Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03853/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso (comune ad entrambi i ricorrenti), con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa contestato, prospettando una rilettura dei dati probatori, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità degli imputati e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 3-8); considerato che il secondo motivo di ricorso (comune ad entrambi i ricorrenti), con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha motivato il diniego con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 9); ritenuto che il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta il vizio di motivazione, in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena allo svolgimento del lavoro gratuito in favore della collettività, è del tutto generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che debba essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile, atteso che si è limitata a depositare conclusioni, senza fornire alcun contributo utile alla decisione, non avendo esplicato alcuna attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sezioni Unite, ord. n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226716 - 01; Sez. 6, n. 28615 del 28/4/2022, Landi, Rv. 283608 - 02; Sez. 5, n. 19177 del 31/1/2022, Musso, Rv. 283118 - 01; Sez. 4, n. 36535 del 15/9/2021, A., Rv. 281923 - 01; Sez. 5, ord. n. 30743 del 26/3/2019, Loconsole, Rv. 277152 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese della parte civile.

Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso (comune ad entrambi i ricorrenti), con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa contestato, prospettando una rilettura dei dati probatori, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità degli imputati e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 3-8); considerato che il secondo motivo di ricorso (comune ad entrambi i ricorrenti), con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha motivato il diniego con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 9); ritenuto che il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta il vizio di motivazione, in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena allo svolgimento del lavoro gratuito in favore della collettività, è del tutto generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che debba essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile, atteso che si è limitata a depositare conclusioni, senza fornire alcun contributo utile alla decisione, non avendo esplicato alcuna attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sezioni Unite, ord. n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226716 - 01; Sez. 6, n. 28615 del 28/4/2022, Landi, Rv. 283608 - 02; Sez. 5, n. 19177 del 31/1/2022, Musso, Rv. 283118 - 01; Sez. 4, n. 36535 del 15/9/2021, A., Rv. 281923 - 01; Sez. 5, ord. n. 30743 del 26/3/2019, Loconsole, Rv. 277152 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese della parte civile. Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03853/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris