CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16086/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Perugia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 9 settembre 1993; avverso la sentenza del 17 novembre 2022, dal Tribunale di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia ricorre avvero la sentenza con la quale il Tribunale di Perugia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per difetto di querela. Secondo il Procuratore ricorrente, il giudice avrebbe errato nel ritenere il reato procedibile a querela, attesa la contestazione dell'aggravante dell'uso dell'arma, di cui all'art. 585 del codice penale. Il ricorso è fondato. Il predetto Egwakhe è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 582 cod. pen., perché, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe cagionato a [OSCURATO:PERSONA] lesioni guaribili in sette giorni mediante l'utilizzo di forbici. Dalla letterale formulazione del capo d'imputazione emerge con evidenza l'esplicita contestazione dell'aggravante dell'uso dell'arma. E tanto rende il reato perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art. 582, secondo comma, del codice penale. Si impone, pertanto, l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Perugia, ai sensi dell'art. 569, comma 4, del codice di procedura penale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. Così deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il P