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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2025

Cassazione n. 30364/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] MONACO Sent. n.sez. 458/2025 UP - 23/06/2025 R.G.N. 41361/2024 Sentenza oscurata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui sono persone offese: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 10/07/2024 della Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30364/2025 Roma, lì, 05/09/2025 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm. uditi i difensori: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso, di cui chiede l'accoglimento; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso, di cui chiede l'accoglimento; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso, di cui chiede l'accoglimento; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 10 luglio 2024 la Corte di assise di appello di Catanzaro, parzialmente riformando la sentenza emessa dalla Corte di assise di Catanzaro in data 14 dicembre 2021, ha condannato: - [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per undici mesi e venti giorni, e al risarcimento in favore delle parti civili costituite, per i reati di cui agli artt. 575, 576, 577 cod. pen. e 56-575, 576, 577 cod. pen., 635 cod. pen., 2 e 4 legge n. 895/1967 commessi in data 09/04/2018, per avere cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] e tentato di uccidere [OSCURATO:PERSONA], facendo esplodere, con un ordigno esplosivo illegalmente portato in pubblico, l'auto su cui entrambe le vittime viaggiavano, per il reato di cui agli artt. 582- 583 cod. pen. commesso in data 30/10/2017 in danno di [OSCURATO:PERSONA], e per i reati di cui agli artt. 23 legge n. 110/1975 e 648 cod. pen. commessi fino al 01/05/2018, per avere acquistato o ricevuto, e detenuto, una pistola clandestina e un fucile a pompa clandestino; - [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo, e al risarcimento in favore delle parti civili, per i reati di cui agli artt. 575, 576, 577 cod. pen. e 56-575, 576, 577 cod. pen., 635 cod. pen., 2 e 4 legge n. 895/1967 commessi in data 09/04/2018, per avere cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] e tentato di uccidere [OSCURATO:PERSONA] facendo esplodere, con un ordigno esplosivo illegalmente portato in pubblico, l'auto su cui entrambe le vittime viaggiavano; - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione ed euro 2.200 di multa per i reati di cui agli artt. 23 legge n. 110/1975 e 648 cod. pen. commessi fino al 01/05/2018, per avere acquistato o ricevuto, e detenuto, una pistola clandestina e un fucile a pompa clandestino; - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sei di reclusione ed euro 4.900 di multa per i reati di cui agli artt. 23 legge n. 110/1975 e 648 cod. pen. commessi fino al 01/05/2018, per avere acquistato o comunque ricevuto, e detenuto, una pistola clandestina e un fucile a pompa clandestino, assolvendolo invece dal reato di cui al capo 3 A) per non avere commesso il fatto.

Il giudice di secondo grado ha dichiarato prescritta la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. contestata al capo 6) e ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 3 A), escludendo le relative pene, ma ha confermato la sussistenza di tutti i residui reati e la responsabilità per essi di ciascun imputato, respingendo peraltro l’appello del pubblico ministero avverso le assoluzioni e le esclusioni delle aggravanti decise dal giudice di primo grado.

Conformemente alla sentenza di primo grado, ha ritenuto la responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di omicidio e tentato omicidio contestati ai capi 1 A) e 1 B), e per quelli di cui ai capi 1 C) e 1 D), provata da: le risultanze della consulenza del RIS in merito alle modalità di collocamento dell’ordigno esplosivo, sotto il pianale dell’auto su cui si trovavano le vittime [OSCURATO:PERSONA] e suo padre [OSCURATO:PERSONA], ritenute più convincenti rispetto all’opinione espressa dal consulente di parte; le varie testimonianze e le ustioni riportate da [OSCURATO:PERSONA], ritenute idonee a provare che anch’egli si trovava sull’auto al momento dello scoppio, valutando anche su questo punto non convincente e non conforme alle risultanze probatorie la diversa opinione del consulente della difesa; l’inattendibilità e irrilevanza dell’alibi fornito da [OSCURATO:PERSONA]; la irragionevolezza e infondatezza delle ipotesi alternative fornite dalla difesa; la presenza di un movente, consistente non negli episodi estorsivi, dai quali gli imputati erano stati assolti dal giudice di primo grado per insussistenza del fatto, ma nel rapporto di odio e violenza esistente da anni tra le parti; le intercettazioni effettuate carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sia per il contenuto di alcune frasi, ritenute confessorie, sia, sotto un profilo logico, per il fatto che, da esse, risulta che gli imputati non si sono mai interrogati su chi potesse avere compiuto l’attentato omicida.

Tutti questi elementi, valutati complessivamente, secondo i giudici di secondo grado costituiscono un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti in merito alla colpevolezza dei due imputati, essendo irrilevante l’assenza di prova circa l'identità di chi abbia collocato materialmente l'ordigno esplosivo, dal momento che il fatto è contestato loro quali mandanti, compresa quindi la [OSCURATO:PERSONA], che aveva il movente più forte, essendo la diretta interessata per la proprietà del terreno da cui erano nati la contesa e l’odio reciproco, e che, secondo la ricostruzione logica compiuta dalla Corte di assise di appello, era sicuramente a conoscenza dell’organizzazione dell'attentato perché, altrimenti, avrebbe potuto correre un rischio, dal momento che si trovava tutti i giorni presente nei terreni in cui esso è avvenuto.

La Corte di assise di appello ha ritenuto provata anche la responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la detenzione e la ricettazione delle armi contestata ai capi 4 A), 4 B), 5 A) e 5 B) dalle relative intercettazioni, richiamate dalla pag. 136, ritenute chiare nel dimostrare che essi erano a conoscenza della presenza delle armi e dei loro nascondigli, per cui tutti ne avevano la materiale disponibilità.

Infine la Corte ha respinto gli appelli in merito al trattamento sanzionatorio, riducendo le pene solo a seguito della declaratoria di prescrizione della contravvenzione contestata al capo 6), in particolare confermando il diniego dell’attenuante della provocazione per il delitto di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA], e il diniego delle attenuanti generiche, anche per [OSCURATO:PERSONA], benché assolto dal delitto di lesioni, essendo confermata la sua recidiva e la sua propensione a delinquere, dimostrata dal possesso delle armi.

Solo per [OSCURATO:PERSONA] la pena è stata ridotta, ritenendo secondario il suo ruolo nei reati di detenzione e ricettazione di armi.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con tre atti predisposti l’uno dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in sei motivi, e due dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], articolati entrambi in un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA], con un atto predisposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA], con un atto predisposto dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolato in un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA], con un atto predisposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche per conto dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre motivi.

3. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo del ricorso predisposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione di legge processuale.

Gli accertamenti sulla carcassa del veicolo sono stati disposti ed eseguiti senza rispettare le forme dell'art. 360 cod. proc. pen., pur essendo dichiaratamente degli accertamenti non ripetibili, in quanto il fascicolo del pubblico ministero era ancora iscritto a carico di ignoti benché fossero emersi elementi sufficienti a carico del ricorrente, a seguito dell'acquisizione delle videoriprese effettuate dalle telecamere poste presso l'abitazione dei [OSCURATO:PERSONA] e presso il distributore del ricorrente, e delle intercettazioni già in corso, disposte in altro procedimento.

La Corte, investita del gravame, ha risposto con una motivazione apparente, affermando che l'intercettazione era stata disposta in presenza di indizi di reato e non di reità, contraddittoriamente affermando che l'iscrizione sarebbe stata necessaria nel caso di una denuncia nominativa, che nel caso sussisteva, avendo la moglie e madre delle vittime indicato subito la famiglia composta dai [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] quali i probabili autori.

Tutti gli accertamenti tecnici eseguiti, compresa l'autopsia sul corpo del deceduto, sono pertanto nulli; la loro esclusione è rilevante, in quanto incide sull'accertamento delle cause della morte, della tipologia, potenza e quantità dell'esplosivo utilizzato, e della collocazione dell'ordigno.

3.1. Con il secondo motivo del ricorso predisposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] si deduce l'illogicità della motivazione in merito al posizionamento dell'ordigno.

L'accertamento in questione è fondamentale, dal momento che i giudici di merito hanno concluso che terzi estranei al nucleo familiare delle vittime non avrebbero potuto accedere all'interno del veicolo, ma hanno escluso, con motivazione illogica, la conclusione raggiunta dal consulente della difesa, secondo cui l'ordigno era collocato dentro l'auto, circostanza peraltro affermata, nell'immediatezza del fatto, dal caposquadra dei vigili del fuoco.

Le sentenze riferiscono solo parzialmente le verifiche compiute dal consulente della difesa, affermando erroneamente che egli ha visionato solo delle foto, dal momento che alla pag. 86 della sentenza di secondo grado si dice che egli ha visionato il veicolo, e si affidano alle conclusioni del RIS senza una valutazione autonoma, ma basandosi su affermazioni illogiche, come le spiegazioni sull'assenza di un cratere sulla strada e sull'assenza di residui di esplosivo all'esterno dell'auto.

La tesi della difesa, di un ordigno trasportato all'interno del veicolo e ivi posto dalle vittime stesse, viene esclusa come meramente congetturale: la sentenza, però non spiega in che modo un estraneo possa averlo collocato, a bordo o all'esterno dell'auto, dal momento che le stesse persone offese hanno escluso tale possibilità, sostenendo che l'auto è rimasta sempre nel loro pieno controllo. [OSCURATO:PERSONA] la deduzione secondo cui [OSCURATO:PERSONA], se fosse stato a conoscenza della presenza dell'ordigno sull'auto, avrebbe detto che questa era accessibile a chiunque, per allontanare i sospetti dal figlio, è del tutto illogica.

Simile è l'affermazione secondo cui, in caso di tale consapevolezza, egli non sarebbe salito sull'auto, non avendo la sentenza smentito in modo logico l'ipotesi difensiva dell'essersi il [OSCURATO:PERSONA] trovato all'esterno di essa.

3.2. Con il terzo motivo del ricorso predisposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione a quest'ultima ipotesi.

La sentenza afferma che i testi hanno confermato la presenza del [OSCURATO:PERSONA] dentro il veicolo, e invece nessuno di essi lo ha visto lì o lo ha visto uscire dopo l'esplosione, avendolo tutti trovato all'esterno, esclusa la teste Corsi, che però ha reso una deposizione dubbia, e il teste Soldano, a cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito di essere uscito dall'auto dopo lo scoppio.

Inoltre la sentenza smentisce le conclusioni del consulente di parte senza applicare alcuna legge scientifica, ma solo esprimendo valutazioni del tutto soggettive, incompatibili con i gravissimi danni riportati dal veicolo, anche sul lato del passeggero, e con le condizioni del cadavere di [OSCURATO:PERSONA], del tutto smembrato, a fronte delle ustioni non particolarmente gravi riportate da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in questo caso era necessario, pertanto, disporre una perizia, al fine di verificare la fondatezza o meno delle affermazioni del consulente della difesa.

3.3. Con il quarto motivo del ricorso predisposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'ipotesi, avanzata dalla difesa, di una matrice esterna dell'attentato.

La sentenza non ha colto l'argomentazione difensiva, secondo cui l'ipotesi alternativa, formulata dalla difesa, tendeva a sostenere la sussistenza di un ragionevole dubbio, che impediva la condanna del ricorrente.

Il richiamo alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] è funzionale a tale tesi: la Corte si è limitata a dichiararne l'inattendibilità, avendo questi cambiato più volte la sua dichiarazione circa il coinvolgimento del ricorrente nell'attentato, ma non ha approfondito le propalazioni emerse successivamente, che indicano lui stesso e sua madre come i possibili autori, ed anzi le ha ritenute infondate, riportandole in modo atomizzato e svalutandole in modo illogico.

La sussistenza di indizi che attribuiscono la responsabilità ad un diverso soggetto, nominativamente indicato nelle intercettazioni, doveva essere valutata come idonea a introdurre il ragionevole dubbio che impedisce la condanna.

3.4. Con il quinto motivo del ricorso predisposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla individuazione della causale dell'attentato.

La sentenza di primo grado aveva individuato la causale, ovvero il movente, dell'azione omicidiaria in una contesa tra le parti in relazione ad alcuni terreni.

Nell'atto di appello si era sostenuta l'infondatezza di tale ipotesi, perché il giudice stesso aveva assolto il ricorrente e i presunti complici dal delitto di estorsione, ritenendo inattendibili le persone offese, e perché era dimostrato che gli imputati avevano sempre sostenuto le proprie ragioni in legittime azioni giudiziarie ed erano state le parti offese a commettere atti illeciti contro di loro.

La sentenza di appello ha interpretato tale contesa in modo errato, affermando che la causale consisterebbe nell'odio insorto tra le parti, senza valutare che esso, caso mai, sussisteva da parte delle persone offese, avendo queste tenuto, nel corso degli anni, numerose condotte illecite.

Sintomatica di tale odio è la risposta data da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], che lo accusava di avere mandato in galera i suoi genitori: egli non giustificò le sue accuse contro costoro dicendo che essi avevano ucciso suo figlio, ma dicendo che essi avevano rubato i soldi e non si erano occupati dei fatti loro.

La sentenza non attribuisce rilevanza a questa frase, che invece evidenzia la forte carica di odio presente nelle persone offese, ma assente nel ricorrente e nei coimputati: tale sentimento, pertanto, non può essere addotto quale causale dell'attentato, perché insussistente negli imputati.

3.5. Con il sesto motivo del ricorso predisposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione, con travisamento per omissione e per invenzione, in relazione all'interpretazione delle intercettazioni.

La Corte utilizza, per l'interpretazione delle conversazioni, anche elementi di mero sospetto, che non costituiscono indizi, ad esempio l'interesse del ricorrente per l'acquisizione dei filmati delle telecamere della zona, nonché frasi neutre.

È stata esclusa, poi, una intercettazione in cui il ricorrente, parlando con tale Mercuri, palesemente si disinteressa di ciò che costui gli riferisce in merito a delle telecamere nascoste, note solo ai carabinieri, elemento che sconfessa l'interpretazione utilizzata dai giudici di merito come indizio a suo carico.

La Corte fonda la condanna, infine, su intercettazioni dal significato quanto meno ambiguo, come quelle in cui il ricorrente si dimostra sollevato per il fatto di essere ancora in libertà, potendo ciò riferirsi ad altre condotte di reato da lui commesse in quel periodo, e che verranno infatti in seguito accertate.

La condanna, quindi, si basa su ragionamenti illogici e assertivi.

3.6. Con l'unico motivo del primo ricorso predisposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al reato di cui all'art. 575 cod. pen.

Il capo di imputazione dimostra la fragilità dell'accusa, amputata da ogni riferimento ad un contesto mafioso e dell'ipotizzata finalità estorsiva, e incerta sulle modalità esecutive dell'attentato, descritto con varie frasi alternative; la sentenza, inoltre, in molti punti ha evidenziato l'inattendibilità della persona offesa sopravvissuta.

La motivazione della sentenza impugnata non ha risolto tali lacune, in quanto ha riconosciuto che l'identità dell'autore materiale è ignota, o quanto meno tace sull'identità di colui che avrebbe azionato il telecomando, e non indica neppure chi avrebbe ideato il delitto, e quando o a chi il ricorrente avrebbe conferito il mandato di compierlo.

Erroneamente essa afferma essere irrilevante l'ignoranza su chi abbia piazzato l'ordigno esplosivo e in che modo abbia agito, perché tale mancato accertamento rende plausibile l'ipotesi alternativa proposta dalla difesa, secondo cui esso sarebbe stato trasportato sul veicolo dalle vittime stesse, ipotesi che la Corte respinge dicendo solo che quella dell'accusa è «più attendibile».

La motivazione della condanna contrasta con il principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”: in essa la Corte avanza molte congetture, ad esempio ipotizzando che gli autori materiali abbiano compiuto un'attività di appostamento, individuando così il momento migliore per agire.

Proprio la mancanza di prove certe, e della presenza di un'ipotesi difensiva ritenuta non infondata, ma solo “meno attendibile”, imponeva l'effettuazione della perizia richiesta dall'imputato, atteso che in atti vi è una consulenza tecnica favorevole alla difesa, e una totale ignoranza circa le modalità con cui l'ordigno sarebbe stato collocato, e con cui sarebbe stato fatto esplodere a distanza.

La sentenza cita, quale prova a carico del ricorrente, il compendio indiziario emergente dalle intercettazioni, ma da queste non emerge mai un suo ruolo come mandante.

Esse dimostrano il suo odio verso le vittime, ma le sue frasi circa l'attentato potrebbero consistere in meri commenti ad un'azione compiuta da altri, e di cui egli poteva anche essere a conoscenza, senza però averla organizzata e promossa.

La difesa, infatti, ha offerto anche una ulteriore ipotesi alternativa, che porta ad un attentato compiuto da altri membri della famiglia mafiosa [OSCURATO:PERSONA], basata sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], da lui in parte ritrattate a dibattimento, su una nota dei Carabinieri, e su alcune intercettazioni.

