CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 05614/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa a seguito di rito abbreviato, ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di coltivazione di n. 11 piante di marijuana di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la condotta del ricorrente sia penalmente rilevante„ trattandosi di una coltivazione domestica di poche piante di marijuana, giustificata dalla necessità del prevenuto di assumere cannabis per lenire la sintomatologia cronica del dolore derivante dal distacco vitreo subito in occasione di un sinistro stradale risalente al novembre 2005. II) Omessa risposta della Corte territoriale al motivo di gravame con il quale era stato chiesto il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. 2. La censura pretende di sollecitare una nuova e diversa valutazione dei fatti, a fronte di una c.d. "doppia conforme" di condanna che ha valutato il compendio indiziario in maniera congrua e non illogica, evidenziando: la pacifica coltivazione, da parte del ricorrente, di n. 11 piante di marijuana, alte circa 90 cm. e poste all'interno della sua abitazione; il rinvenimento di due ventilatori, due termostati digitali, un neon, una lampada alogena e quattro grammi di marijuana in via di essiccazione; la circostanza che la sostanza stupefacente prodotta dalle piante, pari a 318 grammi netti di sostanza stupefacente, era suscettibile di essere tagliata in 1.407,12 dosi medie singole. Sotto questo profilo, la sentenza impugnata ha coerentemente applicato i principi affermati da Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019 - dep. 2020, secondo cui, 2 a ai fini dell'integrazione del reato di coltivazione di sostanze stupefacenti, è necessario e sufficiente che la coltivazione abbia per oggetto una pianta che sia in concreto idonea a produrre sostanze vietate e che siano utilizzate, a tal fine, strumentazioni e pratiche agricole tecnicamente adeguate. Per contro, l'irrilevanza penale della coltivazione di minime dimensioni, finalizzata esclusivamente al consumo personale, deve essere ancorata non alla sua assimilazione alla detenzione e al regime giuridico di quest'ultinna, ma, più linearmente, alla sua non riconducibilità alla definizione di coltivazione come attività penalmente rilevante. In questa prospettiva, la circostanza che la coltivazione sia intrapresa con l'intenzione soggettiva di soddisfare esigenze di consumo personale è stata ritenuta da sola insufficiente ad escluderne la rispondenza al tipo penalmente sanzionato, perché la stessa deve concretamente manifestare un nesso di immediatezza oggettiva con l'uso personale (cfr., in motivazione, la citata Sez. U n. 12348/2020). Il che, nel caso che occupa, è stato plausibilmente escluso, alla luce di quanto processualmente emerso. 3. Il secondo motivo è, invece, fondato. 4. Si deve convenire con il ricorrente che, nonostante lo specifico motivo di gravame proposto in sede di appello (terzo motivo) in ordine all'invocata applicazione, nel caso di specie, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte nulla ha osservato in proposito, essendosi limitata ad affermare che nel caso non potevano ricorrere gli estremi della coltivazione domestica. Va rammentato, al riguardo, che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590 - 01). Nessuna valutazione in tal senso è stata compiuta dai giudici di appello, i quali hanno completamente omesso di esaminare il relativo motivo di impugnazione, che neanche può dirsi implicitamente escluso, tenuto conto delle particolarità del caso concreto. Sussiste, pertanto, il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., in quanto le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato sono prive di completezza in relazione alla specifica doglianza formulata con i motivi di appello, in relazione alla eventuale applicabilità, nella specie, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (cfr. Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Rv. 257967 - 01). 5. Consegue l'annullannento della sentenza impugnata, limitatamente alla (omessa) valutazione circa l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione circa l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione de