CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 06417/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità, è manifestamente infondato, atteso che prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza di legittimità. Invero, questa Corte ha più volte affermato che risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi. (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440; Sez. 4 - , Sentenza n. 5973 del 05/02/2020, Rv. 278438 - 01. V. da ultimo anche Ord. Sez. 7 n.35536 del 30/09/2025). Sul punto, i giudici di merito hanno motivato in modo esaustivo, dando conto delle ragioni per cui si è addivenuti all'affermazione di responsabilità dell'imputato, sicché il motivo di ricorso si risolve nella reiterazione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Ciò mentre è dato ulteriormente osservare che la sentenza impugnata ha anche dato dettagliato conto di assorbenti ragioni per cui, avuto riguardo alla pregnanza delle aggravanti ed alle complessive risultanze, doveva escludersi il richiesto giudizio di prevalenza delle attenuanti. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]iGGI