La presenza di tale ulteriore ipotesi, che la sentenza esclude senza però definirla “remota”, imponeva una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., dal momento che sono in ogni caso emersi elementi di sospetto a carico di altri soggetti, e che sono stati raccolti anche elementi da cui dedurre l'estraneità del ricorrente al fatto, avendo egli stesso dichiarato, in una intercettazione, di non avere problemi e di non avere nulla da nascondere, ed avendo la moglie e madre delle vittime, in un'altra intercettazione, indicato come responsabile del fatto tale “Massimo o Pino”.

3.7. Infine, con l'unico motivo del secondo ricorso predisposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo la Corte di assise di appello respinto la relativa richiesta con frasi apodittiche, travisando il contenuto dell'impugnazione ed omettendo di valutare gli elementi favorevoli alla loro concessione, indicati nell'atto di appello.

4. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con l’unico motivo del suo ricorso, deduce il vizio di motivazione in relazione alla sua ritenuta responsabilità nell'attentato quale mandante, e la violazione di legge in merito alla omessa qualificazione della sua condotta come una connivenza non punibile o un mero reato di favoreggiamento personale.

Le due sentenze fondano la condanna sull'esistenza di un attrito tra i due nuclei familiari e su quattro intercettazioni, successive al fatto, benché le concrete modalità di questo non siano state ricostruite, ignorandosi le caratteristiche dell'ordigno, le modalità con cui esso sarebbe stato collocato e poi fatto esplodere, l'identità degli esecutori materiali dell'esplosione.

Il ragionamento argomentativo soffre di due errori di fondo: la non corretta valutazione degli indizi e la non corretta valutazione dell'istituto del concorso di persone.

Quanto al primo vizio, la sentenza impugnata sostiene che la prova emerga da una lettura complessiva e non atomizzata delle conversazioni, ma essa non può sopperire alla intrinseca fragilità di ognuna di esse, e quindi di ciascun singolo indizio, come affermato dalla Corte di cassazione.

Quanto al secondo vizio, la sentenza non prende neppure in considerazione l'ipotesi che la preoccupazione che la ricorrente mostra, con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], per le indagini in corso, configuri non un concorso nel reato, ma solo una connivenza non punibile, essendo ella a conoscenza della responsabilità del coimputato ma non partecipe delle sue azioni, o configuri al massimo un favoreggiamento personale, dimenticando che il concorso nel reato necessita di un apporto concreto, materiale o almeno morale, efficace quanto meno a rafforzare i propositi criminosi del correo.

4.1. La sentenza travisa, inoltre, il significato dell'intercettazione n. 1526 del 08/05/2018, a cui attribuisce un ruolo di prova decisivo.

In essa la ricorrente esterna le sue preoccupazioni perché i carabinieri stanno rilevando i filmati delle telecamere della zona, e il [OSCURATO:PERSONA] la rassicura di avere usato la strada dove non ci sono telecamere, essendo stato fatto tutto nei minimi dettagli, e che i filmati dopo un mese si cancellano.

Al di là della correttezza o meno dell'interpretazione, sono errate le conclusioni probatorie che i giudici ne traggono: la conversazione non prova un concorso nel reato eventualmente commesso dal [OSCURATO:PERSONA], perché la ricorrente poteva esternare tale preoccupazione solo per essere stata messa a conoscenza del reato commesso dopo la sua consumazione, e quindi essere timorosa delle possibili conseguenze giudiziarie a carico del genero.

Tale possibilità non è stata esaminata dai giudici di merito, neppure per confutarla, mentre è supportata da altre evidenze probatorie, ed è comunque ragionevole e plausibile.

Tale conversazione, poi, è stata travisata perché dal suo ascolto integrale, sollecitato dalla difesa, si evince che la parte finale di essa avviene solo tra il [OSCURATO:PERSONA] e sua moglie, mentre la sentenza non dà atto neppure di tale richiesta di ascolto integrale.

4.2. La sentenza travisa, inoltre, il significato dell'intercettazione n. 5054 del 03/06/2018, e ne trae una conclusione illogica.

In essa la ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] e sua moglie manifestano di voler intervenire in modo analogo qualora il [OSCURATO:PERSONA], nonostante le lesioni subite, volesse di nuovo infastidirli (“facciamo u ripijiu”).

L'uso del plurale, da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA], appare coinvolgere la ricorrente, ma non dimostra il concorso di questa nel delitto già commesso, in quanto la frase è compatibile anche con l'ipotesi che ella ne sia stata informata solo dopo il compimento dell'azione.

4.3. La sentenza travisa anche il significato delle intercettazioni n. 3015 e 3027 del 18/05/2018, in cui il [OSCURATO:PERSONA] frena l'intenzione della ricorrente di denunciare per diffamazione le persone offese, che li accusano di avere commesso l'attentato, dicendo che essi stessi devono essere contenti di essere ancora liberi, per cui ella si deve tappare la bocca.

L'interpretazione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] confessi, con tali parole, il loro coinvolgimento nel delitto, è una mera ipotesi, essendo plausibile l'interpretazione alternativa fornita dalla difesa, secondo cui l'uomo è preoccupato che la pressione mediatica e le accuse delle persone offese inducano le autorità a compiere indagini o azioni giudiziarie nei loro confronti, benché ingiustificate.

Peraltro anche in questo caso l'interpretazione seguita dai giudici non legittima l'affermazione che tale conversazione dimostri il concorso della ricorrente nel reato, essendo la stessa inconciliabile con la stizza mostrata dal [OSCURATO:PERSONA], evidentemente preoccupato che le iniziative che la suocera vorrebbe intraprendere si risolvano in un suo danno, mentre se la stessa ricorrente fosse co-autrice del reato, ella avrebbe capito da sola la necessità di restare in silenzio e di non spingere l'autorità giudiziaria ad assumere iniziative.

4.4. La sentenza si occupa alla pag. 127 dell'ipotesi alternativa, di una conoscenza della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nell'attentato acquisita solo successivamente ad esso, e la esclude affermando che la ricorrente doveva necessariamente esserne preavvertita per non correre il rischio di rimanere coinvolta nell'esplosione, dal momento che frequentava ogni giorno gli stessi terreni.

Tale spiegazione non si concilia, però, con la ricostruzione dell'attentato, che sarebbe stato commesso mediante un ordigno fatto esplodere con un congegno a distanza, perché il tal caso la persona addetta a produrre lo scoppio avrebbe notato la presenza della donna in una zona pericolosa, e avrebbe evitato di comandare l'innesco.

Non c'era, pertanto, alcuna necessità di preavvertire la ricorrente dell'attentato organizzato, per evitare un danno a suo carico.

Manca, quindi, qualunque elemento anche logico che rafforzi la tesi accusatoria di un concorso della ricorrente.

5. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con l’unico motivo di ricorso, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione della sua responsabilità per i delitti di ricettazione e detenzione di armi da sparo.

Le armi in questione furono rinvenute in un terreno di proprietà di sua madre [OSCURATO:PERSONA], ma la loro disponibilità è stata attribuita anche alla ricorrente in base ad intercettazioni dalle quali risulterebbe, secondo la sentenza impugnata, che ella era consapevole del luogo in cui era custodita una di esse.

La Corte ha, quindi, stravolto l’istituto delle intercettazioni, trasformandolo da mezzo di ricerca della prova in un mezzo di prova; inoltre ne ha travisato il contenuto, dal momento che dalle varie conversazioni si evince che la ricorrente era una presenza passiva, mentre gli altri interlocutori commentavano notizie dei giornali in merito al rinvenimento delle armi stesse.

Le prove a carico della ricorrente sono solo indiziarie ma gli indizi, per costituire una prova, devono essere gravi, precisi e concordanti.

In questo caso la parte civile [OSCURATO:PERSONA] non descrive la ricorrente come persona di cui nutre timore, e ciò conferma il dato processuale emerso, di un soggetto sempre rimasto una presenza neutra e passiva in tutte le intercettazioni a suo carico.

Gli indizi raccolti, peraltro, sono incerti e imprecisi, tanto da consentire molte ipotesi alternative; la sentenza impugnata, però, non ricostruisce la prova logica secondo il criterio dell’art. 192 cod. proc. pen., e offre un apparato giustificativo della condanna non conforme ai principi normativi, in quanto fondato, in realtà, su congetture.

La motivazione, inoltre, è contraddittoria, perché nel giustificare il trattamento sanzionatorio della ricorrente riconosce il suo ruolo secondario, mentre poco prima le ha attribuito una responsabilità pari a quella dei coimputati: tale motivazione, pertanto, deve essere ritenuta solo apparente e manifestamente illogica.

6. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo del suo ricorso, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione della propria responsabilità per i delitti di detenzione di armi da sparo.

La motivazione della condanna è illogica, in quanto fondata su indizi costituiti dai dialoghi intercettati, tra terze persone o del ricorrente stesso, e carente in ordine alle censure proposte con l’atto di appello.

La Corte di assise di appello, in particolare, non ha risposto alle doglianze in merito alla ritenuta disponibilità delle armi da parte del ricorrente, e ha dedotto tale disponibilità dal mero fatto che egli era a conoscenza del luogo in cui esse erano nascoste.

La detenzione di un’arma, però, è caratterizzata dall’esistenza di una relazione di fatto tra queste e l’agente, il quale deve esserne il possessore o comunque deve avere, su di esse, una signoria che gli consenta di poterne disporre autonomamente.

Dalle intercettazioni, invece, si evince solo che il ricorrente era a conoscenza del luogo in cui esse erano custodite: si tratta di due brevi frasi, intercettate dopo il rinvenimento delle armi stesse, dalle quali non si comprende neppure se il ricorrente avesse una conoscenza pregressa della loro esistenza, o se ne fosse stato informato solo dopo il loro sequestro, e se tale conoscenza generica corrisponda al concetto di disponibilità.

Le due frasi sono talmente sintetiche da non poter assurgere al rango di prova, ma al più di indizio, e come indizio sono inidonee a dimostrare tale disponibilità, trattandosi di frasi oscure e incongruenti.

La motivazione fondata su di esse, pertanto, è illogica, non rendendo comprensibili i passaggi logici che conducono da tale indizio alla valutazione di responsabilità.

6.1. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione della propria responsabilità per i delitti di ricettazione delle medesime armi.

La motivazione è illogica anche in relazione alla condanna per tali due imputazioni, oltre ad essere apparente e omessa.

La generica disponibilità delle armi non dimostra automaticamente la loro ricettazione, in quanto dovrebbe provarsi anche che il ricorrente era a conoscenza della loro natura clandestina, per essere il fucile a pompa munito di matricola abrasa e il revolver mai sottoposto al banco di prova.

La conoscenza del nascondiglio delle armi non prova la conoscenza diretta di queste ultime, necessaria per rilevare le caratteristiche che ne dimostravano la provenienza illecita: dalla sentenza non emerge se il ricorrente le avesse personalmente ricevute o acquistate, elemento che insinua maggiormente il dubbio circa la sussistenza della loro ricettazione, che non può essere attribuita a titolo di colpa.

In questo caso, poi, non è ravvisabile neppure il dolo eventuale a carico del ricorrente, in quanto non è ricavabile, dalle prove indicate, che egli abbia acquistato, ricevuto o anche solo occultato le armi in questione, nella consapevolezza della loro provenienza illecita.

3.2. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva e al trattamento sanzionatorio.

La recidiva è stata applicata sulla base di una condanna intervenuta nel 1995 a pena sospesa, per cui essa era estinta, essendo decorso il termine di legge e non avendo egli riportato altre condanne, ed i giudici non avrebbero dovuto applicare alcun aumento per essa.

È vero che l'estinzione del reato ai sensi dell’art. 163 cod. pen. non comporta l’estinzione degli effetti penali della condanna, ma in questo caso, essendo trascorsi oltre trent’anni da quella condanna, la valutazione di una maggiore pericolosità del ricorrente è illogica, stante anche la sua assoluzione dal reato di lesioni, che era stato ritenuto particolarmente grave dai giudici di primo grado, e l’evidenza del suo ruolo non di primo piano, che emerge dalle intercettazioni.

La sentenza, inoltre, è errata laddove fa riferimento, per l’applicazione della recidiva, alla condanna riportata dal ricorrente per la detenzione delle armi rinvenute durante la perquisizione effettuata il 09/04/2018, trattandosi di una condanna non ancora definitiva.

La motivazione è illogica anche con riferimento al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorrente è un uomo anziano e malato, dalle condotte accertate non emerge una sua pericolosità tale da contrastare con la concessione del beneficio, e la pena irrogata è palesemente eccessiva, anche a causa della ingiustificata applicazione della recidiva.

3. Il Procuratore generale, riportandosi ad una memoria scritta precedentemente depositata, ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel loro complesso, sono infondati e devono essere respinti.

Diversa valutazione deve, invece, essere espressa per il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

2. La motivazione della sentenza impugnata si salda ed integra quella del giudice di primo grado, secondo la struttura della c.d.

“doppia conforme”.

Ciò impone di escludere che essa possa essere qualificata come apparente o assente in relazione a tutti gli aspetti contestati, in particolare quanto all’interpretazione e alla valutazione delle intercettazioni, e degli altri elementi indiziari.

Secondo il consolidato principio di questa Corte, infatti, «la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 2, n. 25016 del 30/06/2022, in motivazione).

Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, quindi, le due sentenze devono essere lette congiuntamente, potendo le argomentazioni di quella di primo grado andare ad integrare e completare la motivazione di quella di secondo grado.

2.1. Il presente procedimento ha natura indiziaria, per cui devono applicarsi i principi elaborati da questa Corte in merito alla valutazione di tale forma di prova.

In particolare deve ribadirsi che «in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605, e le conformi Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941, Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321).

Analogamente, si è affermato che «in tema di prova indiziaria, il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto» (Sez. 2, n. 35827 del 12/07/2019, Rv. 27674).

Nella formulazione della decisione, poi, deve sempre applicarsi il consolidato principio che equipara la rilevanza della prova logica a quella della prova diretta: «in tema di valutazione delle prove, la prova logica, raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica» (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 271228).

Infine deve ribadirsi che «il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito. (In applicazione del principio, la Corte ha respinto il ricorso per vizi di motivazione che, in un processo indiziario, si fondava su una critica parcellizzata di singoli segmenti della ricostruzione senza tener conto della lettura complessiva e unitaria dei dati indizianti operata in sentenza)» (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rv. 286492).

2.2. Quanto all'ammissibilità dei ricorsi, deve ricordarsi che questa Corte, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965, ha più volte ribadito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento».

In alcuni motivi di ricorso si sollecita, invece, la rivalutazione degli elementi di prova o degli indizi già esaminati, nelle due sentenze di merito, con motivazioni complete e non illogiche né apparenti, in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo dei delitti contestati.

Si ricordi altresì che, in tema di sindacato del vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il compito del giudice di legittimità, nell'apprezzamento delle fonti di prova, non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Rv. 229369). [OSCURATO:PERSONA]. 2, n. 25016 del 30/06/2022, sopra citata, ha ribadito, nella motivazione, che «al giudice di legittimità è preclusa — in sede di controllo della motivazione — la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa».

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza della Corte di assise di appello è completa, non manifestamente illogica ed esaustiva, in relazione alle posizioni diverse da quella di [OSCURATO:PERSONA], avendo i giudici esaminato e valutato tutti gli elementi di prova e indiziari acquisiti, e non è dunque suscettibile di rivalutazione, da parte di questa Corte.

3. Quanto alla principale contestazione mossa nei vari ricorsi, relativa alla rilevanza probatoria nonché all’interpretazione delle intercettazioni, deve ribadirsi il principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui «le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714), e secondo cui «in tema di prove, il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica» (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024 Rv. 286150).

Deve altresì ricordarsi che «in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337; vedi anche la già citata Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

4. Passando all'esame dei ricorsi proposti dai singoli imputati, deve ribadirsi la infondatezza o inammissibilità di tutti i motivi proposti da [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Il primo motivo del ricorso predisposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, perché infondato nel suo complesso.

La sentenza impugnata respinge, alla pag. 59, l'eccezione di inutilizzabilità di tutti gli accertamenti tecnici irripetibili, che il ricorrente indica specificamente nell'autopsia sul corpo del deceduto e nella consulenza del RIS sull'auto oggetto dell'attentato, con una motivazione approfondita, logica e non contraddittoria.

Nell'immediatezza dell'attentato non vi erano, secondo il pubblico ministero, elementi idonei per procedere a carico di soggetti noti, e la sua decisione di aprire un fascicolo contro ignoti è stata ritenuta corretta, e non censurabile dal giudice, secondo un ragionamento logico e fondato su elementi concreti e certi.

L'esistenza di un diverso procedimento a carico di alcuni dei ricorrenti, per le lesioni procurate a [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del quale furono disposte le intercettazioni poi utilizzate nel presente procedimento, non comportava il sorgere di alcun concreto indizio a carico dei medesimi soggetti, stante la forte diversità tra le due condotte. [OSCURATO:PERSONA] l'esito positivo della perquisizione operata nei loro terreni nell'immediatezza dell'attentato, che portò al rinvenimento di un fucile a canne mozze per la cui illecita detenzione essi sono stati separatamente giudicati e condannati, non costituiva un indizio relativo all'attentato, che era stato compiuto con un ordigno esplosivo e non con armi da sparo.

Il ricorrente travisa la giurisprudenza di questa Corte nel sostenere che la denuncia nominativa delle persone offese costituisse un elemento sufficiente per imporre la propria iscrizione nel registro degli indagati, e la conseguente applicazione della procedura di cui all'art. 360 cod. proc. pen. nello svolgimento di tutti gli accertamenti tecnici, perché l'obbligo di iscrizione consegue ad una denuncia che descriva le ragioni dell'indicazione dell'autore del fatto, e non a quella che contenga meri sospetti, come la generica affermazione resa, nell'immediatezza, dalle persone offese, i quali indicarono quali autori gli odierni imputati solo per l'esistenza dello stato di lite più volte ricordato dal ricorrente stesso, ma senza possedere alcun elemento che dimostrasse la loro diretta responsabilità per l'attentato, elemento che essi non hanno mai fornito neppure nel corso dei giudizi di merito (si veda Sez. 4, n. 20093 del 28/01/2021, Rv. 281175).

Non vi erano, pertanto, ragioni sufficienti che imponessero l'adozione della procedura di cui all'art. 360 cod. proc. pen. per l'effettuazione dell'autopsia sul corpo del deceduto.

La consulenza del RIS, poi, risulta essere stata disposta dal pubblico ministero limitatamente allo svolgimento degli accertamenti ripetibili, ed essere stata eseguita entro tali limiti, raccogliendo le tracce presenti sul veicolo ma astenendosi dal compierne l'analisi (si veda Sez. 1, n. 1059 del 03/10/2024, dep. 2025, Rv. 287484).

4.2. Il secondo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per mancanza di specificità.

Il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione con cui i giudici di appello, dalla pag. 85, hanno escluso la fondatezza della tesi difensiva, secondo cui l'ordigno esplosivo si sarebbe trovato dentro l'auto delle due persone offese e non sotto il suo pianale, ma non si confronta con essa, che ha raggiunto tale conclusione prendendo atto del fatto che il consulente ha visionato solo le foto di tale parte del veicolo, e non il pezzo stesso, come effettuato dai tecnici del RIS.

È errata, infatti, l'affermazione di una contraddittorietà della sentenza, che alla pag. 86 riferisce che il consulente della difesa ha visionato il veicolo stesso: essa specifica, infatti, che tale consulente ha visionato il veicolo «allorquando il mezzo era già stato oggetto di accertamenti tecnici irripetibili (mediante taglio di una parte del pianale)», e che della parte asportata ha visionato solo le fotografie, senza compiere quindi alcuna analisi diretta del pezzo e senza neppure visionare il luogo del fatto.

La valutazione di una maggiore affidabilità delle conclusioni raggiunte dai tecnici del RIS, pertanto, non deriva da una generica adesione fideistica, priva di autonomia, ma da una attenta verifica degli accertamenti compiuti dai diversi consulenti e delle basi tecniche ed oggettive delle loro rispettive affermazioni, nonché dal raffronto tra tali affermazioni e le altre risultanze processuali, ritenute non tali da smentire le conclusioni del RIS, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, laddove l'ipotesi alternativa formulata dal consulente della difesa è stata ritenuta priva di sostegno tecnico e intrinsecamente illogica.

La sentenza, infatti, dà una specifica risposta ad ognuna delle critiche opposte dal ricorrente alla consulenza del RIS, in particolare quanto alla presenza di tracce dell'esplosione sul terreno sotto il veicolo, quanto alle diverse conseguenze fisiche subite dai due occupanti dell'auto e quanto alla diversa, ma superficiale, valutazione fornita nell'immediatezza del fatto dal caposquadra dei vigili del fuoco, e ribadisce l'illogicità dell'ipotesi di un posizionamento dell'ordigno esplosivo dentro l'auto, addirittura tra il sedile del conducente e la pedaliera.

L'omesso accertamento delle modalità con cui l'ordigno sarebbe stato collocato sotto il pianale del veicolo è palesemente irrilevante, in quanto non inficia le valutazioni derivanti dagli elementi oggettivi acquisiti.

La motivazione della sentenza, su questo aspetto, è pertanto logica, approfondita e non contraddittoria, e il ricorso non si confronta con essa.

Deve, pertanto, ribadirsi il principio di questa Corte, secondo cui «costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, purché la sentenza dia conto, con motivazione accurata e approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell'opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti» (Sez. 5, n. 43845 del 14/10/2022, Rv. 283807).

4.3. [OSCURATO:PERSONA] il terzo motivo del ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la sua manifesta infondatezza e la mancanza di specificità.

La tesi difensiva della mancata presenza sull'auto del padre del deceduto viene ribadita per sostenere la tesi dell'essere stato l'ordigno esplosivo trasportato sul veicolo stesso, esaminata nel secondo motivo di ricorso, cosicché l'esclusione della fondatezza di quest'ultima rende irrilevante l'accertamento circa l'essersi l'uomo trovato a bordo del veicolo o solo nei pressi di questo.

Il ricorso, peraltro, non si confronta con la sentenza impugnata, che alle pagine da 89 a 95, con motivazione ampia e approfondita, richiama e rivaluta, alla luce delle censure della difesa, tutte le prove, dichiarative, oggettive, tecniche e logiche, che concorrono a dimostrare l'infondatezza di tale tesi.

In particolare, la sentenza esamina l'affermazione, ripetuta nel ricorso, dell'asserita incompatibilità tra la modestia delle lesioni riportate da [OSCURATO:PERSONA] e i gravissimi danni subiti dal veicolo e dal figlio, posizionato sul sedile di guida, e ne valuta l'infondatezza evidenziando in primo luogo che tali lesioni non sono state così lievi, avendo richiesto il ricovero dell'uomo in ospedale per quasi due mesi, poi che esse riguardavano per lo più i glutei e il lato sinistro del corpo, pertanto quello più vicino al corpo del conducente deceduto, e infine che le foto dell'auto evidenziano che i danni causati al veicolo dall'esplosione interessavano in modo molto rilevante la postazione del guidatore, ma in modo molto meno grave quella del passeggero, occupata dal padre del deceduto. [OSCURATO:PERSONA] in questo caso il ricorso non si confronta con la motivazione, in tutti i suoi passaggi e in tutti gli elementi attraverso i quali la tesi difensiva viene respinta, limitandosi a sostenere la scarsa credibilità dei testimoni indicati e la non scientificità delle valutazioni circa la compatibilità tra gli effetti dell'esplosione e le lesioni subite dalla vittima.

La completezza della motivazione, sul punto, rende invece la stessa non sindacabile dal giudice di legittimità, sulla base del principio giurisprudenziale citato nel paragrafo precedente, così come insindacabile appare la decisione, riferita nella pag. 95, di non disporre una perizia, essendo ampiamente motivata la sua non indispensabilità, alla luce del materiale probatorio esaminato.

4.4. Il quarto motivo del ricorso deve essere rigettato, perché infondato.

Il ricorrente, nella propria ottica difensiva, dà rilievo ad ogni singolo elemento potenzialmente idoneo ad introdurre un dubbio nella ricostruzione del fatto e della sua personale responsabilità, ma deve ribadirsi che il dubbio che impedisce la condanna, ai sensi dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., è solo quello «ragionevole», cioè quello derivante dall'emergere, dal complesso indiziario e probatorio, di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica (vedi Sez. 1, n. 41110 del 24/10/2011, Rv. 251507), e non quello derivante da ipotesi alternative astrattamente formulabili, ma prive di un concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee alla normale razionalità umana (così Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605, sopra richiamata).

La sentenza impugnata si è conformata a questi principi in quanto ha valutato approfonditamente, dalla pag. 98 alla pag. 106, le tesi difensive relative alla ipotizzabile responsabilità di altre persone, e le ha ritenute del tutto prive di riscontri processuali dotati di una sufficiente attendibilità, nonché illogiche perché irragionevoli e prive di un movente plausibile.

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono state ritenute del tutto inattendibili, perché dallo stesso più volte modificate e infine smentite a dibattimento, tanto che esse, esplicitamente, sono state valutate come irrilevanti ai fini della decisione (pag. 103 della sentenza); quelle intercettate in carcere a carico di altri soggetti collegati al predetto sono state ritenute irrilevanti perché generiche, non riferibili con certezza all'imputata [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che a familiari dell'indicato dichiarante, e comunque provenienti da persone che riferivano informazioni ricevute da una fonte ignota; infine quelle rese da un altro collaboratore di giustizia, tale [OSCURATO:PERSONA], sono state ritenute irrilevanti e non significative, perché riferite ad un soggetto non identificabile, indicato solo come il “cognato”.

Tale motivazione, lungi dal risultare manifestamente illogica, come sostenuto nel ricorso, costituisce una corretta applicazione dei criteri interpretativi delle prove consistenti nelle intercettazioni tra terzi estranei e di quella consistente nelle dichiarazioni, in particolare di un collaboratore.

Costituisce, al contrario, un esercizio illogico ipotizzare, sulla base della inattendibilità di queste ultime e di una frase pronunciata da detenuti la cui fonte informativa è ignota, che il predetto collaboratore abbia mentito per nascondere la propria responsabilità nel delitto, senza che alcun elemento probatorio indichi un suo coinvolgimento nell'episodio, un suo rapporto con le persone offese, un suo qualunque movente: in questo modo viene, infatti, formulata una versione alternativa del tutto sganciata dalle risultanze processuali nonché irrazionale, inidonea perciò ad introdurre un ragionevole dubbio circa la colpevolezza del ricorrente.

4.5. [OSCURATO:PERSONA] il quinto motivo di questo ricorso è infondato, e deve essere rigettato.

La sussistenza di un movente ragionevolmente ipotizzabile è ampiamente motivata, dalla pag. 106 della sentenza impugnata, sulla base delle intercettazioni, dettagliatamente riportate nelle pagine successive, e di alcune testimonianze, dalle quali emerge in modo evidente la forte conflittualità tra il ricorrente, nonché altri suoi coimputati, e le persone offese, sfociata anche in precedenza in un'aggressione fisica, oggetto della condanna per il delitto di lesioni personali contestato al capo 3 A), non impugnata dal ricorrente.

La sentenza non oblitera il fatto che la conflittualità fosse dovuta anche all'atteggiamento fortemente oppositivo delle persone offese, e che i sentimenti di odio appartenessero anche a queste ultime, tanto da spingere [OSCURATO:PERSONA], in un acceso colloquio con [OSCURATO:PERSONA], a giustificare la carcerazione dei suoi genitori con le vicende pregresse legate al possesso di alcuni terreni e non con l'uccisione del proprio figlio (così alla pag. 108 della sentenza), ma deduce dalle intercettazioni che il ricorrente nutrisse sentimenti analoghi, che esternava con i familiari, qui coimputati, i quali palesemente li condividevano.

Il ricorso non si confronta adeguatamente con questa motivazione, perché nega l'esistenza di un odio anche da parte degli imputati omettendo del tutto di considerare la prova derivante dalle intercettazioni, nelle quali il ricorrente usualmente si riferisce a [OSCURATO:PERSONA] con il termine «cancro», commenta con scherno le sue condizioni di salute dopo l'attentato, si dice pronto a fare «u ripijiu» se egli dovesse riprendere azioni contro di loro, e infine dice esplicitamente alla moglie che «il cancro» «andava eliminato prima».

Non sussiste, pertanto, il lamentato vizio della motivazione in ordine alla sussistenza di un odio reciproco, e alla sua plausibilità quale movente della grave azione omicida, non essendo fondata la censura mossa in questo motivo di ricorso.

4.6. È infondato, infine, il sesto motivo del ricorso predisposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativo alla valutazione delle intercettazioni a carico del ricorrente.

Richiamati i principi giurisprudenziali relativi alla interpretazione delle intercettazioni da parte del giudice di merito e ai limiti del sindacato, sul punto, di questa Corte, esposti al paragrafo 3, deve rilevarsi che la motivazione della sentenza impugnata appare logica, approfondita, non contraddittoria e conforme al contenuto delle intercettazioni, che appare chiaro e la cui trascrizione non è stata contestata dalla difesa.

Non appare sussistere, in particolare, il dedotto vizio di travisamento della prova per omissione o per invenzione.

Non vi è nessuna omissione in ordine all'intercettazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e tale Mercuri, della quale sono riportati nella sentenza, e valutati, solo i passaggi ritenuti confermativi dell'interesse del primo per le riprese delle telecamere (alle pagg. 116 e 117 della sentenza); risulta significativo, infatti, che il ricorrente cerchi di acquisire informazioni anche da tale soggetto, e non è, invece, rilevante il fatto che, con lui, egli si dimostri non preoccupato del loro possibile contenuto, ben diversamente da quanto emerge nella sua conversazione con la suocera, potendo egli cercare di non suscitare sospetti circa le ragioni del suo interessamento.

Non costituisce un travisamento per invenzione l'ipotesi, formulata dai giudici, che il ricorrente si preoccupi delle possibili riprese effettuate dalle telecamere perché potrebbe essersi recato sul luogo dell'attentato: il mancato accertamento circa l'autore materiale di questo, ed anche dell'apposizione dell'ordigno, consente di non escludere una partecipazione diretta del [OSCURATO:PERSONA], o in ogni caso una sua presenza sul posto, e la sua preoccupazione non costituisce un'invenzione dei giudici ma è provata dal contenuto delle intercettazioni, in particolare la n. 1526 del 08/05/2018, riportata alla pag.

113. Al di là del motivo per cui il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] si preoccupino del contenuto delle riprese, costituiscono un dato oggettivo sia il fatto che il primo rassicuri la seconda circa l'avere percorso una strada priva di telecamere, avendo organizzato tutto nel minimo dettaglio, sia il fatto che la conversazione si riferisca all'attentato, avvenuto proprio un mese prima, stante la continua rassicurazione che la preoccupazione può cessare, perché le riprese si cancellano automaticamente dopo un mese.

Il fatto, poi, che nel corso delle intercettazioni, iniziate il giorno stesso dell'attentato, non siano state mai registrate conversazioni in cui il ricorrente e i suoi familiari si chiedono chi possa averlo compiuto o per quale motivo, legittimamente è stato valutato dai giudici di merito come confermativo delle prove a loro carico, in quanto elemento che contribuisce, con argomentazione logica, a formare il convincimento dei giudici circa l'interpretazione delle varie prove e indizi, il cui complesso costituisce una prova sufficiente della responsabilità del ricorrente: è logico, infatti, ritenere che soggetti estranei ad una vicenda così grave, che ha colpito persone conosciute e verso cui si è in rapporti conflittuali, si sarebbero interrogati su chi altri nutrisse sentimenti di odio così forti da superare i loro, e da spingere ad attuare un gesto così eclatante, per cui la totale mancanza di simili conversazioni fa logicamente ipotizzare che gli intercettati fossero quanto meno a conoscenza, già da prima dell'attentato, del fatto che esso sarebbe stato compiuto e di chi lo avrebbe eseguito o almeno organizzato.

Questo motivo di ricorso, pertanto, è infondato sia perché lamenta dei vizi del tutto insussistenti, sia perché esamina solo in parte le intercettazioni poste a base della decisione, svalutandole singolarmente o ipotizzando che le conversazioni più compromettenti si riferiscano a vicende diverse da quella dell'omicidio contestato, vicende la cui esistenza non è indicata neppure in forma generica e che rappresentano, pertanto, un'ipotesi insostenibile.

4.7. Il motivo del primo ricorso predisposto per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni già esposte nel valutare il quarto, il quinto e il sesto motivo del ricorso predisposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Non vi è dubbio che le prove a carico del ricorrente hanno natura indiziaria, ma le due sentenze di merito le hanno valutate conformandosi ai principi giurisprudenziali esposti al paragrafo 2.1., esaminandoli singolarmente e poi nel loro complesso, ritenendoli gravi, precisi e concordanti nell'indicare il ricorrente quale responsabile dell'attentato, quanto meno quale suo organizzatore e mandante, ed escludendo, con motivazione approfondita, la fondatezza ed anche solo la plausibilità delle varie ipotesi alternative avanzate dalla difesa, in alcuni casi del tutto congetturali, e comunque del tutto prive di supporti processuali.

Tale prova è stata legittimamente ritenuta sufficiente per la condanna, anche in mancanza di un accertamento in merito alle modalità di installazione dell'ordigno esplosivo ed alla identità di eventuali esecutori materiali diversi dal ricorrente, non sussistendo, secondo i giudici di merito, alcun dubbio circa il diretto coinvolgimento di quest'ultimo nel ruolo sopra indicato.

La mancata individuazione delle modalità esecutive o dell'esecutore materiale non rende plausibile, infatti, la tesi alternativa della presenza della bomba all'interno dell'auto delle vittime, come sostenuto in questo motivo di ricorso, essendo questa tesi sconfessata dal dato oggettivo costituito dalle conseguenze dell'esplosione, come ricostruite dai consulenti del RIS.

Analogamente, tale mancato accertamento non attribuisce maggiore plausibilità alla tesi alternativa della responsabilità di altri soggetti, estranei alla famiglia del ricorrente, perché questa è del tutto priva di elementi credibili e idonei a far sorgere dei fondati sospetti a carico di altre persone, anche perché l'indicazione, quali responsabili, di tali “Massimo o Pino” attribuita alla [OSCURATO:PERSONA], moglie e madre delle due vittime, è frutto di una trascrizione di una sua intercettazione ritenuta non corretta dai giudici.

Le intercettazioni a carico del ricorrente, inoltre, diversamente da quanto sostenuto in questo motivo di ricorso, dimostrano in modo sufficiente la sua responsabilità, con riferimento all'organizzazione dell'attentato e al suo movente, senza mai che egli, o gli altri componenti della sua famiglia, avanzino sospetti a carico di terzi, quali autori del grave gesto criminoso, o anche solo dimostrino sorpresa per esso.

4.8. [OSCURATO:PERSONA] il motivo contenuto nel secondo ricorso predisposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativo all'omessa concessione delle attenuanti generiche, è infondato e deve essere rigettato.

La sentenza impugnata, conformandosi a quella di primo grado, ha negato tale beneficio per la gravità di tutti i reati ritenuti sussistenti e per l'assenza di elementi favorevoli al ricorrente, valutando così, implicitamente, insussistenti o irrilevanti quelli indicati nell'atto di appello e richiamati nel ricorso.

Tale motivazione è sufficiente, alla luce del principio dettato da questa Corte, secondo cui «in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato.» (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693).

Inoltre è stato anche statuito che «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269).

Nel presente caso, appare logica la valutazione della preponderanza della gravità dell'atto criminoso, per le sue modalità, le sue conseguenze e la sua sproporzione rispetto al movente individuato, su criteri valutativi quali l'incensuratezza del ricorrente e l'asserita condotta corretta tenuta dopo il fatto e nel corso del processo, essendo stata altresì esclusa, nel corpo della motivazione delle due sentenze, la rilevanza della condotta delle persone offese quale forma di provocazione.

4.9. L'infondatezza o l'inammissibilità di tutti i motivi dei tre ricorsi proposti dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ne impongono, pertanto, il complessivo rigetto.

5. Il ricorso proposto dall'imputata [OSCURATO:PERSONA], invece, è fondato nei termini sotto precisati, e deve essere accolto.

L'affermazione di una non corretta valutazione degli indizi a carico della ricorrente non è fondata, né sussistono gli asseriti travisamenti delle varie conversazioni intercettate.

Queste, come già evidenziato al superiore paragrafo 4.6., sono chiare nel loro contenuto, e sono state valutate, da entrambi i giudici di merito, in modo logico e conforme al significato delle parole pronunciate.

La valutazione che esse si riferiscano all'attentato commesso il 09/04/2018 e dimostrino un coinvolgimento in esso della ricorrente, perché ella appare, con evidenza, timorosa che non solo il genero ma anche lei stessa possa essere individuata come responsabile attraverso le riprese delle telecamere, è pertanto logica e non frutto di travisamento: nella conversazione n. 1526 del 08/05/2018 la donna esprime in modo evidente che i suoi timori sono rivolti anche a sé stessa usando le parole “la pace è con noi”; così nelle conversazioni n. 3015 e n. 3027, del 18/05/2018, il genero estende anche a lei la considerazione che sono entrambi fortunati ad essere ancora liberi.

L'intercettazione n. 5054 del 03/06/2018, in cui il genero, parlando con sua moglie e con la ricorrente, propone ad entrambe di fare “u ripijiu” qualora riprendessero le liti con i [OSCURATO:PERSONA], correttamente è stata interpretata come dimostrativa della piena condivisione, da parte di quest'ultima, delle ragioni dell'attentato e della decisione di commetterlo.

Da queste intercettazioni, e dalla prova logica conseguente alla constatazione che nel lungo periodo della loro durata, essendo le stesse iniziate il giorno stesso dell'omicidio, la ricorrente non si è mai mostrata sorpresa dell'accaduto, né ha chiesto a sé stessa o ai suoi familiari chi potesse averlo compiuto e per quali ragioni, diverse dal forte contrasto esistente da anni tra lei e le persone offese, come esposto alla pag. 109, la sentenza impugnata ha logicamente tratto la valutazione del fatto che la donna fosse informata della sua organizzazione.

Inoltre, con motivazione logica, i giudici di merito hanno anche ritenuto provato che ella fosse a conoscenza del momento in cui l'attentato sarebbe stato materialmente compiuto in quanto, come esposto alla pag. 127, ella frequentava abitualmente i terreni presso cui esso è stato compiuto, e doveva perciò rimanerne lontana al momento del fatto, per la sua personale incolumità.

Per tali ragioni deve ritenersi insussistente il vizio, dedotto nell'unico motivo di ricorso, di una non corretta valutazione degli indizi a carico della ricorrente.

Appare sussistente, invece, il diverso vizio della non corretta valutazione dell'istituto del concorso di persone.

L'accertata consapevolezza della predisposizione dell'attentato, la conoscenza delle sue modalità, del momento in cui sarebbe stato compiuto e dell'identità dell'ideatore, dell'organizzatore o del suo esecutore materiale, e persino l'adesione morale della ricorrente ad esso, possono non risultare sufficienti per ritenere dimostrato il suo concorso, anche solo morale, nel reato.

Nel concorso di persone, l'elemento soggettivo si concretizza nella consapevole rappresentazione e nella volontà del partecipe di cooperare con altri soggetti alla comune realizzazione della condotta delittuosa, anche solo rafforzandone il proposito criminoso.

Secondo questa Corte, infatti, «la differenza tra concorso nel delitto … e connivenza non punibile risiede nel fatto che nell'uno si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all'altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare, mentre nell'altra è mantenuto, da parte dell'agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto» (Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 287403).

Nel presente caso i giudici di merito hanno ampiamente motivato, con argomentazione logica e non contraddittoria, la sussistenza di una condivisione del proposito criminoso da parte della [OSCURATO:PERSONA], ma non hanno valutato, né motivato, se essa è rimasta una adesione silente e passiva, sino all'esecuzione del gesto criminoso, o se essa si sia estrinsecata in un contributo, quanto meno morale, tale da rafforzare il proposito criminoso di altri, manifestandosi anche solo come una disponibilità a fornire un contributo agevolatore, una collaborazione, una protezione dalle possibili conseguenze negative. [OSCURATO:PERSONA] l'incontro tra la ricorrente ed il genero pochi minuti prima dell'attentato stesso, ricostruito in modo dettagliato alla pag. 126 della sentenza, è stato esaminato solo sotto il profilo della consapevolezza, da parte di entrambi, dell'imminenza dell'evento omicidiario, ma senza valutare se questo episodio possa dimostrare un concorso morale o materiale della donna.

La sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] deve, pertanto, essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro, per un nuovo giudizio in merito alla sussistenza, nella condotta di questa imputata, di una forma di concorso nei reati a lei ascritti, e non di una mera connivenza non punibile.

6. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve essere rigettato.

La ricorrente propone, di fatto, la medesima questione della valutazione della propria condotta come una forma di connivenza non punibile, e non di un concorso morale o materiale nei reati a lei ascritti.

La decisione delle due sentenze di merito, di ritenerla concorrente nei delitti di ricettazione e detenzione delle armi rinvenute in data 01/05/2018, è però adeguatamente motivata e fondata sulle intercettazioni, le quali non sono state travisate nel loro contenuto, come sostenuto dalla ricorrente, bensì sono state interpretate e valutate conformemente ad esso, e in modo logico e non contraddittorio.

La sentenza impugnata, infatti, alla pagina 137, sottolinea che, nella conversazione n. 451 del 01/05/2018, la donna non solo si dimostra a conoscenza dei nascondigli di tutte le armi, ma si lamenta con il marito che “giusto avantieri ti ho detto io, fammi andare a prendere per vedere”.

La valutazione che, con tali parole, la ricorrente dimostri di avere avuto ella stessa la piena disponibilità delle armi, tanto da voler intervenire per trovare loro un diverso nascondiglio, e comunque non tenga un comportamento meramente passivo, ma partecipi attivamente alla condotta di illecita detenzione delle stesse, è logica e non contraddittoria, e fondata non su congetture ma su un elemento concreto.

La sentenza, infatti, si è conformata al principio di questa Corte, secondo cui «integra un'ipotesi di concorso di persone nel delitto di illecita detenzione di armi la condotta di chi, consapevole della presenza di esse nell'abitazione che condivide con il loro proprietario, nulla faccia per rimuovere tale situazione antigiuridica, manifestando, con un comportamento finalizzato a protrarne gli effetti, una chiara connivenza con il predetto e pertanto dimostrando di trovarsi in una situazione di fatto tale da poter, comunque, in qualsiasi momento, disporre anche autonomamente delle armi» (Sez. 1, n. 12308 del 14/02/2020, Rv. 278698, citata nella sentenza impugnata)

6.1. Appare motivata in lodo logico e conforme alle risultanze processuali, nonché agli elementi probatori e indiziari raccolti, anche la condanna della ricorrente per i delitti di ricettazione delle due armi rinvenute, essendo logico dedurre, dalla accertata disponibilità delle stesse, il suo concorso nella loro ricezione con la consapevolezza della illiceità della loro provenienza.

Risulta infatti evidente, ad una mera visione di tali armi, la loro natura clandestina, e la sentenza impugnata ha applicato il principio giurisprudenziale adottato con le pronunce di questa Corte Sez. 1, n. 11395 del 04/04/1991, Rv. 188646, Sez. 1, n. 18778 del 27/03/2013, Rv. 256014, e Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Rv. 276868, citate nella sentenza stessa.

La ricorrente, peraltro, non si confronta con questa parte della motivazione, non esponendo specifiche critiche in merito alla ritenuta sussistenza dei delitti di ricettazione.

6.2. Non sussiste alcuna contraddizione, infine, nell'avere la sentenza attribuito alla ricorrente un ruolo secondario, tale da giustificare la riconosciuta riduzione della pena, essendo tale ruolo pienamente compatibile con l'affermazione del suo concorso nei reati a lei ascritti.

Il concorso, infatti, può estrinsecarsi in un supporto solo morale o nella prestazione di un contributo limitato, ma pur sempre dimostrativo della volontà di partecipazione al delitto stesso.

7. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato per concorso nella detenzione e ricettazione delle armi rinvenute in data 01/05/2018, è infondato in tutti i suoi motivi.

7.1. Il ricorrente riconosce che la sentenza ha correttamente dedotto, dalle conversazioni intercettate, che egli era a conoscenza dei nascondigli delle varie armi, ma sostiene che la motivazione sia illogica nella parte in cui ha ritenuto che tale conoscenza dimostri che egli concorreva nella detenzione delle stesse, in quanto essa non sarebbe idonea per provare che egli ne aveva la materiale disponibilità.

La sentenza, invece, ritiene provata tale disponibilità per il fatto che, nelle indicate conversazioni, egli evidenzia di avere collaborato all'individuazione dei nascondigli, avendo così fornito, o mostrato di voler fornire, un contributo materiale alla illecita detenzione, in particolare pronunciando la frase, registrata nella conversazione n. 536 del 01/05/2018, “glielo avevo detto io a [OSCURATO:PERSONA] che là il posto non era buono”.

Questa motivazione è logica e conforme ai principi giurisprudenziali citati ai paragrafi 5 e 6, in merito alla distinzione tra una condotta di connivenza non punibile e una di concorso materiale o morale nel reato, e alla sussistenza di un concorso nella detenzione di armi quando il soggetto non proprietario delle stesse dimostri «di trovarsi in una situazione di fatto tale da poter, comunque, in qualsiasi momento, disporre anche autonomamente delle armi» (Sez. 1, n. 12308 del 14/02/2020, cit.).

Si rinvia, pertanto, alle valutazioni contenute nei predetti paragrafi, per l'affermazione di infondatezza di questo motivo di ricorso.

7.2. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso, relativo alla responsabilità del ricorrente per i delitti di ricettazione delle armi clandestine rinvenute, è infondato e deve essere rigettato.

Il ricorrente sostiene la mancanza di elementi da cui dedurre che egli, pur avendo l'astratta disponibilità di dette armi, le avesse materialmente ricevute o quanto meno visionate, così da potersi accorgere della loro natura clandestina.

La sentenza impugnata, invece, ha dedotto, dal contenuto delle conversazioni indicate alla pag. 137, in particolare la n. 536 sopra citata, che il ricorrente era a conoscenza non solo del nascondiglio delle armi ma anche della loro natura, tanto da cogliere immediatamente il riferimento fatto dal genero al fucile a pompa, benché egli si fosse limitato a dire “quello là sopra hanno trovato”.

La valutazione che tale completa e approfondita conoscenza delle armi occultate dimostri che egli le aveva, se non direttamente ricevute, quanto meno visionate, dal momento che ne conosceva le caratteristiche ed era quindi consapevole della loro natura clandestina, dimostrata dalla mancanza o irregolarità della loro punzonatura, è pertanto logica ed esente dai vizi lamentati.

La conoscenza della natura clandestina delle armi, poi, è sufficiente per ritenere il ricorrente responsabile anche dei delitti di ricettazione, per le ragioni esposte al superiore paragrafo 6.1., da intendersi qui richiamate.

7.3. Il ricorso è infondato anche quanto al terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio.

La sentenza ha motivato in modo approfondito, alle pagine 140 e 141, le ragioni che giustificano la mancata esclusione della recidiva contestata, benché la precedente condanna sia relativa ad un fatto commesso nel 1995.

Ha infatti ritenuto che il fatto allora commesso sia grave e idoneo a dimostrare una maggiore pericolosità del ricorrente, anche perché a tale condotta ha fatto seguito un'ulteriore condotta di reato, cioè la detenzione di un'arma clandestina accertata il 09/04/2018; questa seconda condotta non è rilevante processualmente, essendo la relativa condanna divenuta definitiva in epoca successiva all'accertamento dei reati ascritti al ricorrente in questo procedimento, ma è stata ritenuta idonea a dimostrare il permanere, nel tempo, di una propensione del soggetto alla consumazione di gravi delitti.

Secondo questa Corte, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato, il giudice «deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425).

La sentenza si è conformata a tale principio, motivando specificamente la rilevanza della precedente condanna definitiva quale dimostrazione della maggiore pericolosità del ricorrente, confermata dalla ulteriore condanna non definitiva da lui nel frattempo riportata, e la sua motivazione non presenta, pertanto, il vizio lamentato.

La contestazione di un vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche, contenuta in questo stesso motivo di ricorso, è del tutto priva di specificità, non indicando il ricorrente alcun elemento valutabile positivamente ma invocando solo la loro concessione al fine di mitigare la pena, essendo egli un uomo anziano e malato: la sentenza, alla pag. 139, ha esplicitamente negato tale beneficio perché i suoi precedenti penali e giudiziari dimostrano una sua propensione a delinquere, ostativa ad un trattamento benevolo, e il ricorso non si confronta con questa motivazione, lamentando al contrario la sua inesistenza.

Infine anche il trattamento sanzionatorio è stato ampiamente motivato dai giudici di merito, che hanno ritenuto particolarmente gravi i reati ascritti, per la natura e la micidialità delle armi detenute e ricettate, e non sussistente il ruolo secondario del ricorrente, riconosciuto invece per sua figlia.

La motivazione è logica e non contraddittoria, in quanto evidenzia la congruità della pena nonostante sia stata irrogata una pena base di poco superiore al minimo edittale della pena detentiva prevista per il delitto di ricettazione, e si sottrae perciò al sindacato di questa Corte, in applicazione del principio secondo cui «la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197).

8. Sulla base delle considerazioni che precedono, solo il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve, pertanto, essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere annullata nei suoi confronti, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.

I ricorsi proposti dagli altri imputati devono invece essere rigettati, con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.

