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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 agosto 2023

Cassazione n. 42517/2023

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ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità Considerato, in particolare, che l'unico motivo di ricorso - attinente al solo episodio di evasione del 3 agosto 2023, e afferente all'asserito difetto di motivazione quanto alla responsabilità per il reato contestato-, è manifestamente infondato poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni spese a supporto del giudizio di responsabilità sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità Considerato, in particolare, che l'unico motivo di ricorso - attinente al solo episodio di evasione del 3 agosto 2023, e afferente all'asserito difetto di motivazione quanto alla responsabilità per il reato contestato-, è manifestamente infondato poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni spese a supporto del giudizio di responsabilità sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 42517/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris