CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 25575/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del primo e del secondo motivo di ricorso e dannullannento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla richiesta di sostituzione della pena detentiva ritualmente avanzata dalla difesa; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 ottobre 2022, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 29 giugno 2020 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso a [OSCURATO:PERSONA] del Tronto, il 10 febbraio 2015, cedendo ad un terzo gr. 89 di hashish. Per quanto interessa in questa sede, con la sentenza confermata in appello non sono state concesse le attenuanti generiche, la recidiva, reiterata specifica ed infraquinquennale, contestata ad Averga non 4= stata applicata ed egli è stato condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed C 1.200,00 di multa. 2. Contro la sentenza, Aversa ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del difensore. 7.1 Col primo motivo la difesa deduce violazione dì legge per non essere stata disposta la traduzione dell'imputato (detenuto per altra causa) alle udienze successive a quella del 16 settembre 2019 alla quale egli aveva rinunciato a comparire. Il difensore sostiene che, se è vero che l'imputato aveva rinunciato a comparire all'udienza del 16 settembre del 2019, per la quale era stato regolarmente tradotto, è pur vero che la rinuncia non riguardava l'intero dibattimento, ma soltanto quella specifica udienza e che, pur essendo ancora detenuto, l'imputato non fu tradotto alle udienze successive. La difesa si duole che analoga eccezione, sollevata nell'atto di appello, sia stata respinta sull'assunto che la rinuncia a comparire a una singola udienza comporta la rinuncia a comparire anche alle udienze successive salva la possibilità per l'interessato di formulare espressa richiesta di segno opposto. 9.9. Co! secondo motivo, la difesa formula analoga errp7lone con riferimento al giudizio di appello. Osserva che il 13 ottobre 2022, quando si è tenuta l'udienza di appello, l'imputato era ancora detenuto e, tuttavia, non fu disposta la sua traduzione. Rileva che, quand'anche la rinuncia a comparire dovesse essere ritenuta operante per tutto il giudizio di primo grado, non era certamente operante in grado di appello, sicché, almeno con riferimento a questo grado di giudizio, vi è stata violazione degli artt. 178 lett. c), cod. proc. pen. 9.3. Co! terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge per non essere stata data risposta alcuna al motivo di appello col quale era stata chiesta la sostituzione della pena detentiva ai sensi degli artt. 53 e ss. legge 24 novembre 1981 n. 689. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del primo e del secondo motivo di ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla richiesta di sostituzione della pena detentiva ritualmente avanzata dalla difesa. 4. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il secondo è fondato e assorbe il terzo. 5. Non è controverso che nel corso del giudizio di primo grado Aversa fosse detenuto. Dall'esame degli atti - necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - risulta che la traduzione fu disposta per l'udienza dei 3 dicembre 2018 P Aversa "rinunciò alla presenza in aula"; la traduzione fu disposta nuovamente per l'udienza del 16 settembre 2019, ma, anche questa volta, non fu eseguita perché Aversa dichiarò di rinunciare a partecipare a quella udienza. Non furono disposte traduzioni in aula per le udienze successive. Secondo !a difesa ciò avrebbe comportato !a nullità del dibattimento di primo grado e della sentenza pronunciata dal Tribunale il 29 giugno 2020. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, da parte dell'imputato detenuto, permangano «fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, cioè fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla reiehra7ihne dell'udienza in si 1A assenza» (Sez. 6, n. 36708 dei 22/07/2015, Piscitelli, Rv. 264670; Sez. 4, n. 50444 del 10/12/2019, Stafa, Rv. 277950). Costituisce corollario di questo principio, quello per cui l'imputato detenuto che abbia formalmente rinunciato a presenziare all'udienza, ove decida invece di prendervi parte, ha l'onere di manifestare in termini espressi tale volontà chiedendo di essere tradotto o revocando la precedente rinuncia (Sez. 6, n. 36708 del 22/07/2015, Piscitelli, Rv. 264670). Per quanto esposto il primo motivo di ricorso è infondato e deve essere respinto. 6. La rinuncia a comparire al dibattimento di primo grado non comporta certamente rinuncia a comparire al giudizio in grado di appello sicché non v'è dubbio che per questo grado di giudizio la traduzione avrebbe dovuto essere disposta. La difesa ha documentato che, alla data del 13 ottobre 2022 (quando si è tenuto il giudizio di appello), Aversa era ancora detenuto (lo è stato, ininterrottamente dal 7 settembre 2017) e, pertanto, avrebbe dovuto essere tradotto. Nel caso di specie, lo stato di detenzione era emerso nel corso del processo di primo grado ed era presente in atti un certificato nAP dal quale risultava che la detenzione, in espiazione di pena definitiva, avrebbe avuto termine il 6 agosto 2027. Inoltre, con apposito motivo di appello, il difensore aveva segnalato che la detenzione si era protratta almeno fino alla pronuncia della sentenza di primo grado (intervenuta il 29 giugno 2020). Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre accertamenti finalizzati a verificare se la detenzione aveva avuto termine e, accertato che non era così, avrebbe dovuto disporre che Aversa fosse tradotto in udienza. Poiché questo non è stato fatto si è verificata !a nullità di ordine generale di cui all'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., che è stata ritualmente eccepita nell'atto di ricorso (sull'argomento, Sez. 5, n. 10268 del 13/01/2021, Usai, Rv. 280810). Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Perugia. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata P dispone trasmettersi gli atti per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] decis