La natura di uno dei reati giudicati impone la tutela del diritto alla riservatezza della persona lesa, mediante l'applicazione del disposto dell’art. 52, comma 5, d.lgs. 196/2003.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'assise di appello di Catanzaro.

Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge Così deciso il 23 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] MONACO Sent. n.sez. 458/2025 UP - 23/06/2025 R.G.N. 41361/2024 Sentenza oscurata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui sono persone offese: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 10/07/2024 della Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30364/2025 Roma, lì, 05/09/2025 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm. uditi i difensori: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso, di cui chiede l'accoglimento; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso, di cui chiede l'accoglimento; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso, di cui chiede l'accoglimento; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 10 luglio 2024 la Corte di assise di appello di Catanzaro, parzialmente riformando la sentenza emessa dalla Corte di assise di Catanzaro in data 14 dicembre 2021, ha condannato: - [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per undici mesi e venti giorni, e al risarcimento in favore delle parti civili costituite, per i reati di cui agli artt. 575, 576, 577 cod. pen. e 56-575, 576, 577 cod. pen., 635 cod. pen., 2 e 4 legge n. 895/1967 commessi in data 09/04/2018, per avere cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] e tentato di uccidere [OSCURATO:PERSONA], facendo esplodere, con un ordigno esplosivo illegalmente portato in pubblico, l'auto su cui entrambe le vittime viaggiavano, per il reato di cui agli artt. 582- 583 cod. pen. commesso in data 30/10/2017 in danno di [OSCURATO:PERSONA], e per i reati di cui agli artt. 23 legge n. 110/1975 e 648 cod. pen. commessi fino al 01/05/2018, per avere acquistato o ricevuto, e detenuto, una pistola clandestina e un fucile a pompa clandestino; - [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo, e al risarcimento in favore delle parti civili, per i reati di cui agli artt. 575, 576, 577 cod. pen. e 56-575, 576, 577 cod. pen., 635 cod. pen., 2 e 4 legge n. 895/1967 commessi in data 09/04/2018, per avere cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] e tentato di uccidere [OSCURATO:PERSONA] facendo esplodere, con un ordigno esplosivo illegalmente portato in pubblico, l'auto su cui entrambe le vittime viaggiavano; - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione ed euro 2.200 di multa per i reati di cui agli artt. 23 legge n. 110/1975 e 648 cod. pen. commessi fino al 01/05/2018, per avere acquistato o ricevuto, e detenuto, una pistola clandestina e un fucile a pompa clandestino; - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sei di reclusione ed euro 4.900 di multa per i reati di cui agli artt. 23 legge n. 110/1975 e 648 cod. pen. commessi fino al 01/05/2018, per avere acquistato o comunque ricevuto, e detenuto, una pistola clandestina e un fucile a pompa clandestino, assolvendolo invece dal reato di cui al capo 3 A) per non avere commesso il fatto. Il giudice di secondo grado ha dichiarato prescritta la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. contestata al capo 6) e ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 3 A), escludendo le relative pene, ma ha confermato la sussistenza di tutti i residui reati e la responsabilità per essi di ciascun imputato, respingendo peraltro l’appello del pubblico ministero avverso le assoluzioni e le esclusioni delle aggravanti decise dal giudice di primo grado. Conformemente alla sentenza di primo grado, ha ritenuto la responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di omicidio e tentato omicidio contestati ai capi 1 A) e 1 B), e per quelli di cui ai capi 1 C) e 1 D), provata da: le risultanze della consulenza del RIS in merito alle modalità di collocamento dell’ordigno esplosivo, sotto il pianale dell’auto su cui si trovavano le vittime [OSCURATO:PERSONA] e suo padre [OSCURATO:PERSONA], ritenute più convincenti rispetto all’opinione espressa dal consulente di parte; le varie testimonianze e le ustioni riportate da [OSCURATO:PERSONA], ritenute idonee a provare che anch’egli si trovava sull’auto al momento dello scoppio, valutando anche su questo punto non convincente e non conforme alle risultanze probatorie la diversa opinione del consulente della difesa; l’inattendibilità e irrilevanza dell’alibi fornito da [OSCURATO:PERSONA]; la irragionevolezza e infondatezza delle ipotesi alternative fornite dalla difesa; la presenza di un movente, consistente non negli episodi estorsivi, dai quali gli imputati erano stati assolti dal giudice di primo grado per insussistenza del fatto, ma nel rapporto di odio e violenza esistente da anni tra le parti; le intercettazioni effettuate carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sia per il contenuto di alcune frasi, ritenute confessorie, sia, sotto un profilo logico, per il fatto che, da esse, risulta che gli imputati non si sono mai interrogati su chi potesse avere compiuto l’attentato omicida. Tutti questi elementi, valutati complessivamente, secondo i giudici di secondo grado costituiscono un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti in merito alla colpevolezza dei due imputati, essendo irrilevante l’assenza di prova circa l'identità di chi abbia collocato materialmente l'ordigno esplosivo, dal momento che il fatto è contestato loro quali mandanti, compresa quindi la [OSCURATO:PERSONA], che aveva il movente più forte, essendo la diretta interessata per la proprietà del terreno da cui erano nati la contesa e l’odio reciproco, e che, secondo la ricostruzione logica compiuta dalla Corte di assise di appello, era sicuramente a conoscenza dell’organizzazione dell'attentato perché, altrimenti, avrebbe potuto correre un rischio, dal momento che si trovava tutti i giorni presente nei terreni in cui esso è avvenuto. La Corte di assise di appello ha ritenuto provata anche la responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la detenzione e la ricettazione delle armi contestata ai capi 4 A), 4 B), 5 A) e 5 B) dalle relative intercettazioni, richiamate dalla pag. 136, ritenute chiare nel dimostrare che essi erano a conoscenza della presenza delle armi e dei loro nascondigli, per cui tutti ne avevano la materiale disponibilità. Infine la Corte ha respinto gli appelli in merito al trattamento sanzionatorio, riducendo le pene solo a seguito della declaratoria di prescrizione della contravvenzione contestata al capo 6), in particolare confermando il diniego dell’attenuante della provocazione per il delitto di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA], e il diniego delle attenuanti generiche, anche per [OSCURATO:PERSONA], benché assolto dal delitto di lesioni, essendo confermata la sua recidiva e la sua propensione a delinquere, dimostrata dal possesso delle armi. Solo per [OSCURATO:PERSONA] la pena è stata ridotta, ritenendo secondario il suo ruolo nei reati di detenzione e ricettazione di armi. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con tre atti predisposti l’uno dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in sei motivi, e due dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], articolati entrambi in un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA], con un atto predisposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA], con un atto predisposto dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolato in un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA], con un atto predisposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche per conto dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre motivi. 3. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo del ricorso predisposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione di legge processuale. Gli accertamenti sulla carcassa del veicolo sono stati disposti ed eseguiti senza rispettare le forme dell'art. 360 cod. proc. pen., pur essendo dichiaratamente degli accertamenti non ripetibili, in quanto il fascicolo del pubblico ministero era ancora iscritto a carico di ignoti benché fossero emersi elementi sufficienti a carico del ricorrente, a seguito dell'acquisizione delle videoriprese effettuate dalle telecamere poste presso l'abitazione dei [OSCURATO:PERSONA] e presso il distributore del ricorrente, e delle intercettazioni già in corso, disposte in altro procedimento. La Corte, investita del gravame, ha risposto con una motivazione apparente, affermando che l'intercettazione era stata disposta in presenza di indizi di reato e non di reità, contraddittoriamente affermando che l'iscrizione sarebbe stata necessaria nel caso di una denuncia nominativa, che nel caso sussisteva, avendo la moglie e madre delle vittime indicato subito la famiglia composta dai [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] quali i probabili autori. Tutti gli accertamenti tecnici eseguiti, compresa l'autopsia sul corpo del deceduto, sono pertanto nulli; la loro esclusione è rilevante, in quanto incide sull'accertamento delle cause della morte, della tipologia, potenza e quantità dell'esplosivo utilizzato, e della collocazione dell'ordigno. 3.1. Con il secondo motivo del ricorso predisposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] si deduce l'illogicità della motivazione in merito al posizionamento dell'ordigno. L'accertamento in questione è fondamentale, dal momento che i giudici di merito hanno concluso che terzi estranei al nucleo familiare delle vittime non avrebbero potuto accedere all'interno del veicolo, ma hanno escluso, con motivazione illogica, la conclusione raggiunta dal consulente della difesa, secondo cui l'ordigno era collocato dentro l'auto, circostanza peraltro affermata, nell'immediatezza del fatto, dal caposquadra dei vigili del fuoco. Le sentenze riferiscono solo parzialmente le verifiche compiute dal consulente della difesa, affermando erroneamente che egli ha visionato solo delle foto, dal momento che alla pag. 86 della sentenza di secondo grado si dice che egli ha visionato il veicolo, e si affidano alle conclusioni del RIS senza una valutazione autonoma, ma basandosi su affermazioni illogiche, come le spiegazioni sull'assenza di un cratere sulla strada e sull'assenza di residui di esplosivo all'esterno dell'auto. La tesi della difesa, di un ordigno trasportato all'interno del veicolo e ivi posto dalle vittime stesse, viene esclusa come meramente congetturale: la sentenza, però non spiega in che modo un estraneo possa averlo collocato, a bordo o all'esterno dell'auto, dal momento che le stesse persone offese hanno escluso tale possibilità, sostenendo che l'auto è rimasta sempre nel loro pieno controllo. [OSCURATO:PERSONA] la deduzione secondo cui [OSCURATO:PERSONA], se fosse stato a conoscenza della presenza dell'ordigno sull'auto, avrebbe detto che questa era accessibile a chiunque, per allontanare i sospetti dal figlio, è del tutto illogica. Simile è l'affermazione secondo cui, in caso di tale consapevolezza, egli non sarebbe salito sull'auto, non avendo la sentenza smentito in modo logico l'ipotesi difensiva dell'essersi il [OSCURATO:PERSONA] trovato all'esterno di essa. 3.2. Con il terzo motivo del ricorso predisposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione a quest'ultima ipotesi. La sentenza afferma che i testi hanno confermato la presenza del [OSCURATO:PERSONA] dentro il veicolo, e invece nessuno di essi lo ha visto lì o lo ha visto uscire dopo l'esplosione, avendolo tutti trovato all'esterno, esclusa la teste Corsi, che però ha reso una deposizione dubbia, e il teste Soldano, a cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito di essere uscito dall'auto dopo lo scoppio. Inoltre la sentenza smentisce le conclusioni del consulente di parte senza applicare alcuna legge scientifica, ma solo esprimendo valutazioni del tutto soggettive, incompatibili con i gravissimi danni riportati dal veicolo, anche sul lato del passeggero, e con le condizioni del cadavere di [OSCURATO:PERSONA], del tutto smembrato, a fronte delle ustioni non particolarmente gravi riportate da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in questo caso era necessario, pertanto, disporre una perizia, al fine di verificare la fondatezza o meno delle affermazioni del consulente della difesa. 3.3. Con il quarto motivo del ricorso predisposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'ipotesi, avanzata dalla difesa, di una matrice esterna dell'attentato. La sentenza non ha colto l'argomentazione difensiva, secondo cui l'ipotesi alternativa, formulata dalla difesa, tendeva a sostenere la sussistenza di un ragionevole dubbio, che impediva la condanna del ricorrente. Il richiamo alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] è funzionale a tale tesi: la Corte si è limitata a dichiararne l'inattendibilità, avendo questi cambiato più volte la sua dichiarazione circa il coinvolgimento del ricorrente nell'attentato, ma non ha approfondito le propalazioni emerse successivamente, che indicano lui stesso e sua madre come i possibili autori, ed anzi le ha ritenute infondate, riportandole in modo atomizzato e svalutandole in modo illogico. La sussistenza di indizi che attribuiscono la responsabilità ad un diverso soggetto, nominativamente indicato nelle intercettazioni, doveva essere valutata come idonea a introdurre il ragionevole dubbio che impedisce la condanna. 3.4. Con il quinto motivo del ricorso predisposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla individuazione della causale dell'attentato. La sentenza di primo grado aveva individuato la causale, ovvero il movente, dell'azione omicidiaria in una contesa tra le parti in relazione ad alcuni terreni. Nell'atto di appello si era sostenuta l'infondatezza di tale ipotesi, perché il giudice stesso aveva assolto il ricorrente e i presunti complici dal delitto di estorsione, ritenendo inattendibili le persone offese, e perché era dimostrato che gli imputati avevano sempre sostenuto le proprie ragioni in legittime azioni giudiziarie ed erano state le parti offese a commettere atti illeciti contro di loro. La sentenza di appello ha interpretato tale contesa in modo errato, affermando che la causale consisterebbe nell'odio insorto tra le parti, senza valutare che esso, caso mai, sussisteva da parte delle persone offese, avendo queste tenuto, nel corso degli anni, numerose condotte illecite. Sintomatica di tale odio è la risposta data da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], che lo accusava di avere mandato in galera i suoi genitori: egli non giustificò le sue accuse contro costoro dicendo che essi avevano ucciso suo figlio, ma dicendo che essi avevano rubato i soldi e non si erano occupati dei fatti loro. La sentenza non attribuisce rilevanza a questa frase, che invece evidenzia la forte carica di odio presente nelle persone offese, ma assente nel ricorrente e nei coimputati: tale sentimento, pertanto, non può essere addotto quale causale dell'attentato, perché insussistente negli imputati. 3.5. Con il sesto motivo del ricorso predisposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione, con travisamento per omissione e per invenzione, in relazione all'interpretazione delle intercettazioni. La Corte utilizza, per l'interpretazione delle conversazioni, anche elementi di mero sospetto, che non costituiscono indizi, ad esempio l'interesse del ricorrente per l'acquisizione dei filmati delle telecamere della zona, nonché frasi neutre. È stata esclusa, poi, una intercettazione in cui il ricorrente, parlando con tale Mercuri, palesemente si disinteressa di ciò che costui gli riferisce in merito a delle telecamere nascoste, note solo ai carabinieri, elemento che sconfessa l'interpretazione utilizzata dai giudici di merito come indizio a suo carico. La Corte fonda la condanna, infine, su intercettazioni dal significato quanto meno ambiguo, come quelle in cui il ricorrente si dimostra sollevato per il fatto di essere ancora in libertà, potendo ciò riferirsi ad altre condotte di reato da lui commesse in quel periodo, e che verranno infatti in seguito accertate. La condanna, quindi, si basa su ragionamenti illogici e assertivi. 3.6. Con l'unico motivo del primo ricorso predisposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al reato di cui all'art. 575 cod. pen. Il capo di imputazione dimostra la fragilità dell'accusa, amputata da ogni riferimento ad un contesto mafioso e dell'ipotizzata finalità estorsiva, e incerta sulle modalità esecutive dell'attentato, descritto con varie frasi alternative; la sentenza, inoltre, in molti punti ha evidenziato l'inattendibilità della persona offesa sopravvissuta. La motivazione della sentenza impugnata non ha risolto tali lacune, in quanto ha riconosciuto che l'identità dell'autore materiale è ignota, o quanto meno tace sull'identità di colui che avrebbe azionato il telecomando, e non indica neppure chi avrebbe ideato il delitto, e quando o a chi il ricorrente avrebbe conferito il mandato di compierlo. Erroneamente essa afferma essere irrilevante l'ignoranza su chi abbia piazzato l'ordigno esplosivo e in che modo abbia agito, perché tale mancato accertamento rende plausibile l'ipotesi alternativa proposta dalla difesa, secondo cui esso sarebbe stato trasportato sul veicolo dalle vittime stesse, ipotesi che la Corte respinge dicendo solo che quella dell'accusa è «più attendibile». La motivazione della condanna contrasta con il principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”: in essa la Corte avanza molte congetture, ad esempio ipotizzando che gli autori materiali abbiano compiuto un'attività di appostamento, individuando così il momento migliore per agire. Proprio la mancanza di prove certe, e della presenza di un'ipotesi difensiva ritenuta non infondata, ma solo “meno attendibile”, imponeva l'effettuazione della perizia richiesta dall'imputato, atteso che in atti vi è una consulenza tecnica favorevole alla difesa, e una totale ignoranza circa le modalità con cui l'ordigno sarebbe stato collocato, e con cui sarebbe stato fatto esplodere a distanza. La sentenza cita, quale prova a carico del ricorrente, il compendio indiziario emergente dalle intercettazioni, ma da queste non emerge mai un suo ruolo come mandante. Esse dimostrano il suo odio verso le vittime, ma le sue frasi circa l'attentato potrebbero consistere in meri commenti ad un'azione compiuta da altri, e di cui egli poteva anche essere a conoscenza, senza però averla organizzata e promossa. La difesa, infatti, ha offerto anche una ulteriore ipotesi alternativa, che porta ad un attentato compiuto da altri membri della famiglia mafiosa [OSCURATO:PERSONA], basata sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], da lui in parte ritrattate a dibattimento, su una nota dei Carabinieri, e su alcune intercettazioni. La presenza di tale ulteriore ipotesi, che la sentenza esclude senza però definirla “remota”, imponeva una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., dal momento che sono in ogni caso emersi elementi di sospetto a carico di altri soggetti, e che sono stati raccolti anche elementi da cui dedurre l'estraneità del ricorrente al fatto, avendo egli stesso dichiarato, in una intercettazione, di non avere problemi e di non avere nulla da nascondere, ed avendo la moglie e madre delle vittime, in un'altra intercettazione, indicato come responsabile del fatto tale “Massimo o Pino”. 3.7. Infine, con l'unico motivo del secondo ricorso predisposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo la Corte di assise di appello respinto la relativa richiesta con frasi apodittiche, travisando il contenuto dell'impugnazione ed omettendo di valutare gli elementi favorevoli alla loro concessione, indicati nell'atto di appello. 4. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con l’unico motivo del suo ricorso, deduce il vizio di motivazione in relazione alla sua ritenuta responsabilità nell'attentato quale mandante, e la violazione di legge in merito alla omessa qualificazione della sua condotta come una connivenza non punibile o un mero reato di favoreggiamento personale. Le due sentenze fondano la condanna sull'esistenza di un attrito tra i due nuclei familiari e su quattro intercettazioni, successive al fatto, benché le concrete modalità di questo non siano state ricostruite, ignorandosi le caratteristiche dell'ordigno, le modalità con cui esso sarebbe stato collocato e poi fatto esplodere, l'identità degli esecutori materiali dell'esplosione. Il ragionamento argomentativo soffre di due errori di fondo: la non corretta valutazione degli indizi e la non corretta valutazione dell'istituto del concorso di persone. Quanto al primo vizio, la sentenza impugnata sostiene che la prova emerga da una lettura complessiva e non atomizzata delle conversazioni, ma essa non può sopperire alla intrinseca fragilità di ognuna di esse, e quindi di ciascun singolo indizio, come affermato dalla Corte di cassazione. Quanto al secondo vizio, la sentenza non prende neppure in considerazione l'ipotesi che la preoccupazione che la ricorrente mostra, con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], per le indagini in corso, configuri non un concorso nel reato, ma solo una connivenza non punibile, essendo ella a conoscenza della responsabilità del coimputato ma non partecipe delle sue azioni, o configuri al massimo un favoreggiamento personale, dimenticando che il concorso nel reato necessita di un apporto concreto, materiale o almeno morale, efficace quanto meno a rafforzare i propositi criminosi del correo. 4.1. La sentenza travisa, inoltre, il significato dell'intercettazione n. 1526 del 08/05/2018, a cui attribuisce un ruolo di prova decisivo. In essa la ricorrente esterna le sue preoccupazioni perché i carabinieri stanno rilevando i filmati delle telecamere della zona, e il [OSCURATO:PERSONA] la rassicura di avere usato la strada dove non ci sono telecamere, essendo stato fatto tutto nei minimi dettagli, e che i filmati dopo un mese si cancellano. Al di là della correttezza o meno dell'interpretazione, sono errate le conclusioni probatorie che i giudici ne traggono: la conversazione non prova un concorso nel reato eventualmente commesso dal [OSCURATO:PERSONA], perché la ricorrente poteva esternare tale preoccupazione solo per essere stata messa a conoscenza del reato commesso dopo la sua consumazione, e quindi essere timorosa delle possibili conseguenze giudiziarie a carico del genero. Tale possibilità non è stata esaminata dai giudici di merito, neppure per confutarla, mentre è supportata da altre evidenze probatorie, ed è comunque ragionevole e plausibile. Tale conversazione, poi, è stata travisata perché dal suo ascolto integrale, sollecitato dalla difesa, si evince che la parte finale di essa avviene solo tra il [OSCURATO:PERSONA] e sua moglie, mentre la sentenza non dà atto neppure di tale richiesta di ascolto integrale. 4.2. La sentenza travisa, inoltre, il significato dell'intercettazione n. 5054 del 03/06/2018, e ne trae una conclusione illogica. In essa la ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] e sua moglie manifestano di voler intervenire in modo analogo qualora il [OSCURATO:PERSONA], nonostante le lesioni subite, volesse di nuovo infastidirli (“facciamo u ripijiu”). L'uso del plurale, da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA], appare coinvolgere la ricorrente, ma non dimostra il concorso di questa nel delitto già commesso, in quanto la frase è compatibile anche con l'ipotesi che ella ne sia stata informata solo dopo il compimento dell'azione. 4.3. La sentenza travisa anche il significato delle intercettazioni n. 3015 e 3027 del 18/05/2018, in cui il [OSCURATO:PERSONA] frena l'intenzione della ricorrente di denunciare per diffamazione le persone offese, che li accusano di avere commesso l'attentato, dicendo che essi stessi devono essere contenti di essere ancora liberi, per cui ella si deve tappare la bocca. L'interpretazione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] confessi, con tali parole, il loro coinvolgimento nel delitto, è una mera ipotesi, essendo plausibile l'interpretazione alternativa fornita dalla difesa, secondo cui l'uomo è preoccupato che la pressione mediatica e le accuse delle persone offese inducano le autorità a compiere indagini o azioni giudiziarie nei loro confronti, benché ingiustificate. Peraltro anche in questo caso l'interpretazione seguita dai giudici non legittima l'affermazione che tale conversazione dimostri il concorso della ricorrente nel reato, essendo la stessa inconciliabile con la stizza mostrata dal [OSCURATO:PERSONA], evidentemente preoccupato che le iniziative che la suocera vorrebbe intraprendere si risolvano in un suo danno, mentre se la stessa ricorrente fosse co-autrice del reato, ella avrebbe capito da sola la necessità di restare in silenzio e di non spingere l'autorità giudiziaria ad assumere iniziative. 4.4. La sentenza si occupa alla pag. 127 dell'ipotesi alternativa, di una conoscenza della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nell'attentato acquisita solo successivamente ad esso, e la esclude affermando che la ricorrente doveva necessariamente esserne preavvertita per non correre il rischio di rimanere coinvolta nell'esplosione, dal momento che frequentava ogni giorno gli stessi terreni. Tale spiegazione non si concilia, però, con la ricostruzione dell'attentato, che sarebbe stato commesso mediante un ordigno fatto esplodere con un congegno a distanza, perché il tal caso la persona addetta a produrre lo scoppio avrebbe notato la presenza della donna in una zona pericolosa, e avrebbe evitato di comandare l'innesco. Non c'era, pertanto, alcuna necessità di preavvertire la ricorrente dell'attentato organizzato, per evitare un danno a suo carico. Manca, quindi, qualunque elemento anche logico che rafforzi la tesi accusatoria di un concorso della ricorrente. 5. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con l’unico motivo di ricorso, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione della sua responsabilità per i delitti di ricettazione e detenzione di armi da sparo. Le armi in questione furono rinvenute in un terreno di proprietà di sua madre [OSCURATO:PERSONA], ma la loro disponibilità è stata attribuita anche alla ricorrente in base ad intercettazioni dalle quali risulterebbe, secondo la sentenza impugnata, che ella era consapevole del luogo in cui era custodita una di esse. La Corte ha, quindi, stravolto l’istituto delle intercettazioni, trasformandolo da mezzo di ricerca della prova in un mezzo di prova; inoltre ne ha travisato il contenuto, dal momento che dalle varie conversazioni si evince che la ricorrente era una presenza passiva, mentre gli altri interlocutori commentavano notizie dei giornali in merito al rinvenimento delle armi stesse. Le prove a carico della ricorrente sono solo indiziarie ma gli indizi, per costituire una prova, devono essere gravi, precisi e concordanti. In questo caso la parte civile [OSCURATO:PERSONA] non descrive la ricorrente come persona di cui nutre timore, e ciò conferma il dato processuale emerso, di un soggetto sempre rimasto una presenza neutra e passiva in tutte le intercettazioni a suo carico. Gli indizi raccolti, peraltro, sono incerti e imprecisi, tanto da consentire molte ipotesi alternative; la sentenza impugnata, però, non ricostruisce la prova logica secondo il criterio dell’art. 192 cod. proc. pen., e offre un apparato giustificativo della condanna non conforme ai principi normativi, in quanto fondato, in realtà, su congetture. La motivazione, inoltre, è contraddittoria, perché nel giustificare il trattamento sanzionatorio della ricorrente riconosce il suo ruolo secondario, mentre poco prima le ha attribuito una responsabilità pari a quella dei coimputati: tale motivazione, pertanto, deve essere ritenuta solo apparente e manifestamente illogica. 6. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo del suo ricorso, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione della propria responsabilità per i delitti di detenzione di armi da sparo. La motivazione della condanna è illogica, in quanto fondata su indizi costituiti dai dialoghi intercettati, tra terze persone o del ricorrente stesso, e carente in ordine alle censure proposte con l’atto di appello. La Corte di assise di appello, in particolare, non ha risposto alle doglianze in merito alla ritenuta disponibilità delle armi da parte del ricorrente, e ha dedotto tale disponibilità dal mero fatto che egli era a conoscenza del luogo in cui esse erano nascoste. La detenzione di un’arma, però, è caratterizzata dall’esistenza di una relazione di fatto tra queste e l’agente, il quale deve esserne il possessore o comunque deve avere, su di esse, una signoria che gli consenta di poterne disporre autonomamente. Dalle intercettazioni, invece, si evince solo che il ricorrente era a conoscenza del luogo in cui esse erano custodite: si tratta di due brevi frasi, intercettate dopo il rinvenimento delle armi stesse, dalle quali non si comprende neppure se il ricorrente avesse una conoscenza pregressa della loro esistenza, o se ne fosse stato informato solo dopo il loro sequestro, e se tale conoscenza generica corrisponda al concetto di disponibilità. Le due frasi sono talmente sintetiche da non poter assurgere al rango di prova, ma al più di indizio, e come indizio sono inidonee a dimostrare tale disponibilità, trattandosi di frasi oscure e incongruenti. La motivazione fondata su di esse, pertanto, è illogica, non rendendo comprensibili i passaggi logici che conducono da tale indizio alla valutazione di responsabilità. 6.1. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione della propria responsabilità per i delitti di ricettazione delle medesime armi. La motivazione è illogica anche in relazione alla condanna per tali due imputazioni, oltre ad essere apparente e omessa. La generica disponibilità delle armi non dimostra automaticamente la loro ricettazione, in quanto dovrebbe provarsi anche che il ricorrente era a conoscenza della loro natura clandestina, per essere il fucile a pompa munito di matricola abrasa e il revolver mai sottoposto al banco di prova. La conoscenza del nascondiglio delle armi non prova la conoscenza diretta di queste ultime, necessaria per rilevare le caratteristiche che ne dimostravano la provenienza illecita: dalla sentenza non emerge se il ricorrente le avesse personalmente ricevute o acquistate, elemento che insinua maggiormente il dubbio circa la sussistenza della loro ricettazione, che non può essere attribuita a titolo di colpa. In questo caso, poi, non è ravvisabile neppure il dolo eventuale a carico del ricorrente, in quanto non è ricavabile, dalle prove indicate, che egli abbia acquistato, ricevuto o anche solo occultato le armi in questione, nella consapevolezza della loro provenienza illecita. 3.2. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva e al trattamento sanzionatorio. La recidiva è stata applicata sulla base di una condanna intervenuta nel 1995 a pena sospesa, per cui essa era estinta, essendo decorso il termine di legge e non avendo egli riportato altre condanne, ed i giudici non avrebbero dovuto applicare alcun aumento per essa. È vero che l'estinzione del reato ai sensi dell’art. 163 cod. pen. non comporta l’estinzione degli effetti penali della condanna, ma in questo caso, essendo trascorsi oltre trent’anni da quella condanna, la valutazione di una maggiore pericolosità del ricorrente è illogica, stante anche la sua assoluzione dal reato di lesioni, che era stato ritenuto particolarmente grave dai giudici di primo grado, e l’evidenza del suo ruolo non di primo piano, che emerge dalle intercettazioni. La sentenza, inoltre, è errata laddove fa riferimento, per l’applicazione della recidiva, alla condanna riportata dal ricorrente per la detenzione delle armi rinvenute durante la perquisizione effettuata il 09/04/2018, trattandosi di una condanna non ancora definitiva. La motivazione è illogica anche con riferimento al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorrente è un uomo anziano e malato, dalle condotte accertate non emerge una sua pericolosità tale da contrastare con la concessione del beneficio, e la pena irrogata è palesemente eccessiva, anche a causa della ingiustificata applicazione della recidiva. 3. Il Procuratore generale, riportandosi ad una memoria scritta precedentemente depositata, ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel loro complesso, sono infondati e devono essere respinti. Diversa valutazione deve, invece, essere espressa per il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 2. La motivazione della sentenza impugnata si salda ed integra quella del giudice di primo grado, secondo la struttura della c.d. “doppia conforme”. Ciò impone di escludere che essa possa essere qualificata come apparente o assente in relazione a tutti gli aspetti contestati, in particolare quanto all’interpretazione e alla valutazione delle intercettazioni, e degli altri elementi indiziari. Secondo il consolidato principio di questa Corte, infatti, «la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 2, n. 25016 del 30/06/2022, in motivazione). Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, quindi, le due sentenze devono essere lette congiuntamente, potendo le argomentazioni di quella di primo grado andare ad integrare e completare la motivazione di quella di secondo grado. 2.1. Il presente procedimento ha natura indiziaria, per cui devono applicarsi i principi elaborati da questa Corte in merito alla valutazione di tale forma di prova. In particolare deve ribadirsi che «in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605, e le conformi Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941, Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321). Analogamente, si è affermato che «in tema di prova indiziaria, il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto» (Sez. 2, n. 35827 del 12/07/2019, Rv. 27674). Nella formulazione della decisione, poi, deve sempre applicarsi il consolidato principio che equipara la rilevanza della prova logica a quella della prova diretta: «in tema di valutazione delle prove, la prova logica, raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica» (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 271228). Infine deve ribadirsi che «il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito. (In applicazione del principio, la Corte ha respinto il ricorso per vizi di motivazione che, in un processo indiziario, si fondava su una critica parcellizzata di singoli segmenti della ricostruzione senza tener conto della lettura complessiva e unitaria dei dati indizianti operata in sentenza)» (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rv. 286492). 2.2. Quanto all'ammissibilità dei ricorsi, deve ricordarsi che questa Corte, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965, ha più volte ribadito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». In alcuni motivi di ricorso si sollecita, invece, la rivalutazione degli elementi di prova o degli indizi già esaminati, nelle due sentenze di merito, con motivazioni complete e non illogiche né apparenti, in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo dei delitti contestati. Si ricordi altresì che, in tema di sindacato del vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il compito del giudice di legittimità, nell'apprezzamento delle fonti di prova, non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Rv. 229369). [OSCURATO:PERSONA]. 2, n. 25016 del 30/06/2022, sopra citata, ha ribadito, nella motivazione, che «al giudice di legittimità è preclusa — in sede di controllo della motivazione — la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa». Nel caso di specie, la motivazione della sentenza della Corte di assise di appello è completa, non manifestamente illogica ed esaustiva, in relazione alle posizioni diverse da quella di [OSCURATO:PERSONA], avendo i giudici esaminato e valutato tutti gli elementi di prova e indiziari acquisiti, e non è dunque suscettibile di rivalutazione, da parte di questa Corte. 