CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28808/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/01/2026 del GIP del Tribunale di Firenze.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dellaRepubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Firenze, quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile larichiesta formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di detrazione del periodo dipresofferto in custodia cautelare (dal 23/09/1999 al 23/03/2000) per altro reatodalla pena attualmente in esecuzione, in quanto già presentata per le stessemotivazioni, innanzi dapprima alla Corte di Firenze e poi, a seguito, didichiarazione da parte di detta Corte della propria incompetenza, innanzi alsuddetto Giudice, che la respingeva con ordinanza n. 255/2025 SIGE del25/09/2025. Nonostante la preclusione processuale, viene, comunque, rilevatal’infondatezza della richiesta ripercorrendo le argomentazioni della precedenteordinanza e sottolineando che non sussistono i presupposti di cui all’art. 657,comma 4, cod. proc. pen.2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, proponericorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione dell’art. 657,commi 1, 2 e 4, cod. proc. pen.Insiste sull’identità del fatto associativo di cui a tre distinti procedimenti esul fatto che ciò sarebbe confermato dall’unificazione dei due ultimi delittiassociativi effettuata dal giudice della cognizione nell’ultimo procedimento.Rileva che la fungibilità, di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., operaquando vi è un reato diverso, mentre se vi è lo stesso reato, come nel caso inesame, opera il presofferto ex artt. 657, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e non èrichiesto alcun requisito di anteriorità.Lamenta, quindi, che il G.i.p. ha confuso la fungibilità con il presofferto.2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione peromessa considerazione di un elemento decisivo quale il parere favorevole delPubblico Ministero.2.3. Col terzo motivo di impugnazione si rileva violazione dell’art. 591 cod.proc. pen.Osserva la difesa che la pronuncia di inammissibilità è erronea perché ilprecedente rigetto fa leva su un presupposto errato, quale il disposto di cuiall’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., in luogo di quello dello stesso articolo, aicommi 1 e 2. Tant’è che lo stesso G.i.p., dopo avere dichiarato inammissibilel’istanza con ordinanza non definitiva (in relazione alla quale risulta proposto ependente il ricorso per cassazione), è entrato nel merito della richiesta.La difesa, pertanto, insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.2.4. Risultano presentati nel termine di legge motivi nuovi, in cui non solo siinsiste su tale ultimo profilo, ma ci si duole del fatto che l’istanza sia stataritenuta reiterativa rispetto a precedente istanza decisa in modo erroneo,applicando al fatto la disciplina del cumulo pur essendo il titolo in esecuzione unosolo, quello derivante dall’unificazione dei due ultimi procedimenti (essendointervenuta archiviazione per il primo).2.5. Infine, il difensore in data odierna fa pervenire richiesta scritta di rinvio,onde poter produrre documentazione, allegando, allo stato, quanto pervenutodalla Guardia di Finanza di Firenze.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato easpecifico.Invero, come evidenziato in primo luogo dall’ordinanza impugnata, laquestione dedotta in sede esecutiva è mera riproposizione di precedente istanzadal medesimo contenuto (circostanza non contestata), per cui osta il principiosecondo cui la preclusione del ne bis in idem opera per le questioni dedotte edeffettivamente decise anche se non con pronuncia definitiva, altrimenti sarebbeconsentito alle parti reiterare ad libitum la medesima istanza alla ricerca delgiudice più favorevole fino alla irrevocabilità determinata dalla decisione dellaCorte di cassazione.La giurisprudenza insegna che il divieto di un secondo giudizio, sancitodall'art. 649 cod. proc. pen., rispetto ad un primo giudizio che sia già divenutodefinitivo ("L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penaledivenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penaleper il medesimo fatto", e "se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimentopenale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza diproscioglimento o di non luogo a procedere") esprime un principio generaledell'ordinamento, così da doversi applicare anche nella fase esecutiva, e, quindi,alle ordinanze pronunciate, come nell'odierna fattispecie, dal giudicedell'esecuzione (così Sez. 1, n. 45556 del 15/09/2015, Turchetti, Rv. 265234 eSez. 1, n. 1285 del 20/11/2008, dep. 2009, Linfeng, Rv. 242750).Principio, che, invero, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 34324del 07/10/2020, PM Trib c/Regano, Rv. 280033 – 01) ha ritenuto applicabileanche quando entrambi i procedimenti siano ancora in corso (così la pronunciadelle Sezioni unite n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv.231800 e la successivaSez. 4, n. 25640 del 21/05/2008, Marella, Rv. 240783).Ne consegue che correttamente l’ordinanza impugnata, muovendo dalpresupposto che l’istanza è reiterazione di analoga istanza precedentementeformulata, l’ha dichiarata inammissibile ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; eche il ricorso riflette l’inammissibilità dell’istanza originaria, non confrontandosicol profilo della preclusione processuale se non per affermare la diversità dellarichiesta in ultimo formulata rispetto alla precedente per il solo fatto che lastessa sia stata decisa, secondo la difesa, in modo erroneo.2.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e diuna somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassadelle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.Il fatto che l’inammissibilità del ricorso sia per ragioni di rito escludequalsivoglia rilevanza della documentazione per cui si è chiesto il rinvio delladecisione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]