sede di merito dato che la Cortefiorentina ha ben analizzato le circostanze fattuali e correttamenteescluso che nella lettera si rinvenisse una qualche ammissione diresponsabilità da parte della Confederazione.Con le doglianze in esame, attinenti a profili di fatto, ilricorrente tende, in effetti, a suscitare dalla Corte di cassazione unnuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalNumero registro generale 13233/2023CC 4 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 449/2026Ric. 13233 del 2023 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12568/2026Pres. C. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. AmbrosiGiudice d’appello e censura ancora l’apprezzamento dellerisultanze istruttorie contenute nella impugnata sentenza, ed inparticolare, l’interpretazione della esperita istruttoria nonsindacabile in sede di legittimità, apprezzamento condotto dallaCorte d’appello in modo congruo e privo di vizi logici e giuridici,giungendo ad escludere la valenza delle ipotesi alternativeformulate dalla parte.6. In conclusione, il ricorso va rigettato; le spese delpresente giudizio, in ragione delle alterne vicende del giudizio,sono integralmente compensate tra tutte le parti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U.20/2/2020 n. 4315). P.Q.Mrigetta il ricorso, compensando le spese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dàversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026.Il PresidenteChiara Graziosi