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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 novembre 2023

Cassazione n. 51702/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in COLOMBIA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ANDREY, per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di L'aquila, che ha rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere.

Deduce:

1. Violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 275, comma 2- bis, cod. proc. pen..

2. Violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 284, comma 5-bis cod. proc. pen. e vizio di manifesta illogicità della motivazione [OSCURATO:PERSONA] 1M b.

1. Il ricorso va convertito in appello e gli atti vanno trasmessi al giudice 1 territoriale funzionalmente competente.

Va ribadito, infatti, che «avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310 cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili», (Sez. 6 -, Ordinanza n. 15125 del 07/03/2023, T., Rv. 284581 - 01).

2. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di L'Aquila competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen..

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, Disp.

Att.

Cod.

Proc. Pen..

Così deciso il 17 novembre 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in COLOMBIA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ANDREY, per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di L'aquila, che ha rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Deduce: 1. Violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 275, comma 2- bis, cod. proc. pen.. 2. Violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 284, comma 5-bis cod. proc. pen. e vizio di manifesta illogicità della motivazione [OSCURATO:PERSONA] 1M b. 1. Il ricorso va convertito in appello e gli atti vanno trasmessi al giudice 1 territoriale funzionalmente competente. Va ribadito, infatti, che «avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310 cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili», (Sez. 6 -, Ordinanza n. 15125 del 07/03/2023, T., Rv. 284581 - 01). 2. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. P.Q.M. Qualificato il ricorso come appello, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di L'Aquila competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, Disp. Att. Cod. Proc. Pen.. Così deciso il 17 novembre 2023 Il Consigliere estensore
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