CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17869/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA (\ sul ricorso 10866-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro I.T.N. - [OSCURATO:PERSONA] -- [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Ff1 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1055/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 17/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 10866 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- Rg. 10866/2020 Agenzia delle entrate c/ I.T.N. Industrie turistiche nautiche + 1 Ritenuto che: L'Ac;enzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria, n. 1055/2019 dep. 17.9.2019, che in controversia su impugnazione di attribuzione di rendita catastale anno 2013, notificata alla società I.T.N. Industrie turistiche nautiche s.p.a., quale concessionaria di beni demaniali siti nel porto turistico di Mirabello, ha respinto l'appello dell'Ufficio relativamente alla disapplicazione delle sanzioni, disposta dalla CTP e confermata dalla CTR. La CTR, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che il potere di disapplicare le sanzioni tributarie non penali sussiste anche in mancanza di esplicita richiesta del contribuente, confermando la decisione di primo grado che aveva ritenuto sussistere nella fattispecie "la coesistenza di molteplici fonti normative, legislative regolamentari e convenzionali e l'esistenza di differenti interpretazioni delle stesse" tali da determinare "una situazione di errore in buona fede.. tale da giustificare ai sensi dell'art. 8 d.igs. 546/92 la non applicazione delle sanzioni". L'Agenzia del Demanio è rimasa intimata. La società contribuente si costituisce con controricorso e deposita memoria, ribadendo la corretta applicazione da parte della CTR della Liguria della norma di cui all'art. 8 del d.lgs. 546/92, in ottemperanza ai vincipi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Considerato che: 1. Vanno preliminarmente esaminate, e disattese, le eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza, che contiene, contrariamente a quanto obiettato dalla controcorrente, gli elementi utili per comprendere l'oggetto della controversia e il contenuto delle censure, senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa. Il richiamato principio va peraltro modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass.n. 8117 del 14/03/2022). Nella fattispecie il ricorso contiene lo svolgimento del processo e i motivi di doglianza, espressi in modo sintetico ma chiaro, in coerenza con gli indicati principi. Né, come erroneamente eccepito anche con la memoria, viene surrettiziamente richesto un riesame in fatto della controversia, avendo invece l'Agenzia dedotto la nullità della sentenza - per avere il giudice di merito esaminato d'ufficio la questione della incertezza interpretativa quale presupposto per la disapplicazione delle sanzioni- e la violazione di legge sulla medesima questione. 2. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 del d.lgs. 546/92 ex art. 360 n. 3 c.p.c.; col secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 336 I. 311/2004 e art. 8 del d.lgs. 546/92 ex art. 360 n. 3 c.p.c.. 3. Va accolto il primo motivo con assorbimento del secondo. 4. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che "l'accertamento della sussistenza della oggettiva incertezza dell'interpretazione normativa, ai fini della disapplicazione delle sanzioni, può essere operata dal giudice tributario solo in presenza di domanda del contribuente (la quale non può, pertanto, essere formulata per la prima volta in sede di appello o in sede di legittimità, cfr. Cass. nn. 22890/2006; Cass, 25676 del 2008; Cass. 7502/2009; Cass. 8823 e 4031 del 2012; Cass. 24060 del 2014; Cass. 440 e 9335 del 2015; n. 14402 del 2016). 5. Il giudice di merito non può pertanto disporre la disapplicazione delle sanzioni d'ufficio, quindi senza richiesta di parte, ma può disporla solo ove accerti la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione, quando domandata dal contribuente nei modi e nei termini processuali appropriati. In tal senso si è già pronunciata questa Corte (Cass. n. 25676 del 2008), la quale, superando il remoto orientamento contrario citato dalla CTR (Cass. n. 2820 del 1995), ha statuito che la disapplicazione da parte del giudice delle sanzioni per violazioni di norme tributarie, qualora abbia accertato che le stesse sono state commesse in presenza ed in connessione con una situazione di oggettiva incertezza nell'interpretazione normativa, è possibile, anche in sede di legittimità, solo se domandata dal contribuente nei modi e nei termini processuali appropriati (cfr. anche Cass. 24060/2014). 6. l l principio è stato di recente confermato da Cass.n. 15406 del 03/06/2021, che in relazione al potere delle Commissioni tributarie di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni, in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di appkazione delle norme alle quali la violazione si riferisce -potere conferito dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8 e ribadito, con più generale portata, dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472,, art. 6, comma 2, e quindi dal d.lgs. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3- non potrebbe neppure sostenersi che la disapplicazione delle sanzioni costituisca un potere-dovere delle Commissioni tributarie, esercitabile (in ogni stato e grado) non solo su istanza di parte. 7. Conclusivamente va accolto il primo motivo del ricorso e dichiarato assorbito il secondo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 comma 2 c.p.c., col rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente. Le spese dei gradi di merito vanno compensate; le spese del presente giudizio di legittimità vengono liquidate come in dispositivo a favore dell'Agenzia delle entrate; nulla deve disporsi in favore dell'Agenzia delle Dogane, rimasta intimata. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della società contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna I.T.N. Industrie turistiche nautiche s.p.a. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in C. 1.400,00, oltre spese prenotate a debito. Roma, 27 ap