3. Quanto alla principale contestazione mossa nei vari ricorsi, relativa alla rilevanza probatoria nonché all’interpretazione delle intercettazioni, deve ribadirsi il principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui «le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714), e secondo cui «in tema di prove, il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica» (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024 Rv. 286150). Deve altresì ricordarsi che «in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337; vedi anche la già citata Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 4. Passando all'esame dei ricorsi proposti dai singoli imputati, deve ribadirsi la infondatezza o inammissibilità di tutti i motivi proposti da [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Il primo motivo del ricorso predisposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, perché infondato nel suo complesso. La sentenza impugnata respinge, alla pag. 59, l'eccezione di inutilizzabilità di tutti gli accertamenti tecnici irripetibili, che il ricorrente indica specificamente nell'autopsia sul corpo del deceduto e nella consulenza del RIS sull'auto oggetto dell'attentato, con una motivazione approfondita, logica e non contraddittoria. Nell'immediatezza dell'attentato non vi erano, secondo il pubblico ministero, elementi idonei per procedere a carico di soggetti noti, e la sua decisione di aprire un fascicolo contro ignoti è stata ritenuta corretta, e non censurabile dal giudice, secondo un ragionamento logico e fondato su elementi concreti e certi. L'esistenza di un diverso procedimento a carico di alcuni dei ricorrenti, per le lesioni procurate a [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del quale furono disposte le intercettazioni poi utilizzate nel presente procedimento, non comportava il sorgere di alcun concreto indizio a carico dei medesimi soggetti, stante la forte diversità tra le due condotte. [OSCURATO:PERSONA] l'esito positivo della perquisizione operata nei loro terreni nell'immediatezza dell'attentato, che portò al rinvenimento di un fucile a canne mozze per la cui illecita detenzione essi sono stati separatamente giudicati e condannati, non costituiva un indizio relativo all'attentato, che era stato compiuto con un ordigno esplosivo e non con armi da sparo. Il ricorrente travisa la giurisprudenza di questa Corte nel sostenere che la denuncia nominativa delle persone offese costituisse un elemento sufficiente per imporre la propria iscrizione nel registro degli indagati, e la conseguente applicazione della procedura di cui all'art. 360 cod. proc. pen. nello svolgimento di tutti gli accertamenti tecnici, perché l'obbligo di iscrizione consegue ad una denuncia che descriva le ragioni dell'indicazione dell'autore del fatto, e non a quella che contenga meri sospetti, come la generica affermazione resa, nell'immediatezza, dalle persone offese, i quali indicarono quali autori gli odierni imputati solo per l'esistenza dello stato di lite più volte ricordato dal ricorrente stesso, ma senza possedere alcun elemento che dimostrasse la loro diretta responsabilità per l'attentato, elemento che essi non hanno mai fornito neppure nel corso dei giudizi di merito (si veda Sez. 4, n. 20093 del 28/01/2021, Rv. 281175). Non vi erano, pertanto, ragioni sufficienti che imponessero l'adozione della procedura di cui all'art. 360 cod. proc. pen. per l'effettuazione dell'autopsia sul corpo del deceduto. La consulenza del RIS, poi, risulta essere stata disposta dal pubblico ministero limitatamente allo svolgimento degli accertamenti ripetibili, ed essere stata eseguita entro tali limiti, raccogliendo le tracce presenti sul veicolo ma astenendosi dal compierne l'analisi (si veda Sez. 1, n. 1059 del 03/10/2024, dep. 2025, Rv. 287484). 4.2. Il secondo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per mancanza di specificità. Il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione con cui i giudici di appello, dalla pag. 85, hanno escluso la fondatezza della tesi difensiva, secondo cui l'ordigno esplosivo si sarebbe trovato dentro l'auto delle due persone offese e non sotto il suo pianale, ma non si confronta con essa, che ha raggiunto tale conclusione prendendo atto del fatto che il consulente ha visionato solo le foto di tale parte del veicolo, e non il pezzo stesso, come effettuato dai tecnici del RIS. È errata, infatti, l'affermazione di una contraddittorietà della sentenza, che alla pag. 86 riferisce che il consulente della difesa ha visionato il veicolo stesso: essa specifica, infatti, che tale consulente ha visionato il veicolo «allorquando il mezzo era già stato oggetto di accertamenti tecnici irripetibili (mediante taglio di una parte del pianale)», e che della parte asportata ha visionato solo le fotografie, senza compiere quindi alcuna analisi diretta del pezzo e senza neppure visionare il luogo del fatto. La valutazione di una maggiore affidabilità delle conclusioni raggiunte dai tecnici del RIS, pertanto, non deriva da una generica adesione fideistica, priva di autonomia, ma da una attenta verifica degli accertamenti compiuti dai diversi consulenti e delle basi tecniche ed oggettive delle loro rispettive affermazioni, nonché dal raffronto tra tali affermazioni e le altre risultanze processuali, ritenute non tali da smentire le conclusioni del RIS, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, laddove l'ipotesi alternativa formulata dal consulente della difesa è stata ritenuta priva di sostegno tecnico e intrinsecamente illogica. La sentenza, infatti, dà una specifica risposta ad ognuna delle critiche opposte dal ricorrente alla consulenza del RIS, in particolare quanto alla presenza di tracce dell'esplosione sul terreno sotto il veicolo, quanto alle diverse conseguenze fisiche subite dai due occupanti dell'auto e quanto alla diversa, ma superficiale, valutazione fornita nell'immediatezza del fatto dal caposquadra dei vigili del fuoco, e ribadisce l'illogicità dell'ipotesi di un posizionamento dell'ordigno esplosivo dentro l'auto, addirittura tra il sedile del conducente e la pedaliera. L'omesso accertamento delle modalità con cui l'ordigno sarebbe stato collocato sotto il pianale del veicolo è palesemente irrilevante, in quanto non inficia le valutazioni derivanti dagli elementi oggettivi acquisiti. La motivazione della sentenza, su questo aspetto, è pertanto logica, approfondita e non contraddittoria, e il ricorso non si confronta con essa. Deve, pertanto, ribadirsi il principio di questa Corte, secondo cui «costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, purché la sentenza dia conto, con motivazione accurata e approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell'opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti» (Sez. 5, n. 43845 del 14/10/2022, Rv. 283807). 4.3. [OSCURATO:PERSONA] il terzo motivo del ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la sua manifesta infondatezza e la mancanza di specificità. La tesi difensiva della mancata presenza sull'auto del padre del deceduto viene ribadita per sostenere la tesi dell'essere stato l'ordigno esplosivo trasportato sul veicolo stesso, esaminata nel secondo motivo di ricorso, cosicché l'esclusione della fondatezza di quest'ultima rende irrilevante l'accertamento circa l'essersi l'uomo trovato a bordo del veicolo o solo nei pressi di questo. Il ricorso, peraltro, non si confronta con la sentenza impugnata, che alle pagine da 89 a 95, con motivazione ampia e approfondita, richiama e rivaluta, alla luce delle censure della difesa, tutte le prove, dichiarative, oggettive, tecniche e logiche, che concorrono a dimostrare l'infondatezza di tale tesi. In particolare, la sentenza esamina l'affermazione, ripetuta nel ricorso, dell'asserita incompatibilità tra la modestia delle lesioni riportate da [OSCURATO:PERSONA] e i gravissimi danni subiti dal veicolo e dal figlio, posizionato sul sedile di guida, e ne valuta l'infondatezza evidenziando in primo luogo che tali lesioni non sono state così lievi, avendo richiesto il ricovero dell'uomo in ospedale per quasi due mesi, poi che esse riguardavano per lo più i glutei e il lato sinistro del corpo, pertanto quello più vicino al corpo del conducente deceduto, e infine che le foto dell'auto evidenziano che i danni causati al veicolo dall'esplosione interessavano in modo molto rilevante la postazione del guidatore, ma in modo molto meno grave quella del passeggero, occupata dal padre del deceduto. [OSCURATO:PERSONA] in questo caso il ricorso non si confronta con la motivazione, in tutti i suoi passaggi e in tutti gli elementi attraverso i quali la tesi difensiva viene respinta, limitandosi a sostenere la scarsa credibilità dei testimoni indicati e la non scientificità delle valutazioni circa la compatibilità tra gli effetti dell'esplosione e le lesioni subite dalla vittima. La completezza della motivazione, sul punto, rende invece la stessa non sindacabile dal giudice di legittimità, sulla base del principio giurisprudenziale citato nel paragrafo precedente, così come insindacabile appare la decisione, riferita nella pag. 95, di non disporre una perizia, essendo ampiamente motivata la sua non indispensabilità, alla luce del materiale probatorio esaminato. 4.4. Il quarto motivo del ricorso deve essere rigettato, perché infondato. Il ricorrente, nella propria ottica difensiva, dà rilievo ad ogni singolo elemento potenzialmente idoneo ad introdurre un dubbio nella ricostruzione del fatto e della sua personale responsabilità, ma deve ribadirsi che il dubbio che impedisce la condanna, ai sensi dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., è solo quello «ragionevole», cioè quello derivante dall'emergere, dal complesso indiziario e probatorio, di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica (vedi Sez. 1, n. 41110 del 24/10/2011, Rv. 251507), e non quello derivante da ipotesi alternative astrattamente formulabili, ma prive di un concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee alla normale razionalità umana (così Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605, sopra richiamata). La sentenza impugnata si è conformata a questi principi in quanto ha valutato approfonditamente, dalla pag. 98 alla pag. 106, le tesi difensive relative alla ipotizzabile responsabilità di altre persone, e le ha ritenute del tutto prive di riscontri processuali dotati di una sufficiente attendibilità, nonché illogiche perché irragionevoli e prive di un movente plausibile. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono state ritenute del tutto inattendibili, perché dallo stesso più volte modificate e infine smentite a dibattimento, tanto che esse, esplicitamente, sono state valutate come irrilevanti ai fini della decisione (pag. 103 della sentenza); quelle intercettate in carcere a carico di altri soggetti collegati al predetto sono state ritenute irrilevanti perché generiche, non riferibili con certezza all'imputata [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che a familiari dell'indicato dichiarante, e comunque provenienti da persone che riferivano informazioni ricevute da una fonte ignota; infine quelle rese da un altro collaboratore di giustizia, tale [OSCURATO:PERSONA], sono state ritenute irrilevanti e non significative, perché riferite ad un soggetto non identificabile, indicato solo come il “cognato”. Tale motivazione, lungi dal risultare manifestamente illogica, come sostenuto nel ricorso, costituisce una corretta applicazione dei criteri interpretativi delle prove consistenti nelle intercettazioni tra terzi estranei e di quella consistente nelle dichiarazioni, in particolare di un collaboratore. Costituisce, al contrario, un esercizio illogico ipotizzare, sulla base della inattendibilità di queste ultime e di una frase pronunciata da detenuti la cui fonte informativa è ignota, che il predetto collaboratore abbia mentito per nascondere la propria responsabilità nel delitto, senza che alcun elemento probatorio indichi un suo coinvolgimento nell'episodio, un suo rapporto con le persone offese, un suo qualunque movente: in questo modo viene, infatti, formulata una versione alternativa del tutto sganciata dalle risultanze processuali nonché irrazionale, inidonea perciò ad introdurre un ragionevole dubbio circa la colpevolezza del ricorrente. 4.5. [OSCURATO:PERSONA] il quinto motivo di questo ricorso è infondato, e deve essere rigettato. La sussistenza di un movente ragionevolmente ipotizzabile è ampiamente motivata, dalla pag. 106 della sentenza impugnata, sulla base delle intercettazioni, dettagliatamente riportate nelle pagine successive, e di alcune testimonianze, dalle quali emerge in modo evidente la forte conflittualità tra il ricorrente, nonché altri suoi coimputati, e le persone offese, sfociata anche in precedenza in un'aggressione fisica, oggetto della condanna per il delitto di lesioni personali contestato al capo 3 A), non impugnata dal ricorrente. La sentenza non oblitera il fatto che la conflittualità fosse dovuta anche all'atteggiamento fortemente oppositivo delle persone offese, e che i sentimenti di odio appartenessero anche a queste ultime, tanto da spingere [OSCURATO:PERSONA], in un acceso colloquio con [OSCURATO:PERSONA], a giustificare la carcerazione dei suoi genitori con le vicende pregresse legate al possesso di alcuni terreni e non con l'uccisione del proprio figlio (così alla pag. 108 della sentenza), ma deduce dalle intercettazioni che il ricorrente nutrisse sentimenti analoghi, che esternava con i familiari, qui coimputati, i quali palesemente li condividevano. Il ricorso non si confronta adeguatamente con questa motivazione, perché nega l'esistenza di un odio anche da parte degli imputati omettendo del tutto di considerare la prova derivante dalle intercettazioni, nelle quali il ricorrente usualmente si riferisce a [OSCURATO:PERSONA] con il termine «cancro», commenta con scherno le sue condizioni di salute dopo l'attentato, si dice pronto a fare «u ripijiu» se egli dovesse riprendere azioni contro di loro, e infine dice esplicitamente alla moglie che «il cancro» «andava eliminato prima». Non sussiste, pertanto, il lamentato vizio della motivazione in ordine alla sussistenza di un odio reciproco, e alla sua plausibilità quale movente della grave azione omicida, non essendo fondata la censura mossa in questo motivo di ricorso. 4.6. È infondato, infine, il sesto motivo del ricorso predisposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativo alla valutazione delle intercettazioni a carico del ricorrente. Richiamati i principi giurisprudenziali relativi alla interpretazione delle intercettazioni da parte del giudice di merito e ai limiti del sindacato, sul punto, di questa Corte, esposti al paragrafo 3, deve rilevarsi che la motivazione della sentenza impugnata appare logica, approfondita, non contraddittoria e conforme al contenuto delle intercettazioni, che appare chiaro e la cui trascrizione non è stata contestata dalla difesa. Non appare sussistere, in particolare, il dedotto vizio di travisamento della prova per omissione o per invenzione. Non vi è nessuna omissione in ordine all'intercettazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e tale Mercuri, della quale sono riportati nella sentenza, e valutati, solo i passaggi ritenuti confermativi dell'interesse del primo per le riprese delle telecamere (alle pagg. 116 e 117 della sentenza); risulta significativo, infatti, che il ricorrente cerchi di acquisire informazioni anche da tale soggetto, e non è, invece, rilevante il fatto che, con lui, egli si dimostri non preoccupato del loro possibile contenuto, ben diversamente da quanto emerge nella sua conversazione con la suocera, potendo egli cercare di non suscitare sospetti circa le ragioni del suo interessamento. Non costituisce un travisamento per invenzione l'ipotesi, formulata dai giudici, che il ricorrente si preoccupi delle possibili riprese effettuate dalle telecamere perché potrebbe essersi recato sul luogo dell'attentato: il mancato accertamento circa l'autore materiale di questo, ed anche dell'apposizione dell'ordigno, consente di non escludere una partecipazione diretta del [OSCURATO:PERSONA], o in ogni caso una sua presenza sul posto, e la sua preoccupazione non costituisce un'invenzione dei giudici ma è provata dal contenuto delle intercettazioni, in particolare la n. 1526 del 08/05/2018, riportata alla pag. 113. Al di là del motivo per cui il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] si preoccupino del contenuto delle riprese, costituiscono un dato oggettivo sia il fatto che il primo rassicuri la seconda circa l'avere percorso una strada priva di telecamere, avendo organizzato tutto nel minimo dettaglio, sia il fatto che la conversazione si riferisca all'attentato, avvenuto proprio un mese prima, stante la continua rassicurazione che la preoccupazione può cessare, perché le riprese si cancellano automaticamente dopo un mese. Il fatto, poi, che nel corso delle intercettazioni, iniziate il giorno stesso dell'attentato, non siano state mai registrate conversazioni in cui il ricorrente e i suoi familiari si chiedono chi possa averlo compiuto o per quale motivo, legittimamente è stato valutato dai giudici di merito come confermativo delle prove a loro carico, in quanto elemento che contribuisce, con argomentazione logica, a formare il convincimento dei giudici circa l'interpretazione delle varie prove e indizi, il cui complesso costituisce una prova sufficiente della responsabilità del ricorrente: è logico, infatti, ritenere che soggetti estranei ad una vicenda così grave, che ha colpito persone conosciute e verso cui si è in rapporti conflittuali, si sarebbero interrogati su chi altri nutrisse sentimenti di odio così forti da superare i loro, e da spingere ad attuare un gesto così eclatante, per cui la totale mancanza di simili conversazioni fa logicamente ipotizzare che gli intercettati fossero quanto meno a conoscenza, già da prima dell'attentato, del fatto che esso sarebbe stato compiuto e di chi lo avrebbe eseguito o almeno organizzato. Questo motivo di ricorso, pertanto, è infondato sia perché lamenta dei vizi del tutto insussistenti, sia perché esamina solo in parte le intercettazioni poste a base della decisione, svalutandole singolarmente o ipotizzando che le conversazioni più compromettenti si riferiscano a vicende diverse da quella dell'omicidio contestato, vicende la cui esistenza non è indicata neppure in forma generica e che rappresentano, pertanto, un'ipotesi insostenibile. 4.7. Il motivo del primo ricorso predisposto per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni già esposte nel valutare il quarto, il quinto e il sesto motivo del ricorso predisposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Non vi è dubbio che le prove a carico del ricorrente hanno natura indiziaria, ma le due sentenze di merito le hanno valutate conformandosi ai principi giurisprudenziali esposti al paragrafo 2.1., esaminandoli singolarmente e poi nel loro complesso, ritenendoli gravi, precisi e concordanti nell'indicare il ricorrente quale responsabile dell'attentato, quanto meno quale suo organizzatore e mandante, ed escludendo, con motivazione approfondita, la fondatezza ed anche solo la plausibilità delle varie ipotesi alternative avanzate dalla difesa, in alcuni casi del tutto congetturali, e comunque del tutto prive di supporti processuali. Tale prova è stata legittimamente ritenuta sufficiente per la condanna, anche in mancanza di un accertamento in merito alle modalità di installazione dell'ordigno esplosivo ed alla identità di eventuali esecutori materiali diversi dal ricorrente, non sussistendo, secondo i giudici di merito, alcun dubbio circa il diretto coinvolgimento di quest'ultimo nel ruolo sopra indicato. La mancata individuazione delle modalità esecutive o dell'esecutore materiale non rende plausibile, infatti, la tesi alternativa della presenza della bomba all'interno dell'auto delle vittime, come sostenuto in questo motivo di ricorso, essendo questa tesi sconfessata dal dato oggettivo costituito dalle conseguenze dell'esplosione, come ricostruite dai consulenti del RIS. Analogamente, tale mancato accertamento non attribuisce maggiore plausibilità alla tesi alternativa della responsabilità di altri soggetti, estranei alla famiglia del ricorrente, perché questa è del tutto priva di elementi credibili e idonei a far sorgere dei fondati sospetti a carico di altre persone, anche perché l'indicazione, quali responsabili, di tali “Massimo o Pino” attribuita alla [OSCURATO:PERSONA], moglie e madre delle due vittime, è frutto di una trascrizione di una sua intercettazione ritenuta non corretta dai giudici. Le intercettazioni a carico del ricorrente, inoltre, diversamente da quanto sostenuto in questo motivo di ricorso, dimostrano in modo sufficiente la sua responsabilità, con riferimento all'organizzazione dell'attentato e al suo movente, senza mai che egli, o gli altri componenti della sua famiglia, avanzino sospetti a carico di terzi, quali autori del grave gesto criminoso, o anche solo dimostrino sorpresa per esso. 4.8. [OSCURATO:PERSONA] il motivo contenuto nel secondo ricorso predisposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativo all'omessa concessione delle attenuanti generiche, è infondato e deve essere rigettato. La sentenza impugnata, conformandosi a quella di primo grado, ha negato tale beneficio per la gravità di tutti i reati ritenuti sussistenti e per l'assenza di elementi favorevoli al ricorrente, valutando così, implicitamente, insussistenti o irrilevanti quelli indicati nell'atto di appello e richiamati nel ricorso. Tale motivazione è sufficiente, alla luce del principio dettato da questa Corte, secondo cui «in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato.» (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693). Inoltre è stato anche statuito che «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). Nel presente caso, appare logica la valutazione della preponderanza della gravità dell'atto criminoso, per le sue modalità, le sue conseguenze e la sua sproporzione rispetto al movente individuato, su criteri valutativi quali l'incensuratezza del ricorrente e l'asserita condotta corretta tenuta dopo il fatto e nel corso del processo, essendo stata altresì esclusa, nel corpo della motivazione delle due sentenze, la rilevanza della condotta delle persone offese quale forma di provocazione. 4.9. L'infondatezza o l'inammissibilità di tutti i motivi dei tre ricorsi proposti dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ne impongono, pertanto, il complessivo rigetto. 5. Il ricorso proposto dall'imputata [OSCURATO:PERSONA], invece, è fondato nei termini sotto precisati, e deve essere accolto. L'affermazione di una non corretta valutazione degli indizi a carico della ricorrente non è fondata, né sussistono gli asseriti travisamenti delle varie conversazioni intercettate. Queste, come già evidenziato al superiore paragrafo 4.6., sono chiare nel loro contenuto, e sono state valutate, da entrambi i giudici di merito, in modo logico e conforme al significato delle parole pronunciate. La valutazione che esse si riferiscano all'attentato commesso il 09/04/2018 e dimostrino un coinvolgimento in esso della ricorrente, perché ella appare, con evidenza, timorosa che non solo il genero ma anche lei stessa possa essere individuata come responsabile attraverso le riprese delle telecamere, è pertanto logica e non frutto di travisamento: nella conversazione n. 1526 del 08/05/2018 la donna esprime in modo evidente che i suoi timori sono rivolti anche a sé stessa usando le parole “la pace è con noi”; così nelle conversazioni n. 3015 e n. 3027, del 18/05/2018, il genero estende anche a lei la considerazione che sono entrambi fortunati ad essere ancora liberi. L'intercettazione n. 5054 del 03/06/2018, in cui il genero, parlando con sua moglie e con la ricorrente, propone ad entrambe di fare “u ripijiu” qualora riprendessero le liti con i [OSCURATO:PERSONA], correttamente è stata interpretata come dimostrativa della piena condivisione, da parte di quest'ultima, delle ragioni dell'attentato e della decisione di commetterlo. Da queste intercettazioni, e dalla prova logica conseguente alla constatazione che nel lungo periodo della loro durata, essendo le stesse iniziate il giorno stesso dell'omicidio, la ricorrente non si è mai mostrata sorpresa dell'accaduto, né ha chiesto a sé stessa o ai suoi familiari chi potesse averlo compiuto e per quali ragioni, diverse dal forte contrasto esistente da anni tra lei e le persone offese, come esposto alla pag. 109, la sentenza impugnata ha logicamente tratto la valutazione del fatto che la donna fosse informata della sua organizzazione. Inoltre, con motivazione logica, i giudici di merito hanno anche ritenuto provato che ella fosse a conoscenza del momento in cui l'attentato sarebbe stato materialmente compiuto in quanto, come esposto alla pag. 127, ella frequentava abitualmente i terreni presso cui esso è stato compiuto, e doveva perciò rimanerne lontana al momento del fatto, per la sua personale incolumità. Per tali ragioni deve ritenersi insussistente il vizio, dedotto nell'unico motivo di ricorso, di una non corretta valutazione degli indizi a carico della ricorrente. Appare sussistente, invece, il diverso vizio della non corretta valutazione dell'istituto del concorso di persone. L'accertata consapevolezza della predisposizione dell'attentato, la conoscenza delle sue modalità, del momento in cui sarebbe stato compiuto e dell'identità dell'ideatore, dell'organizzatore o del suo esecutore materiale, e persino l'adesione morale della ricorrente ad esso, possono non risultare sufficienti per ritenere dimostrato il suo concorso, anche solo morale, nel reato. Nel concorso di persone, l'elemento soggettivo si concretizza nella consapevole rappresentazione e nella volontà del partecipe di cooperare con altri soggetti alla comune realizzazione della condotta delittuosa, anche solo rafforzandone il proposito criminoso. Secondo questa Corte, infatti, «la differenza tra concorso nel delitto … e connivenza non punibile risiede nel fatto che nell'uno si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all'altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare, mentre nell'altra è mantenuto, da parte dell'agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto» (Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 287403). Nel presente caso i giudici di merito hanno ampiamente motivato, con argomentazione logica e non contraddittoria, la sussistenza di una condivisione del proposito criminoso da parte della [OSCURATO:PERSONA], ma non hanno valutato, né motivato, se essa è rimasta una adesione silente e passiva, sino all'esecuzione del gesto criminoso, o se essa si sia estrinsecata in un contributo, quanto meno morale, tale da rafforzare il proposito criminoso di altri, manifestandosi anche solo come una disponibilità a fornire un contributo agevolatore, una collaborazione, una protezione dalle possibili conseguenze negative. [OSCURATO:PERSONA] l'incontro tra la ricorrente ed il genero pochi minuti prima dell'attentato stesso, ricostruito in modo dettagliato alla pag. 126 della sentenza, è stato esaminato solo sotto il profilo della consapevolezza, da parte di entrambi, dell'imminenza dell'evento omicidiario, ma senza valutare se questo episodio possa dimostrare un concorso morale o materiale della donna. La sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] deve, pertanto, essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro, per un nuovo giudizio in merito alla sussistenza, nella condotta di questa imputata, di una forma di concorso nei reati a lei ascritti, e non di una mera connivenza non punibile. 6. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve essere rigettato. La ricorrente propone, di fatto, la medesima questione della valutazione della propria condotta come una forma di connivenza non punibile, e non di un concorso morale o materiale nei reati a lei ascritti. La decisione delle due sentenze di merito, di ritenerla concorrente nei delitti di ricettazione e detenzione delle armi rinvenute in data 01/05/2018, è però adeguatamente motivata e fondata sulle intercettazioni, le quali non sono state travisate nel loro contenuto, come sostenuto dalla ricorrente, bensì sono state interpretate e valutate conformemente ad esso, e in modo logico e non contraddittorio. La sentenza impugnata, infatti, alla pagina 137, sottolinea che, nella conversazione n. 451 del 01/05/2018, la donna non solo si dimostra a conoscenza dei nascondigli di tutte le armi, ma si lamenta con il marito che “giusto avantieri ti ho detto io, fammi andare a prendere per vedere”. La valutazione che, con tali parole, la ricorrente dimostri di avere avuto ella stessa la piena disponibilità delle armi, tanto da voler intervenire per trovare loro un diverso nascondiglio, e comunque non tenga un comportamento meramente passivo, ma partecipi attivamente alla condotta di illecita detenzione delle stesse, è logica e non contraddittoria, e fondata non su congetture ma su un elemento concreto. La sentenza, infatti, si è conformata al principio di questa Corte, secondo cui «integra un'ipotesi di concorso di persone nel delitto di illecita detenzione di armi la condotta di chi, consapevole della presenza di esse nell'abitazione che condivide con il loro proprietario, nulla faccia per rimuovere tale situazione antigiuridica, manifestando, con un comportamento finalizzato a protrarne gli effetti, una chiara connivenza con il predetto e pertanto dimostrando di trovarsi in una situazione di fatto tale da poter, comunque, in qualsiasi momento, disporre anche autonomamente delle armi» (Sez. 1, n. 12308 del 14/02/2020, Rv. 278698, citata nella sentenza impugnata) 6.1. Appare motivata in lodo logico e conforme alle risultanze processuali, nonché agli elementi probatori e indiziari raccolti, anche la condanna della ricorrente per i delitti di ricettazione delle due armi rinvenute, essendo logico dedurre, dalla accertata disponibilità delle stesse, il suo concorso nella loro ricezione con la consapevolezza della illiceità della loro provenienza. Risulta infatti evidente, ad una mera visione di tali armi, la loro natura clandestina, e la sentenza impugnata ha applicato il principio giurisprudenziale adottato con le pronunce di questa Corte Sez. 1, n. 11395 del 04/04/1991, Rv. 188646, Sez. 1, n. 18778 del 27/03/2013, Rv. 256014, e Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Rv. 276868, citate nella sentenza stessa. La ricorrente, peraltro, non si confronta con questa parte della motivazione, non esponendo specifiche critiche in merito alla ritenuta sussistenza dei delitti di ricettazione. 6.2. Non sussiste alcuna contraddizione, infine, nell'avere la sentenza attribuito alla ricorrente un ruolo secondario, tale da giustificare la riconosciuta riduzione della pena, essendo tale ruolo pienamente compatibile con l'affermazione del suo concorso nei reati a lei ascritti. Il concorso, infatti, può estrinsecarsi in un supporto solo morale o nella prestazione di un contributo limitato, ma pur sempre dimostrativo della volontà di partecipazione al delitto stesso. 7. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato per concorso nella detenzione e ricettazione delle armi rinvenute in data 01/05/2018, è infondato in tutti i suoi motivi. 7.1. Il ricorrente riconosce che la sentenza ha correttamente dedotto, dalle conversazioni intercettate, che egli era a conoscenza dei nascondigli delle varie armi, ma sostiene che la motivazione sia illogica nella parte in cui ha ritenuto che tale conoscenza dimostri che egli concorreva nella detenzione delle stesse, in quanto essa non sarebbe idonea per provare che egli ne aveva la materiale disponibilità. La sentenza, invece, ritiene provata tale disponibilità per il fatto che, nelle indicate conversazioni, egli evidenzia di avere collaborato all'individuazione dei nascondigli, avendo così fornito, o mostrato di voler fornire, un contributo materiale alla illecita detenzione, in particolare pronunciando la frase, registrata nella conversazione n. 536 del 01/05/2018, “glielo avevo detto io a [OSCURATO:PERSONA] che là il posto non era buono”. Questa motivazione è logica e conforme ai principi giurisprudenziali citati ai paragrafi 5 e 6, in merito alla distinzione tra una condotta di connivenza non punibile e una di concorso materiale o morale nel reato, e alla sussistenza di un concorso nella detenzione di armi quando il soggetto non proprietario delle stesse dimostri «di trovarsi in una situazione di fatto tale da poter, comunque, in qualsiasi momento, disporre anche autonomamente delle armi» (Sez. 1, n. 12308 del 14/02/2020, cit.). Si rinvia, pertanto, alle valutazioni contenute nei predetti paragrafi, per l'affermazione di infondatezza di questo motivo di ricorso. 7.2. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso, relativo alla responsabilità del ricorrente per i delitti di ricettazione delle armi clandestine rinvenute, è infondato e deve essere rigettato. Il ricorrente sostiene la mancanza di elementi da cui dedurre che egli, pur avendo l'astratta disponibilità di dette armi, le avesse materialmente ricevute o quanto meno visionate, così da potersi accorgere della loro natura clandestina. La sentenza impugnata, invece, ha dedotto, dal contenuto delle conversazioni indicate alla pag. 137, in particolare la n. 536 sopra citata, che il ricorrente era a conoscenza non solo del nascondiglio delle armi ma anche della loro natura, tanto da cogliere immediatamente il riferimento fatto dal genero al fucile a pompa, benché egli si fosse limitato a dire “quello là sopra hanno trovato”. La valutazione che tale completa e approfondita conoscenza delle armi occultate dimostri che egli le aveva, se non direttamente ricevute, quanto meno visionate, dal momento che ne conosceva le caratteristiche ed era quindi consapevole della loro natura clandestina, dimostrata dalla mancanza o irregolarità della loro punzonatura, è pertanto logica ed esente dai vizi lamentati. La conoscenza della natura clandestina delle armi, poi, è sufficiente per ritenere il ricorrente responsabile anche dei delitti di ricettazione, per le ragioni esposte al superiore paragrafo 6.1., da intendersi qui richiamate. 7.3. Il ricorso è infondato anche quanto al terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio. La sentenza ha motivato in modo approfondito, alle pagine 140 e 141, le ragioni che giustificano la mancata esclusione della recidiva contestata, benché la precedente condanna sia relativa ad un fatto commesso nel 1995. Ha infatti ritenuto che il fatto allora commesso sia grave e idoneo a dimostrare una maggiore pericolosità del ricorrente, anche perché a tale condotta ha fatto seguito un'ulteriore condotta di reato, cioè la detenzione di un'arma clandestina accertata il 09/04/2018; questa seconda condotta non è rilevante processualmente, essendo la relativa condanna divenuta definitiva in epoca successiva all'accertamento dei reati ascritti al ricorrente in questo procedimento, ma è stata ritenuta idonea a dimostrare il permanere, nel tempo, di una propensione del soggetto alla consumazione di gravi delitti. Secondo questa Corte, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato, il giudice «deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425). La sentenza si è conformata a tale principio, motivando specificamente la rilevanza della precedente condanna definitiva quale dimostrazione della maggiore pericolosità del ricorrente, confermata dalla ulteriore condanna non definitiva da lui nel frattempo riportata, e la sua motivazione non presenta, pertanto, il vizio lamentato. La contestazione di un vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche, contenuta in questo stesso motivo di ricorso, è del tutto priva di specificità, non indicando il ricorrente alcun elemento valutabile positivamente ma invocando solo la loro concessione al fine di mitigare la pena, essendo egli un uomo anziano e malato: la sentenza, alla pag. 139, ha esplicitamente negato tale beneficio perché i suoi precedenti penali e giudiziari dimostrano una sua propensione a delinquere, ostativa ad un trattamento benevolo, e il ricorso non si confronta con questa motivazione, lamentando al contrario la sua inesistenza. Infine anche il trattamento sanzionatorio è stato ampiamente motivato dai giudici di merito, che hanno ritenuto particolarmente gravi i reati ascritti, per la natura e la micidialità delle armi detenute e ricettate, e non sussistente il ruolo secondario del ricorrente, riconosciuto invece per sua figlia. La motivazione è logica e non contraddittoria, in quanto evidenzia la congruità della pena nonostante sia stata irrogata una pena base di poco superiore al minimo edittale della pena detentiva prevista per il delitto di ricettazione, e si sottrae perciò al sindacato di questa Corte, in applicazione del principio secondo cui «la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). 8. Sulla base delle considerazioni che precedono, solo il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve, pertanto, essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere annullata nei suoi confronti, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. I ricorsi proposti dagli altri imputati devono invece essere rigettati, con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali. La natura di uno dei reati giudicati impone la tutela del diritto alla riservatezza della persona lesa, mediante l'applicazione del disposto dell’art. 52, comma 5, d.lgs. 196/2003. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'assise di appello di Catanzaro. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge Così deciso il 23 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30364/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris